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AS 2007 3845

Regolamento di esecuzione della convenzione sulla concessione di brevetti europei

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della convenzione sulla concessione di brevetti europei

RS 0.232.142.21; RU 1977 1781

Decisione del Consiglio d’amministrazione del 18 ottobre 2001 Entrato in vigore il 18 ottobre 2001

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

Il nuovo testo della regola 10 è il seguente: Regola 10 Organo direttivo delle commissioni di ricorso (1) L’organo autonomo in seno all’unità organizzativa comprendente le commissio- ni di ricorso (l’«organo direttivo delle commissioni di ricorso») è composto dal Vicepresidente incaricato delle commissioni di ricorso, come presidente, e da dodici membri di dette commissioni, sei dei quali presidenti. (2) Tutti i membri dell’organo direttivo sono eletti dai presidenti e dai membri delle commissioni di ricorso per l’anno d’attività considerato. Se l’organo direttivo non può essere composto in modo completo, i posti vacanti sono attribuiti per designa- zione dei presidenti o membri con maggiore anzianità di servizio. (3) L’organo direttivo stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso e il regolamento di procedura per l’elezione e la designazione dei suoi mem- bri. Inoltre, l’organo direttivo consiglia il Vicepresidente incaricato delle com- missioni di ricorso negli affari che riguardano il funzionamento delle commissioni di ricorso in generale. (4) Prima dell’inizio di ogni anno d’attività, l’organo direttivo allargato a tutti i presidenti ripartisce gli affari tra le commissioni di ricorso. Nella stessa composi- zione, l’organo direttivo dirime i conflitti d’attribuzione tra più commissioni di ricorso. L’organo direttivo allargato designa i membri titolari e i supplenti di ciascu- na commissione di ricorso. Ogni membro di una commissione di ricorso può essere designato per più commissioni di ricorso. Se necessario, queste misure possono essere modificate durante l’anno d’attività considerato. (5) L’organo direttivo può validamente deliberare soltanto se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il Vicepresidente incaricato delle commissioni di ricorso o il suo supplente e i presidenti di due commissioni di ricorso. Per l’attribuzione dei compiti di cui al paragrafo 4 devono essere presenti nove membri, tra cui il Vicepresidente incaricato delle commissioni di ricorso o il suo supplente e i

1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3845).

2007-0864 3845

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

presidenti di tre commissioni di ricorso. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o del suo supplente. L’astensione non è considerata voto. (6) Il Consiglio d’amministrazione può conferire alle commissioni di ricorso le competenze di cui all’articolo 134 paragrafo 8 lettera c).

Art. 2 Il nuovo testo della regola 11 è il seguente: Regola 11 Piano di ripartizione delle attribuzioni della Commissione allargata di ricorso e adozione del regolamento di procedura (1) Prima dell’inizio di ogni anno d’attività, i membri della Commissione di ricorso allargata non nominati ai sensi dell’articolo 160 paragrafo 2 designano i membri titolari e supplenti di suddetta Commissione. (2) I membri della Commissione di ricorso allargata non nominati ai sensi dell’articolo 160 paragrafo 2 stabiliscono il regolamento di procedura di suddetta Commissione. (3) La Commissione di ricorso allargata può validamente deliberare negli affari di cui ai paragrafi 1 e 2 solamente se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il presidente di suddetta Commissione o il suo supplente; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o del suo supplente. L’astensione non è considerata voto.

Art. 3 (1) Le modifiche delle regole 10 e 11 entrano in vigore il 2 gennaio 2002. (2) Nella sua composizione di cui alla regola 10 paragrafo 2 secondo il testo in vigore fino al 1° gennaio 2002, l’organo direttivo stabilisce il regolamento di proce- dura per la sua prima elezione nella composizione di cui alla regola 10 modificata. (3) Per l’anno d’attività 2002, la regola 10 paragrafo 2 secondo il testo in vigore fino al 1° gennaio 2002 è applicabile alla ripartizione delle attribuzioni tra le com- missioni di ricorso nonché alla designazione dei membri titolari e supplenti di ciascuna di esse e della Commissione di ricorso allargata.

Art. 4 La presente decisione entra in vigore il 18 ottobre 2001.

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