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AS 2007 3897

Regolamento di esecuzione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

RS 0.232.142.21; RU 1977 1781

Decisione del Consiglio d’amministrazione del 28 giugno 2001 Entrato in vigore il 2 gennaio 2002

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 85bis paragrafo (1) è il seguente:

Se non viene pagata entro i termini fissati nell’articolo 78 paragrafo 2, nell’articolo 79 paragrafo 2, nella regola 15 paragrafo 2 o nella regola 25 paragra- fo 2, la tassa di deposito o di ricerca o una tassa di designazione può venire pagata entro un termine supplementare di un mese a decorrere dall’invio di una notificazio- ne che indichi l’inosservanza del termine fissato, versando, entro detto termine, una soprattassa.

2. Il nuovo testo della regola 85ter è il seguente:

Se non è stata formulata entro il termine previsto all’articolo 94 paragrafo 2, la richiesta d’esame può essere formulata entro un termine supplementare di un mese a decorrere dall’invio di una notificazione che indichi l’inosservanza del termine previsto, versando, entro detto termine, una soprattassa.

3. Il nuovo testo della regola 108 è il seguente:

Regola 108 Conseguenze in caso di inadempimento di talune esigenze (1) Se la traduzione della domanda internazionale non è stata presentata o la richie- sta d’esame non è stata formulata in tempo utile, o se la tassa nazionale di base o di ricerca o di designazione non è stata pagata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata. (2) La designazione dello Stato contraente per il quale la tassa di designazione non è stata pagata in tempo utile è considerata ritirata. (3) Se l’Ufficio europeo dei brevetti constata che la domanda di brevetto o la desi- gnazione di uno Stato contraente è considerata ritirata secondo i paragrafi 1 o 2, lo notifica al richiedente. La regola 69 paragrafo 2 è applicabile di conseguenza. La

1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3897).

2007-0868 3897

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

perdita di un diritto è considerata come non avvenuta se si rimedia all’atto inadem- piuto entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di cui al primo periodo del presente paragrafo e viene versata una soprattassa.

Art. 2 L’articolo 2 del regolamento relativo alle tasse è modificato come segue:

1 Il nuovo testo del numero 3ter è il seguente:

3ter Soprattassa per il pagamento 50 % della rispettiva tassa o delle tardivo della tassa di deposito o di rispettive tasse, ma in totale al mas- ricerca o delle tasse di designazio- simo 650 EUR ne (regola 85bis)

2. Viene aggiunto il nuovo numero 3quater:

3quater Soprattassa per il deposito tardivo 50 % delle rispettive tasse, ma della traduzione della domanda in- almeno 500 EUR in caso di deposito ternazionale, la presentazione tar- tardivo della traduzione e in totale al diva della richiesta di esame o il massimo 1 750 EUR. pagamento tardivo della tassa na- zionale di base o di ricerca o delle tasse di designazione (regola 108 paragrafo 3)

Art. 3 La presente decisione entra in vigore il 2 gennaio 2002.

Art. 4 I testi della regola 108 e dell’articolo 2 numero 3quater del regolamento relativo alle tasse nella versione introdotta dalla presente decisione sono applicabili a tutte le domande internazionali per le quali il 2 gennaio 2002 non sono ancora stati effettuati gli atti prescritti a norma della regola 107 (1) a), c)–f) e il termine ivi previsto non è ancora scaduto.