Lexipedia

AS 2007 4639

Ordinanza sui diritti politici

Ordinanza sui diritti politici

Modifica del 21 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 2b Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 27a cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 27b, rubrica, nonchè cpv. 1 e 2 Rubrica: concerne soltanto il testo tedesco

1 Concerne soltanto il testo tedesco.

2 La domanda di autorizzazione di più prove consecutive deve inoltre contenere la conferma che nel Cantone si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in votazioni popolari federali.

Art. 27c cpv. 2 e 3

2 Il Consiglio federale provvede affinché nessuna prova concerna più del 10 per

cento degli aventi diritto di voto a livello federale. Nei referendum obbligatori in cui è richiesta anche la maggioranza dei Cantoni, bada inoltre affinché sia ammesso a votare per via elettronica non più del 20 per cento degli aventi diritto di voto di ciascun Cantone interessato. 3 Il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in votazioni popolari federali a impiegare il voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali limitatamente a una parte del territorio, a talune date e a taluni testi e per una determinata durata massima, purché il sistema non subisca modifiche sostanziali sotto il profilo tecnico od organizzativo.

1 RS 161.11

2007-2192 4639

Diritti politici. O RU 2007

Art. 27e, rubrica, nonché cpv. 8 Protezione della formazione dell’opinione e dell’espressione del voto contro le manipolazioni 8 L’avente diritto di voto deve ricevere le indicazioni necessarie per controllare l’autenticità del sito Internet e del server utilizzati per votare.

Art. 27ebis Disabili L’attuazione tecnica deve tener conto delle esigenze degli aventi diritto di voto disabili, segnatamente degli ipovedenti, in quanto la sicurezza e il segreto del voto non ne siano limitati.

Art. 27f cpv. 4 4 I dati per il controllo della legittimazione al voto non devono consentire di risalire all’identità del votante. Devono consentire all’autorità competente di controllare che questi abbia votato una sola volta.

Art. 27h cpv. 2, primo periodo, nonché 3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 27m cpv. 5 5 I risultati non devono essere indicati con un grado di dettaglio tale da consentire di risalire al contenuto del voto.

Art. 27nbis Controllo della plausibilità dei risultati elettronici Se il risultato di una votazione o di un’elezione è contestato, deve poter essere controllata la plausibilità del risultato elettronico. A tal fine vanno rese possibili le misure seguenti, garantendo la costante tutela del segreto del voto: a. verifica dei voti di prova espressi da controllori e verbalizzati; b. confronto delle percentuali di sì e di no, rispettivamente di elettori votanti, ripartite tra il voto per corrispondenza, il voto elettronico e il voto alle urne; c. confronto tra i voti elettronici scrutinati e i file di registro (file di log) del server della votazione o elezione.

Art. 27o Consulenza scientifica 1 Il Consiglio federale può far rilevare dati concernenti l’utilizzazione del voto elettronico e disporre che talune prove siano sorrette da una consulenza scientifica.

2 Se il Consiglio federale dispone che una prova sia sorretta da una consulenza

scientifica, la Cancelleria federale stabilisce le condizioni quadro, segnatamente i costi e gli obiettivi, dei rilevamenti scientifici collaterali concernenti il profilo socio- grafico delle persone che partecipano a prove del voto elettronico.

4640

Diritti politici. O RU 2007

3 La Cancelleria federale provvede in particolare a verificare l’efficacia delle prove del voto elettronico, segnatamente l’evoluzione della partecipazione al voto e l’incidenza sulle abitudini di voto, e assicura la coerenza delle verifiche. 4 Dopo ogni votazione, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici concernenti il numero di voti espressi per via elettronica in ciascun giorno dello scrutinio.

Art. 27p Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

21 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4641

Diritti politici. O RU 2007

4642

Ordinanza sui diritti politici | Lexipedia | Lexipedia