AS 2007 5023
Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente
Ordinanza che disciplina l’esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)
del 28 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3, 25 capoverso 2 lettera c, 103 capoverso 1 e
106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei maestri conducenti, l’esercizio della loro professione e il loro perfezionamento professionale.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti: a. maestro conducente: titolare di un’abilitazione a maestro conducente; b. scuola guida: azienda il cui scopo principale è quello di impartire lezioni di guida tramite una o più persone; c. maestro conducente indipendente: maestro conducente che non è al servizio di un datore di lavoro o non è soggetto a rapporti di subordinazione; d. durata del lavoro: tempo durante il quale il maestro conducente dipendente deve tenersi a disposizione del datore di lavoro, inclusi il solo tempo di pre- senza e le pause inferiori a un quarto d’ora; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il maestro conducente esercita un’attività lucrativa presso un altro datore di lavoro nonché la durata di un’attività lucrativa indipendente;
RS 741.522 1 RS 741.01
2007-1418 5023
Ordinanza sui maestri conducenti RU 2007
e. lezioni di guida: corsi di formazione teorica e pratica impartiti ad allievi conducenti che desiderano ottenere una licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 dell’ordinanza del 27 ottobre 19762 sull’ammissione alla circolazione (OAC); le lezioni di guida includono anche l’insegnamento col sussidio di simulatori di guida; f. pratica di formazione: i corsi di formazione per allievi conducenti svolti sotto la sorveglianza della scuola professionale, descritti nei moduli B7, A7 e C7 dell’allegato 1.
Sezione 2: Abilitazione a maestro conducente
Art. 3 Necessità dell’abilitazione a maestro conducente
1 Necessita di un’abilitazione a maestro conducente chi:
a. forma più di un allievo conducente all’anno; b. è incaricato della formazione degli impiegati di una azienda, se le lezioni di guida costituiscono l’attività esclusiva o preponderante nell’azienda.
2 L’abilitazione a maestro conducente non è necessaria per:
a. impartire lezioni di guida a persone con le quali esiste una stretta relazione; b. impartire lezioni di guida per le categorie speciali G e M; c. impartire lezioni di guida nell’ambito della pratica di formazione; d. l’insegnamento a non udenti di nozioni in materia di circolazione per con- sentire loro di seguire successivamente le lezioni di guida.
Art. 4 Categorie di abilitazioni Sono rilasciate abilitazioni a maestro conducente per le seguenti categorie: a. Categoria A Veicoli a motore della categoria A e della sottocategoria A1; b. Categoria B Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE, della sottocategoria B1 nonché della categoria speciale F; formazione per il permesso per il trasporto pro- fessionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC3 con questi veicoli; c. Categoria C Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, formazione per il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC con veicoli della categoria C e della sottocategoria C1.
2 RS 741.51 3 RS 741.51
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Art. 5 Requisiti
1 L’abilitazione a maestro conducente della categoria B è rilasciata a chi:
a. è in possesso di un attestato professionale federale di «maestro conducente», se include le competenze conformemente all’allegato 1 numero 1; b. è titolare di una licenza di condurre di durata illimitata della categoria B e durante gli ultimi due anni ha guidato veicoli a motore senza commettere in- frazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico; c. è in possesso del permesso per il trasporto professionale di persone confor- memente all’articolo 25 OAC4; e d. ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della profes- sione.
2 L’abilitazione a maestro conducente della categoria A è rilasciata a chi:
a. è in possesso dell’abilitazione a maestro conducente della categoria B; e b. ha ottenuto la qualifica supplementare di «maestro conducente per motovei- coli» (conclusione del modulo A) nel quadro dell’attestato professionale federale di «maestro conducente», se la qualifica supplementare include le competenze conformemente all’allegato 1 numero 2.
3 L’abilitazione a maestro conducente della categoria C è rilasciata a chi:
a. è in possesso dell’abilitazione a maestro conducente della categoria B; e b. ha ottenuto la qualifica supplementare di «maestro conducente per autocarri» (conclusione del modulo C) nel quadro dell’attestato professionale federale di «maestro conducente», se la qualifica supplementare include le compe- tenze conformemente all’allegato 1 numero 3. 4 Chi intende impartire lezioni di guida con combinazioni di veicoli deve essere in possesso delle licenze di condurre corrispondenti.
Art. 6 Rilascio dell’abilitazione a maestro conducente
1 L’abilitazione a maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio.
2 L’abilitazione a maestro conducente per le persone domiciliate all’estero è rilascia- ta dal Cantone nel quale esse svolgono prevalentemente la loro attività. 3 L’abilitazione a maestro conducente è di durata illimitata ed è valida per tutta la Svizzera.
4 L’abilitazione a maestro conducente è iscritta nella licenza di condurre.
4 RS 741.51
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Art. 7 Attestato professionale federale di «maestro conducente» e qualifiche supplementari 1 L’organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell’attestato professionale federale di «maestro conducente» garantisce che i candidati siano messi nelle condi- zioni di impartire lezioni di guida di elevata qualità.
2 L’identificazione del modulo e dell’offerente come pure il programma quadro
d’insegnamento della formazione professionale per il conseguimento dell’attestato professionale federale di «maestro conducente» nonché la conclusione dei moduli A e C devono essere approvati dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Sezione 3: Esercizio della professione
Art. 8 Requisiti per l’esercizio della professione Chi svolge l’attività di maestro conducente deve sempre essere in possesso di un permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25
Art. 9 Obbligo di notifica dell’inizio e della fine dell’attività professionale Prima di iniziare o di interrompere la loro attività, i maestri conducenti devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui svolgono prevalentemente la loro professione. I maestri conducenti che svolgono la loro attività solo in seno all’esercito devono annunciarsi al loro Cantone di domicilio.
Art. 10 Veicoli per la scuola guida 1 I veicoli utilizzati dai maestri conducenti nelle lezioni pratiche di guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (allegato 12 numero V OAC6). 2 Nei veicoli per la scuola guida della categoria B devono essere messe a disposi- zione del maestro conducente le stesse installazioni con comando a pedale dell’allievo conducente, nei veicoli per la scuola guida delle categorie C e D nonché delle sottocategorie C1 e D1 un doppio pedale del freno e della frizione. Fanno eccezione i veicoli di riserva. 3 Il capoverso 2 non si applica alle lezioni di guida su veicoli adattati alle disabilità fisiche degli allievi conducenti portatori di handicap fisici e ammessi alla circolazio- ne dall’autorità d’ammissione. È sufficiente che il veicolo sia dotato di un freno di stazionamento ad azione progressiva facilmente raggiungibile dal maestro condu- cente.
5 RS 741.51 6 RS 741.51
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4 I veicoli per la scuola guida devono essere muniti di specchi retrovisori supple- mentari per offrire al maestro conducente una visuale simile a quella dell’allievo conducente. Fanno eccezione gli specchi d’accostamento e quelli anteriori. 5 Sui veicoli per la scuola guida i tachimetri e i principali indicatori necessari all’esercizio devono essere visibili dal posto del passeggero.
Art. 11 Mezzi e locali per l’insegnamento Per l’insegnamento teorico, il maestro conducente deve disporre di un locale adatto nonché del materiale per le dimostrazioni e le esercitazioni necessario alla forma- zione.
Art. 12 Simulatori di guida
1 L’impiego di simulatori di guida necessita del permesso dell’USTRA. Ogni
sistema è autorizzato singolarmente. 2 Tale permesso è rilasciato se il sistema è adattato al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e se è adatto all’insegnamento delle materie dei corsi di forma- zione nonché al conseguimento degli obiettivi prefissati.
Art. 13 Dubbi sull’idoneità dell’allievo conducente Se durante le lezioni di guida sorgono dubbi sull’idoneità dell’allievo, il maestro conducente è autorizzato a informare l’autorità cantonale.
Art. 14 Durata massima consentita del lavoro e delle lezioni di guida pratiche 1 La durata massima della settimana lavorativa dei maestri conducenti dipendenti è di 55 ore. 2 La durata complessiva delle lezioni di guida pratiche che i maestri conducenti, sia indipendenti che dipendenti, possono impartire giornalmente ammonta mediamente a nove ore e non può superare 11 ore, da compensare entro sei mesi.
Art. 15 Mezzi di controllo 1 Per controllare il rispetto della durata del lavoro e delle lezioni di guida i maestri conducenti devono tenere: a. una cartella concernente la formazione di ogni allievo conducente, dove sono annotate le lezioni teoriche e pratiche, con relativa data e ora, il grado di formazione ed eventualmente gli esami di guida sostenuti; e b. un foglio settimanale che indichi, per giorno feriale e per settimana, le lezioni pratiche calcolate in minuti e, per i maestri conducenti dipendenti, anche le lezioni teoriche.
2 I mezzi di controllo vanno compilati regolarmente e tenuti aggiornati.
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Art. 16 Doveri dei proprietari di aziende di scuola guida
1 I proprietari di aziende di scuola guida devono:
a. comunicare all’autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie all’ap- plicazione della presente ordinanza e permetterle di accedere all’azienda e di procedere agli accertamenti necessari; b. conservare per due anni, presso la sede dell’azienda, le cartelle concernenti la formazione, i fogli settimanali ed eventualmente i controlli della durata complessiva del lavoro. 2 I proprietari di aziende di scuola guida che impiegano maestri conducenti devono inoltre: a. accertarsi che i maestri conducenti osservino le disposizioni sulla durata del lavoro e delle lezioni pratiche, tengano correttamente i mezzi di controllo e glieli consegnino per tempo; b. tenere un controllo della durata complessiva del lavoro; c. mettere a disposizione dei maestri conducenti le cartelle concernenti la for- mazione e i fogli settimanali.
3 Le succursali che impiegano maestri conducenti in maniera autonoma conservano
questi documenti conformemente al capoverso 1 lettera b presso la propria sede. Su richiesta, i documenti devono essere messi a disposizione dell’autorità cantonale presso la sede della scuola guida o della succursale.
Sezione 4: Divieto di consumare bevande alcoliche e controlli
Art. 17 Divieto di consumare bevande alcoliche I maestri conducenti non possono svolgere la loro attività professionale se il loro tasso alcolemico è pari o superiore allo 0,10 per mille oppure se hanno nell’orga- nismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.
Art. 18 Procedura Per stabilire l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applica, fatti salvi gli articoli 19–21 della presente ordinanza, l’ordinanza del 28 marzo 20077 sul controllo della circolazione stradale.
Art. 19 Riconoscimento del risultato del tasso alcolico dell’alito L’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata quando il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolico dell’alito corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille e il maestro conducente riconosce l’esito di tali misurazioni.
7 RS 741.013; RU 2007 2081
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Art. 20 Esame del sangue Va ordinato un esame del sangue se il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolico dell’alito corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille e il maestro conducente non ricono- sce l’esito delle misurazioni.
Art. 21 Notifica alle autorità competenti Le autorità competenti per il rilascio e la revoca dell’abilitazione a maestro condu- cente sono informate: a. dalla polizia in merito al risultato riconosciuto dell’analisi del tasso alcolico dell’alito; b. dalle autorità competenti per l’ordine dell’analisi del sangue in merito al risultato di tali analisi.
Sezione 5: Perfezionamento professionale
Art. 22 Obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale 1 Una volta ottenuta l’abilitazione a maestro conducente della categoria B, i titolari devono seguire, entro cinque anni e come minimo durante cinque giornate di sette ore, corsi di perfezionamento professionale nelle seguenti materie: a. aspetti psicopedagogici dell’insegnamento della guida; b. metodologia dell’insegnamento; c. conoscenze giuridiche e tecniche; d. tecnica di guida; e. comportamento responsabile nel traffico e percezione dei pericoli; f. guida rispettosa dell’ambiente e orientata al risparmio energetico. 2 I titolari di abilitazioni a maestro conducente delle categorie A e C devono inoltre seguire, per ogni categoria, corsi di perfezionamento professionale specifici della durata di almeno due giornate di sette ore. 3 Gli organizzatori rilasciano ai titolari delle abilitazioni a maestro conducente un certificato per ogni corso di perfezionamento professionale cui hanno partecipato. Questo certificato è rilasciato solo a persone che hanno seguito l’intero corso.
Art. 23 Autorizzazione per lo svolgimento di corsi di perfezionamento professionale Per lo svolgimento di corsi di perfezionamento professionale per maestri conducenti è necessaria un’autorizzazione. Essa è rilasciata dal Cantone in cui ha sede l’orga- nizzatore del corso, di comune accordo con l’organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell’attestato professionale federale di «maestro conducente».
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Sezione 6: Sorveglianza, provvedimenti amministrativi e disposizioni penali
Art. 24 Sorveglianza 1 I Cantoni sorvegliano, con ispezioni periodiche, le lezioni teoriche e pratiche dei maestri conducenti che si sono annunciati presso di essi come pure le loro installa- zioni. 2 I Cantoni controllano l’adempimento dell’obbligo di seguire corsi di perfeziona- mento professionale da parte dei maestri conducenti annunciati, gli organizzatori dei corsi e il loro regolare svolgimento. 3 I Cantoni presso cui i maestri conducenti sono annunciati trasmettono eventual- mente una notifica anche ai loro rispettivi Cantoni di residenza. 4 I Cantoni possono delegare a terzi le attività di cui ai capoversi 1 e 2 e all’articolo 25, in particolare all’organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell’attestato professionale federale di «maestro conducente».
Art. 25 Esame di controllo Se durante un’ispezione le lezioni di guida risultano lacunose, l’autorità cantonale può disporre che il maestro conducente sostenga un esame di controllo.
Art. 26 Ammonimento e revoca a tempo determinato dell’abilitazione a maestro conducente
1 Se il maestro conducente non adempie o adempie solo parzialmente l’obbligo di
seguire corsi di perfezionamento professionale, l’autorità cantonale stabilisce un termine di proroga per il recupero della formazione e dispone: a. un ammonimento; b. in caso di recidiva, una revoca dell’abilitazione a maestro conducente fino a che viene recuperata la formazione entro il termine di proroga. 2 Se il maestro conducente non osserva il divieto di consumare bevande alcoliche, le prescrizioni sull’esercizio della professione (art. 8–16) o sulla formazione di guida conformemente all’OAC8, l’autorità cantonale dispone: a. un ammonimento:
1. nei casi di lieve gravità,
2. se durante l’attività professionale il maestro conducente ha un tasso
alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,50 per mille, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione;
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b. una revoca a tempo determinato dell’abilitazione a maestro conducente:
1. nei casi gravi,
2. nei casi di lieve gravità, se nei due anni precedenti l’abilitazione è stata
revocata o è stato disposto un altro provvedimento ai sensi del presente articolo,
3. se durante l’attività professionale il maestro conducente ha un tasso
alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille oppure se ha nell’orga- nismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.
Art. 27 Revoca a tempo indeterminato dell’abilitazione a maestro conducente L’abilitazione a maestro conducente è revocata per un periodo indeterminato se: a. il maestro conducente non è più in possesso del permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC9 o non è più garantito, per altri motivi, lo svolgimento sicuro delle corse di scuola guida; a seconda del caso, l’abilitazione di maestro conducente può essere limitata a singole categorie o alle lezioni teoriche; b. il maestro conducente ha abusato in maniera grave della sua posizione o se per motivi legati al suo carattere non si può più pretendere che gli allievi conducenti seguano i suoi corsi; c. da un’ispezione emergono gravi lacune nelle lezioni di guida; d. il maestro conducente non supera l’esame di controllo disposto ai sensi dell’articolo 25; e. è decorso il termine per il recupero della formazione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1.
Art. 28 Conseguenze della revoca della licenza di condurre Il maestro conducente cui è stata revocata la licenza di condurre non può, per il periodo della revoca, né tenere lezioni pratiche di guida né seguire praticanti in formazione.
Art. 29 Disposizioni penali
1 È punito con una multa chiunque:
a. violi le disposizioni concernenti la durata del lavoro e la durata delle lezioni pratiche oppure il divieto di consumare bevande alcoliche; b. non tenga i mezzi di controllo prescritti o ostacola i controlli; c. non osservi gli obblighi di notifica concernenti l’inizio e la fine dell’attività professionale; d. impieghi veicoli per la scuola guida non equipaggiati come prescritto;
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e. impartisca lezioni di guida o segua praticanti in formazione nonostante la revoca dell’abilitazione a maestro conducente; f. impartisca lezioni pratiche di guida o segua praticanti in formazione nono- stante la revoca della licenza di condurre. 2 È punito con una multa il detentore di una scuola guida con personale dipendente che induce un maestro conducente a commettere un atto punibile ai sensi del capo- verso 1 o che non l’abbia impedito nei limiti delle sue possibilità.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 30 Esecuzione
1 L’USTRA può emanare istruzioni in merito all’esecuzione della presente ordi-
nanza.
2 In casi particolari l’USTRA può autorizzare deroghe a singole disposizioni.
Art. 31 Disposizioni transitorie 1 I titolari delle licenze di maestro conducente rilasciate secondo il diritto previgente devono iscrivere l’abilitazione a maestro conducente nella loro licenza di condurre in formato carta di credito oppure richiedere un licenza di condurre in formato carta di credito entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Per le licen- ze della precedente categoria I vengono rilasciate le licenze della categoria B, per quelle della precedente categoria II quelle della categoria C e per quelle della prece- dente categoria IV quella della categoria A, senza necessità di sostenere un esame né seguire formazioni supplementari. Inoltre va assegnato il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC10 e iscritto nella licen- za di condurre. Restano validi i permessi e le limitazioni (p.es. lezioni di guida senza corsi di teoria della circolazione) in vigore. 2 I titolari delle licenze della precedente categoria III mantengono il loro titolo e sono esonerati dall’obbligo di conversione della licenza. Il Cantone di domicilio stabilisce caso per caso l’obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale ai sensi dell’articolo 22. 3 La formazione secondo il diritto previgente può essere portata a termine ancora nel corso dei due anni che seguono l’entrata in vigore della presente ordinanza. Per poter terminare la formazione secondo il diritto previgente, bisogna superare l’esame preliminare entro l’entrata in vigore della presente ordinanza. Entro questa data, i candidati che non devono sostenere un esame preliminare devono essersi annunciati presso l’autorità d’ammissione. 4 Per coloro che intendono completare la formazione secondo il diritto previgente si applicano le disposizioni in materia di formazione e esami stabilite nell’allegato 2 della presente ordinanza.
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5 I veicoli per la scuola guida che non adempiono i requisiti secondo l’articolo 10 devono essere adeguatamente equipaggiati entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 32 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2 L’allegato 2 della presente ordinanza rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009.
28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (art. 5)
1. Attestato professionale di «maestro conducente»:
competenze richieste per il modulo B Modulo B1 Processi Conoscere i fattori che influiscono sui d’apprendimento processi d’apprendimento ed essere in grado di avviarli, seguirli e valutarli in modo efficace e durevole. Modulo B2 Comunicazione Conoscere le forme appropriate di dialogo e e ambiente di comunicazione ed essere in grado di d’apprendimento applicarle. Saper creare un’atmosfera d’apprendimento positiva e una relazione ottimale con gli insegnanti. Modulo B3 Basi legali Pianificare, organizzare e valutare un corso Pianificazione e nel campo del diritto in materia di circola- organizzazione di corsi zione stradale. Modulo B4 Tecnica automobilistica Basandosi sulle conoscenze teoriche della e fisica tecnica automobilistica insegnate, essere in Pianificazione della grado di pianificare i processi di apprendi- formazione mento e di applicare quanto acquisito in questo ambito all’intera pianificazione della formazione. Modulo B5 Sensibilizzazione Saper trasmettere in modo convincente gli al traffico elementi della sensibilizzazione al traffico ed essere in grado di sviluppare e consoli- dare negli allievi conducenti i relativi atteggiamenti e comportamenti. Modulo B6 Comportamento Sapersi comportare nel traffico in modo nel traffico – esemplare, tenendo conto delle norme in Pianificazione delle vigore e della teoria della circolazione, lezioni pratiche di guida diventando in questo modo un modello per gli allievi conducenti. Saper pianificare le relative sequenze didattiche per i corsi di formazione pratica della guida. Modulo B7 Pratica di formazione Sotto la sorveglianza della scuola profes- sionale, essere in grado di formare in modo completo cinque allievi conducenti e di prepararli in modo adeguato agli esami.
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Modulo B8 Esame: Integrazione I maestri conducenti sono in grado di delle competenze formare allievi conducenti in modo tale che parziali acquisite questi saranno in grado di muoversi nel in una competenza traffico nel rispetto delle norme della complessiva quale circolazione e degli altri utenti stradali, in maestro conducente maniera sicura, responsabile e cosciente dell’impatto sull’ambiente.
2. Qualifica supplementare di «maestro conducente per motoveicoli»:
competenze richieste per il modulo A Modulo A4 Tecnica del motoveicolo Basandosi sulle conoscenze teoriche della e fisica tecnica dei motoveicoli e della fisica, essere Pianificazione della in grado di pianificare processi formazione d’apprendimento. Modulo A6 Sensibilizzazione Sapersi comportare nel traffico in modo al traffico e esemplare, tenendo conto delle norme in comportamento vigore e della teoria sulla circolazione, nel traffico – Pianifica- diventando in questo modo un modello per zione delle lezioni gli allievi conducenti. Saper pianificare le pratiche di guida relative sequenze didattiche, tenendo in considerazione le peculiarità legate ai motoveicoli nel traffico stradale. Modulo A7 Pratica di formazione Sotto la sorveglianza della scuola profes- sionale, essere in grado di formare in modo completo tre allievi conducenti e di prepa- rarli in modo adeguato agli esami. Modulo A8 Esame: Integrazione I maestri conducenti sono in grado di delle competenze formare allievi conducenti in modo tale che parziali acquisite questi saranno in grado di muoversi nel in una competenza traffico con il loro motoveicolo nel rispetto complessiva quale delle norme della circolazione e degli altri maestro conducente utenti stradali, in maniera sicura, responsa- bile e cosciente dell’impatto sull’ambiente.
3. Qualifica supplementare di «maestro conducente per autocarri»:
competenze richieste per il modulo C Modulo C3 Basi legali Saper pianificare, organizzare e valutare un Pianificazione e corso nel campo del diritto in materia di organizzazione di corsi circolazione stradale incentrato sugli auto- veicoli pesanti con rimorchio.
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Modulo C4 Tecnica dei veicoli Basandosi sulle conoscenze teoriche e commerciali, fisica pratiche della tecnica dei veicoli commer- applicata alla guida ciali e della fisica applicata alla guida, del e carico – carico e del fissaggio del carico, saper Pianificazione della pianificare e attuare processi di apprendi- formazione mento. Modulo C6 Sensibilizzazione al Saper comportarsi nel traffico in modo traffico e comporta- esemplare, tenendo conto delle norme mento nel traffico – vigenti e della teoria sulla circolazione Pianificazione delle nonché delle peculiarità dei veicoli pesanti, lezioni pratiche di guida diventando in questo modo un modello per gli allievi conducenti. Saper pianificare le relative sequenze didattiche per i corsi di formazione pratica della guida. Modulo C7 Pratica di formazione Sotto la sorveglianza della scuola profes- sionale, essere in grado di formare in modo completo tre allievi conducenti e di prepa- rarli in modo adeguato agli esami. Modulo C8 Esame: Integrazione I maestri conducenti sono in grado di delle competenze parziali formare allievi conducenti in modo tale che acquisite in una compe- questi saranno in grado di muoversi nel tenza complessiva quale traffico con il loro autoveicolo pesante maestro conducente munito di rimorchio nel rispetto delle norme della circolazione e degli altri utenti stradali, in maniera sicura, responsabile e cosciente dell’impatto sull’ambiente.
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Allegato 2 (art. 31 cpv. 3)
Formazione secondo il diritto transitorio
I. Formazione
1. Requisiti
1.1 Chi intende conseguire l’abilitazione a maestro conducente, deve presentare
all’autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata di curriculum vitae, indicante la categoria di abilitazione ambita nonché i corsi di formazione svolti in precedenza. Alla domanda devono essere allegati i certificati professionali.
1.2 È ammesso alla formazione chi:
a. ha compiuto il 22° anno d’età; b. prova di aver superato l’esame finale di un tirocinio o di un’altra for- mazione professionale equivalente; c. possiede, da almeno due anni, la licenza di condurre svizzera e durante questo periodo di tempo ha guidato veicoli a motore senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico; d. ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della professione; e. presenta una perizia attestante la sua idoneità in materia di psicologia del traffico; f. ha superato l’esame preliminare secondo l’articolo 31 capoverso 3. 1.3 Gli esperti della circolazione che desiderano ottenere l’abilitazione a maestro conducente devono completare la loro formazione e superare l’esame nelle materie su cui non verteva l’esame di esperto della circolazione.
2. Formazione
2.1 I candidati devono frequentare una scuola professionale riconosciuta
dall’USTRA. La commissione d’esame di cui al numero 6.1, consultato il Cantone di domicilio, può esonerare da questo obbligo i candidati che pro- vano di avere acquisito in altro modo le conoscenze richieste.
2.2 La formazione deve fornire ai candidati all’abilitazione a maestro conducen-
te per le categorie B, C e A le conoscenze delle materie d’esame secondo il numero II necessarie per un insegnamento adeguato e renderli idonei a impartire lezioni teoriche e pratiche di guida nonché a giudicare le presta- zioni degli allievi conducenti.
2.3 Nell’ambito del programma di insegnamento e per esercitarsi secondo le
istruzioni ricevute, i candidati all’abilitazione a maestro conducente per le categorie B, C e A impartiscono lezioni di guida, sotto sorveglianza, nella
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scuola professionale o presso un maestro conducente che funge da istruttore nella scuola professionale. Essi non possono impartire altre lezioni di guida a titolo professionale (art. 3) prima di aver conseguito l’abilitazione a mae- stro conducente.
3. Scuole professionali
3.1 Le scuole professionali per maestri conducenti devono essere riconosciute
dall’USTRA. L’atto di riconoscimento è rilasciato se: a. la direzione si fa garante di un’amministrazione irreprensibile della scuola e di una sorveglianza qualificata dell’insegnamento; b. la scuola professionale dispone di docenti idonei per i singoli gruppi di materie; c. la scuola dispone di un locale adatto e di materiale confacente; d. il programma e le materie di insegnamento offrono ogni garanzia per il raggiungimento della formazione prescritta.
3.2 Le scuole professionali devono far sì che la formazione impartita trasmetta
ai maestri conducenti le conoscenze e le attitudini pedagogiche necessarie. Sulla base di esami scritti o di prove di insegnamento, esse devono assegnare a ogni candidato, per ogni gruppo di materie, una nota che comunicheranno alla commissione d’esame con la documentazione. Esse devono iscrivere i candidati all’esame presso la commissione d’esame competente del luogo in cui ha sede la scuola. 3.3 Se durante la formazione sorgono dubbi sulle capacità richieste al candidato, la scuola professionale organizza un esame intermedio e invita ad assistervi un rappresentante della commissione d’esame del Cantone di domicilio del candidato. Se il candidato non supera questo esame, la scuola professionale propone al Cantone di domicilio il rifiuto della licenza di maestro condu- cente.
3.4 L’USTRA può annullare l’atto di riconoscimento rilasciato alla scuola
professionale se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o se la scuola professionale non ha più tenuto corsi di formazione da oltre due anni.
4. Esami di maestro conducente
4.1 Al termine della formazione, i candidati all’abilitazione a maestro conducen- te delle categorie B, C e A devono sostenere un esame teorico, orale e scrit- to, nei gruppi di materie elencati al numero II. Devono sostenere inoltre un esame pratico, consistente nell’impartire una lezione teorica e una lezione pratica di guida al termine delle quali devono esprimere un giudizio sull’allievo.
4.2 Chi, dopo aver conseguito l’abilitazione a maestro conducente della catego-
ria B, intende conseguire la licenza delle categorie C o A, deve sostenere un esame teorico nelle materie elencate ai numeri II.2 o II.3 e un esame pratico di maestro conducente. Il titolare della categoria III che intende conseguire l’abilitazione per le categorie B, C o A deve completare la formazione e
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sostenere un esame nei gruppi di materie che non gli sono stati necessari per l’attività svolta in precedenza.
4.3 Nel giudicare il risultato dell’esame di maestro conducente è tenuto conto
delle note assegnate dalle scuole professionali.
4.4 La commissione d’esame deve notificare per scritto al candidato il risultato
dell’esame e indicare le note finali per gruppo di materie, la nota di valuta- zione complessiva e, in caso di insuccesso, i rimedi giuridici. Essa deve comunicare il risultato dell’esame anche al Cantone di domicilio del candi- dato.
5. Ripetizione degli esami
5.1 Il candidato che non ha superato l’esame di maestro conducente può presen-
tarsi nuovamente all’esame al più presto dopo sei mesi. Se il candidato non supera nemmeno questo secondo esame, può ripresentarsi per un terzo e ultimo esame, non prima di sei mesi e dopo aver seguito corsi suppletivi.
5.2 Il secondo esame comprende solo i gruppi di materie in cui i risultati sono
stati insufficienti in occasione del primo esame; il terzo esame comprende gli stessi gruppi di materie del secondo.
6. Commissioni d’esame
6.1 I Cantoni istituiscono le commissioni d’esame cantonali o intercantonali.
Queste devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Canto- ni, nonché di altri specialisti, segnatamente psicologi, pedagoghi e maestri conducenti.
6.2 Le commissioni d’esame svolgono gli esami di maestro conducente.
6.3 La competenza delle commissioni d’esame si estende ai candidati, ai maestri
conducenti e alle scuole professionali dei Cantoni rappresentati nelle com- missioni. I candidati che frequentano una scuola professionale esterna devono sempre sostenere l’esame di maestro conducente davanti alla com- missione competente per il luogo in cui ha sede la scuola professionale; in questo caso, la commissione in cui è rappresentato il Cantone di domicilio del candidato può delegare un suo membro all’esame.
6.4 Le commissioni d’esame sorvegliano le scuole professionali.
7. Procedura
Le decisioni delle commissioni d’esame concernenti il risultato dell’esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere impugnate mediante ricorso all’autorità cantonale competente per il rilascio dell’abilita- zione a maestro conducente.
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II. Gruppi di materie per gli esami teorici di maestro conducente (n. I.2 e I.4)
1. Per l’abilitazione a maestro conducente delle categorie B, C e A
1° gruppo di materie: psicologia Psicologia del traffico, sviluppo della personalità, comunicazione. 2° gruppo di materie: diritto in materia di circolazione stradale Norme della circolazione e segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; licenze; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale in materia di circolazione e conoscenze delle infrazioni previ- ste in quest’ambito; prescrizioni riguardanti lo sdoganamento di veicoli a motore e parti importati; prescrizioni riguardanti i maestri conducenti; pre- scrizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore; prescrizioni sul traffico internazionale. 3° gruppo di materie: teoria della circolazione Modo di osservare la circolazione; ambiente rispetto alla circolazione; dinamica e tattica della circolazione; statistica del traffico; comportamento in caso di incidenti; pronto soccorso; pericoli e conseguenze derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche e medicinali. 4° gruppo di materie: matematica e tecnica dei veicoli a motore Operazioni fondamentali della matematica; statica, dinamica, cinematica; conoscenze dell’equipaggiamento, della costruzione e del funzionamento dei freni, dei fari, dei motori a combustione interna, dell’equipaggiamento elet- trico e della trasmissione per quanto siano necessarie alla valutazione della sicurezza del funzionamento e il buono stato di marcia; conoscenze pratiche dei veicoli a motore per quanto siano necessarie al mantenimento del veicolo in buono stato. 5° gruppo di materie: gestione aziendale Contabilità e calcolo dei costi.
2. Nozioni supplementari per l’abilitazione a maestro conducente della
categoria C Diritto in materia di circolazione stradale Norme e prescrizioni concernenti il traffico pesante: prescrizioni per la circolazione, l’uso dei veicoli , veicoli e trasporti speciali, il divieto di circo- lare la domenica e la notte, il trasporto di merci pericolose. Tecnica dei veicoli a motore e fisica Costruzione e funzionamento dei dispositivi di frenatura di autoveicoli pesanti e dei loro rimorchi, della trasmissione e dei congegni per il ribalta- mento; generi e modo di funzionamento dei motori di autoveicoli pesanti; uso dei rimorchi; pneumatici e cerchioni; odocronografo; fisica applicata alla guida.
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3. Nozioni supplementari per l’abilitazione a maestro conducente della
categoria A Tecnica del motoveicolo e fisica Nozioni pratiche sui motoveicoli e conoscenze della costruzione e dell’equi- paggiamento dei diversi motoveicoli, segnatamente per quanto concerne pneumatici, freni, propulsione e trasmissione, impianto elettrico, per quanto siano necessarie alla valutazione della sicurezza d’esercizio e del buono sta- to di marcia; fisica applicata alla guida di motoveicoli a due e tre ruote.
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