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AS 2007 5819

Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale

Ordinanza dell’Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU)

del 6 ottobre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 39 capoverso 2 del Titolo finale del Codice civile1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052, ordina:

Art. 1 Principi

1 La Confederazione e i Cantoni finanziano in comune la misurazione ufficiale.

2 I costi della tenuta a giorno della misurazione ufficiale sono a carico della persona fisica o giuridica che li ha causati, per quanto tale persona possa essere determinata. 3 I Cantoni assumono i costi che non sono coperti né dai contributi globali della Confederazione, né dagli emolumenti. Essi possono stabilire chi deve partecipare ai costi residui. 4 I Cantoni possono riscuotere emolumenti segnatamente per estratti, valutazioni e dati.

Art. 2 Finanziamento 1 L’Assemblea federale stanzia ogni quattro anni mediante decreto federale semplice un credito d’impegno per le indennità che la Confederazione assegna alla misurazio- ne ufficiale. 2 La Confederazione e i Cantoni fissano le loro prestazioni in accordi di programma.

Art. 3 Importi forfettari per progetto 1 Le indennità sono fissate sotto forma di importi forfettari per ogni progetto di misurazione conformemente all’allegato. Sono vincolate alle prestazioni definite negli accordi di programma. 2 Gli importi forfettari sono determinati secondo i valori percentuali riportati nel- l’allegato.

3 Il Consiglio federale determina i costi computabili.

RS 211.432.27

2005-1696 5819

Finanziamento della misurazione ufficiale. OAF RU 2007

Art. 4 Versamento 1 La Direzione federale delle misurazioni catastali ordina il versamento dell’inden- nità per quanto la misurazione ufficiale soddisfi le prestazioni concordate nell’accor- do di programma e le esigenze del diritto federale. 2 Essa può versare l’indennità sotto forma di pagamenti parziali in funzione delle prestazioni parziali concordate o del previsto avanzamento dei lavori.

Art. 5 Esecuzione Il Consiglio federale esegue la presente ordinanza.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione Il decreto federale del 20 marzo 19923 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale è abrogato.

Art. 7 Disposizione transitoria Gli accordi di programma conclusi sulla base del decreto federale del 20 marzo 19924 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale rimangono in vigore e sono computati secondo le modalità del decreto federale.

Art. 8 Entrata in vigore Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RU 1992 2461, 1994 1612 4 RU 1992 2461, 1994 1612

Finanziamento della misurazione ufficiale. OAF RU 2007

Allegato (art. 3)

Calcolo degli importi forfettari per i progetti

Per il calcolo degli importi forfettari secondo l’articolo 3 capoverso 1 sono determi- nanti i seguenti valori percentuali. Questi ultimi designano l’aliquota dei costi com- putabili secondo l’articolo 3 capoverso 3:

1. Primo rilevamento:

a. per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I5): 15 per cento; b. per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produ- zione agricola (zona II6): 30 per cento; c. per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III7): 45 per cento.

2. Nuovo rilevamento:

Se una misurazione allestita secondo le prescrizioni in vigore prima del 10 giugno

1919 è sostituita, si applicano i valori definiti nel numero 1.

3. Rinnovamento:

a. per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I): 15 per cento; b. per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produ- zione agricola (zona II): 20 per cento; c. per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento; d. nell’ambito dei raggruppamenti di terreni agricoli e forestali, per quanto la Confederazione non versi già indennità in virtù di altre basi legali e che tali costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.

4. Demarcazione:

Demarcazione dei confini politici e di proprietà nelle regioni agricole e forestali delle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agri- cola (zona III), per quanto il Cantone prenda a suo carico una parte adeguata dei costi: 25 per cento.

5 Vedi RS 700 (art. 15)

6 Vedi RS 912.1 (art. 1 cpv. 4)

7 Vedi RS 912.1 (art. 1 cpv. 2 e 3)

Finanziamento della misurazione ufficiale. OAF RU 2007

5. Provvedimenti in seguito a eventi naturali:

Per provvedimenti attuati in seguito a eventi naturali e paragonabili a un primo rilevamento sono applicate per analogia le aliquote per il primo rilevamento e la demarcazione.

6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:

a. per adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinariamente impor- tante, per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l’articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento; b. per i costi della tenuta a giorno periodica che non sono assunti da chi li ha causati e per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l’articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento.

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