AS 2007 6627
Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2008
Ordinanza del DFE sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2008
del 26 novembre 2007
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2008 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobi- listici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di tra- sporto passeggeri in Svizzera.
Art. 2 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 30 novembre 20062 sull’adeguamento dei valori soglia degli acqui- sti pubblici per il 2007 è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
26 novembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 2006 5611
2007-2622 6627
Adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2008 RU 2007
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