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AS 2007 6795

Ordinanza sul tiro fuori del servizio

Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)

Modifica del 21 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sul tiro del 5 dicembre 20031 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. b n. 1, cpv. 2 e 3 1 Sono considerati esercizi di tiro e corsi d’istruzione nell’interesse della difesa nazionale: b. gli esercizi di tiro facoltativi:

1. allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli eserci-

zi federali. Secondo la grandezza dell’impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente: – sette mezze giornate di tiro per gli allenamenti delle società e le gare di tiro, – quattro mezze giornate di tiro per gli esercizi preliminari agli eser- cizi federali, 2 Sono considerate armi d’ordinanza le armi acquistate da armasuisse per l’esercito, non modificate, elencate qui di seguito: a. armi da fuoco portatili:

1. fucili 11 e 96/11,

2. moschetto 11,

3. moschetto 31,

4. fucile d’assalto 57,

5. fucile d’assalto 90;

b. armi corte da fuoco:

1. pistola 00,

2. pistola 06,

3. pistola 06/29,

1 RS 512.31

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Ordinanza sul tiro RU 2007

4. pistola 49 (SIG P 210),

5. pistola 75 (SIGSAUER P 220),

6. pistola 03 (SIG Pro SPC 2009).

3 Sono considerate armi d’ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.

Art. 10a Eccezioni concernenti il tiro obbligatorio Sono esentati dal tiro obbligatorio gli ufficiali subalterni: a. del Servizio psicopedagogico dell’esercito (SPP); b. della Giustizia militare; c. del personale militare professionista della Sicurezza militare; d. che non sono stati istruiti al fucile d’assalto.

Art. 24 Armi e munizioni Gli esercizi federali possono essere eseguiti unicamente con armi d’ordinanza o altre armi ammesse dal DDPS, nonché con mezzi ausiliari autorizzati e unicamente con munizione d’ordinanza non modificata.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

21 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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