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AS 2007 7043

Ordinanza sulla promozione del design e della fotografia

Ordinanza sulla promozione del design e della fotografia (Ordinanza sulla promozione del design)

del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 capoverso 2 del Decreto federale del 18 dicembre 19171 sull’incoraggiamento e l’incremento dell’arte applicata (arte decorativa e industriale), ordina:

Capitolo 1: Misure di promozione

Art. 1 Promozione del design L’Ufficio federale della cultura (UFC) può sostenere il design mediante le seguenti misure: a. assegnazione di borse di studio, premi e sussidi progettuali a designer; b. organizzazione e realizzazione o sostegno finanziario di mostre di design in Svizzera e all’estero nonché di concorsi e manifestazioni pubblici nell’inte- resse del design; c. edizione di pubblicazioni sul design; d. acquisizioni nell’ambito del design; e. sostegno di attività di terzi volte alla promozione del design; f. ulteriori misure volte alla valorizzazione e alla conservazione del design.

Art. 2 Concorso federale di design

1 L’UFC organizza annualmente il Concorso federale di design.

2 Sono ammessi a candidarsi fino al compimento del 40° anno di età designer di

nazionalità svizzera o domiciliati in Svizzera. Nel caso di candidature collettive almeno la metà dei partecipanti deve possedere questi requisiti.

3 Sono esclusi designer che:

a. hanno già vinto tre volte un premio nel Concorso federale di design; b. hanno già partecipato sette volte al Concorso federale di design; c. partecipano nello stesso anno al Concorso federale d’arte.

RS 442.21 1 RS 442.2

2007-2395 7043

Ordinanza sulla promozione del design RU 2007

4 I lavori presentati sono giudicati in base ai seguenti criteri: estetica, messaggio emozionale e razionale, valore d’uso, funzione, tecnica di fabbricazione e di produ- zione, innovatività, potenzialità per il futuro, adeguatezza del materiale, compatibi- lità ambientale, bilancio energetico e prezzo. 5 I premi possono essere attribuiti sotto forma di importi in denaro o di soggiorni in atelier o di stage in Svizzera o all’estero.

Art. 3 Premi federali per design eccellente

1 L’UFC attribuisce annualmente premi federali per design eccellente.

2 I premi federali sono assegnati esclusivamente a designer che hanno compiuto il 40° anno d’età. 3 L’assegnazione dei premi federali si fonda sui criteri della qualità e del rilievo dell’opera.

4 I premi federali consistono in importi in denaro.

Art. 4 Concorso «I più bei libri svizzeri»

1 L’UFC organizza annualmente il concorso «I più bei libri svizzeri».

2 Sono ammessi a candidarsi designer, case editrici e tipografie con libri apparsi l’anno precedente. Almeno una delle parti citate deve avere il domicilio, la sede principale o il luogo di attività principale in Svizzera al momento della realizzazione dei libri presentati. 3 I libri presentati sono valutati in base alla qualità dell’idea e della concezione, all’impostazione grafica, alla tipografia, alla stampa, alla rilegatura, ai materiali utilizzati e all’impressione globale. 4 Il contenuto dei libri non è oggetto della valutazione, tuttavia non deve infrangere l’ordinamento giuridico.

5 I premi consistono in diplomi.

Art. 5 Premio Jan Tschichold 1 L’UFC può assegnare annualmente e a prescindere dalle candidature al concorso «I più bei libri svizzeri» il Premio Jan Tschichold a una persona o un’istituzione che si è contraddistinta per una prestazione straordinaria nell’ambito della creazione libraria.

2 Il premio consiste in un importo in denaro.

Art. 6 Valorizzazione e conservazione di opere fotografiche d’importanza nazionale 1 L’UFC può sostenere finanziariamente misure e progetti volti alla valorizzazione e alla conservazione delle opere di fotografi svizzeri, nella misura in cui la conserva- zione o valorizzazione di queste opere è d’interesse nazionale.

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2 Eccezionalmente possono essere sostenuti misure e progetti volti alla conserva- zione e alla valorizzazione di opere non realizzate da fotografi svizzeri ma impor- tanti per la fotografia svizzera.

3 In particolare possono essere sostenuti i progetti e le misure seguenti:

a. l’acquisizione di lasciti, collezioni, fondi fotografici; b. la realizzazione di un’infrastruttura per custodire fondi fotografici; c. l’inventariazione, l’archiviazione, la digitalizzazione e l’elaborazione scien- tifica di fondi fotografici; d. la valorizzazione di opere fotografiche nel quadro di mostre e pubblicazioni; e. la collezione, l’elaborazione e la mediazione in ambiti della tecnica fotogra- fica.

4 Sono escluse dal sostegno:

a. misure illimitate o ricorrenti; b. misure di restauro su fondi fotografici. 5 Un interesse nazionale sussiste se un progetto esercita un influsso duraturo su tutta la Svizzera e se si contraddistingue per la sua valenza, la sua singolarità o la sua qualità eccellente.

Capitolo 2: Commissione federale del design

Art. 7 Funzione La Commissione federale del design (Commissione) è una commissione consultiva dell’UFC.

Art. 8 Nomina e composizione

1 La Commissione si compone di sette membri nominati dal Consiglio federale su

proposta dell’UFC.

2 Fanno parte della Commissione specialisti affermati possibilmente di tutti gli

ambiti del design. Almeno un membro deve possedere conoscenze specialistiche nell’ambito della fotografia e almeno un membro nell’ambito della creazione libra- ria. 3 La Commissione può costituire di propria iniziativa comitati di suoi membri cui affidare compiti specifici.

Art. 9 Specialisti Con il consenso dell’UFC la Commissione può far capo ad altri specialisti.

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Art. 10 Ulteriori disposizioni 1 Per i membri della Commissione e per il compenso agli specialisti si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.

2 Per la ricusazione di membri della Commissione e di specialisti si applica per

analogia l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

Capitolo 3: Competenze e procedura

Art. 11 Deliberazioni e decisioni sulle misure di promozione di cui all’articolo 2

1 La Commissione delibera sull’introduzione e sull’impostazione delle misure di

promozione di cui all’articolo 2 e sottopone le sue proposte all’UFC.

2 L’UFC decide sulla base delle proposte della Commissione.

Art. 12 Deliberazioni e decisioni sulle misure di promozione di cui agli articoli 3–6

1 L’UFC decide circa l’accettazione di richieste.

2 La Commissione delibera sulle richieste accettate e sottopone le sue proposte

all’UFC. Essa stende un verbale delle deliberazioni e delle proposte.

3 L’UFC decide sulla base delle proposte della Commissione. Le decisioni che

divergono da queste ultime vanno motivate.

Art. 13 Segreteria L’UFC gestisce la segreteria della Commissione.

Art. 14 Procedura 1 Fatto salvo per il capoverso 2, la procedura è retta dalle disposizioni generali dell’amministrazione della giustizia federale.

2 Nella procedura di ricorso non è ammessa la censura di inadeguatezza.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione L’UFC è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 RS 172.31 3 RS 172.021

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Art. 16 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

1. l’ordinanza del 18 settembre 19334 concernente l’incoraggiamento e l’incre-

mento dell’arte applicata;

2. le direttive del Dipartimento federale dell’interno del 5 aprile 20045 sul

sostegno finanziario di progetti fotografici d’importanza nazionale;

3. il regolamento del Dipartimento federale dell’interno del 5 gennaio 20046

per il concorso «I più bei libri svizzeri dell’anno».

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 CS 4 681; RU 1979 1957, 1994 1428

5 Non pubblicate nella RU; FF 2006 775

6 Non pubblicato nella RU.

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