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AS 2007 727

Direttive della Conferenza universitaria svizzera per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere (Direttive per la garanzia della qualità)

Direttive della Conferenza universitaria svizzera per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere (Direttive per la garanzia della qualità)

del 7 dicembre 2006

Preambolo La Conferenza universitaria svizzera (CUS), visto l’articolo 6 capoverso 1 lettera e della Convenzione del 14 dicembre 20001 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universita- rio; visto l’articolo 5 capoverso 1 lettera e del Concordato intercantonale del 9 dicembre

1999 sul coordinamento universitario;

visto l’articolo 6 lettera e della legge federale dell’8 ottobre 19992 sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU); convinta della responsabilità primaria delle scuole universitarie nel settore della garanzia della qualità; conformemente al «Comunicato della Conferenza dei ministri europei responsabili dell’istruzione superiore, Bergen, 19–20 maggio 2005» (Comunicato di Bergen), in cui si esorta gli istituti di istruzione superiore di istituzionalizzare i requisiti prelimi- nari e i meccanismi necessari per migliorare la qualità e di correlarli a procedure esterne di garanzia della qualità; conformemente agli «European standards and guidelines for internal quality assu- rance within higher education institutions» dell’«European Association for Quality Assurance in Higher Education» (standard per la garanzia della qualità interna nel settore universitario dell’ENQA), adottati a Bergen dai ministri europei dell’istru- zione; con lo scopo di assicurare prestazioni di alta qualità nell'insegnamento e nella ricerca così come di aumentare la trasparenza verso gli studenti e il pubblico, emana, su raccomandazione dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ), le seguenti direttive vincolanti che fissano i requisiti minimi dei sistemi di garanzia della qualità delle scuole universitarie:

RS 414.205.2

2007-0414 727

Direttive per la garanzia della qualità RU 2007

Art. 1 Campo d’applicazione Le presenti direttive sono applicabili a tutte le università e a tutti gli istituti universi- tari che beneficiano di sussidi della Confederazione in base all’articolo 11 LAU e, per analogia, ai politecnici federali (scuole universitarie).

Art. 2 Principi 1 Le scuole universitarie sono responsabili dell'introduzione di un sistema interno di garanzia della qualità. 2 Esse impostano tale sistema di garanzia della qualità in funzione del loro mandato e dei loro obiettivi.

Art. 3 Requisiti minimi dei sistemi di garanzia della qualità Le scuole universitarie provvedono affinché il sistema di garanzia della qualità soddisfi i seguenti standard, che corrispondono alla prassi internazionale e che si basano sugli standard per la garanzia della qualità interna nel settore universitario dell'ENQA del febbraio 2005:

3.1 Strategia

La scuola universitaria definisce e rende pubblica la propria strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici del sistema di garanzia della qualità, il cui scopo è la garanzia e il miglioramento continuo della qualità delle attività universitarie e lo sviluppo di una cultura della qualità.

3.2 Settori interessati

Il sistema di garanzia della qualità concerne i compiti universitari principali, in particolare l’insegnamento, la ricerca e i relativi servizi. Costituisce parte integrante della strategia globale e contribuisce allo sviluppo della scuola universitaria.

3.3 Processi e responsabilità

La scuola universitaria disciplina i processi di garanzia della qualità e provvede affinché il personale e gli studenti conoscano le relative disposizioni. Le responsabi- lità riguardanti la qualità e la garanzia della qualità sono assegnate in modo traspa- rente.

3.4 Valutazioni

La scuola universitaria effettua una valutazione periodica interna dell'insegnamento, dei cicli di studio e dei curricula, delle procedure di valutazione degli studenti, dei risultati ottenuti nell’insegnamento, nella ricerca e nei servizi, delle risorse, delle pari opportunità e dell'infrastruttura d'insegnamento. Se necessario è svolta una valutazione esterna.

Direttive per la garanzia della qualità RU 2007

3.5 Sviluppo del personale

La scuola universitaria sostiene e promuove la formazione continua e lo sviluppo del proprio personale docente e dei propri ricercatori. In questo ambito rientrano anche la pianificazione della carriera delle nuove leve scientifiche e la promozione delle pari opportunità.

3.6 Uso delle informazioni e processi decisionali

Per le sue decisioni strategiche relative alla ricerca, all'offerta di programmi di studio, all’assunzione e promozione del corpo insegnante, la direzione della scuola universitaria si fonda su informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiorna- te. Tali informazioni sono raccolte sistematicamente, analizzate ed utilizzate per il miglioramento continuo della qualità delle attività universitarie.

3.7 Comunicazione

1 Un resoconto trasparente su procedure e risultati delle misure di garanzia della qualità garantisce un riscontro ai gruppi coinvolti in seno alla scuola universitaria. 2 La scuola universitaria pubblica periodicamente informazioni obiettive sui cicli di studio offerti e sui diplomi conferiti.

Art. 4 Verifica periodica secondo l’articolo 6 delle direttive sulla procedura di riconoscimento del diritto ai sussidi giusta la LAU Su mandato della Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER), l’OAQ verifica periodicamente, nel quadro di procedure istituzionali, se le scuole universi- tarie soddisfano gli standard. Nell’ambito di queste procedure vengono verificati anche alcuni esempi di applicazione a livello di cicli di studio per garantire il rag- giungimento degli obiettivi delle presenti direttive.

Art. 5 Raccomandazioni dell’OAQ per l’attuazione e l’applicazione degli standard di cui all’articolo 3 L’OAQ formula raccomandazioni per l’attuazione e l’applicazione degli standard di cui all’articolo 3. Tali raccomandazioni si basano sugli standard per la garanzia della qualità interna nel settore universitario dell’ENQA. Nelle raccomandazioni l’OAQ tiene conto delle particolarità nazionali e dei risultati dei controlli della qualità istituzionali precedentemente svolti.

Art. 6 Pubblicazione dei rapporti sui controlli della qualità L’OAQ inoltra alle istituzioni coinvolte nei controlli della qualità, segnatamente la scuola universitaria, il Cantone di competenza, la SER e la CUS, il rapporto degli esperti ed il suo rapporto finale. L’OAQ pubblica i propri rapporti finali d’intesa con la CUS.

Direttive per la garanzia della qualità RU 2007

Art. 7 Entrata in vigore Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

7 dicembre 2006 In nome della Conferenza universitaria svizzera: La presidente, Regine Aeppli Il segretario generale, Nivardo Ischi

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