AS 2007 91
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 29 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 29 cpv. 4
4 Occorre utilizzare mezzi di controllo appropriati, usuali sul mercato. Devono
essere oggetto di una taratura regolare; competente è il metas. Se la taratura non è possibile, i mezzi di controllo devono essere fabbricati e indicare i risultati secondo una norma nazionale. In questo caso, devono essere oggetto di una manutenzione almeno una volta all’anno da parte dell’organo di controllo o di terzi, conformemen- te alle indicazioni del costruttore.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.
29 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.41
2006-2321 91
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2007
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