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AS 2008 1021

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

Modifica del 7 marzo 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande analcoliche (in partico- lare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Il succo di frutta è un succo non fermentato ma fermentescibile, ottenuto a partire da frutti sani e maturi, freschi o conservati mediante refrigerazione, il quale possiede il colore, l’aroma e il sapore caratteristici dei frutti dai quali proviene.

Art. 3a Trattamenti e sostanze ammessi Per le derrate alimentari di cui all’articolo 3 capoversi 1–4 sono ammessi i tratta- menti e le sostanze previsti nell’allegato 1.

Art. 4 cpv. 1 lett. e, f

1 Il succo di frutta deve soddisfare i seguenti requisiti:

e. l’aggiunta di sorte di zuccheri è permessa per gli scopi seguenti e fino al tenore sotto indicato:

1. per la correzione di una carenza naturale di sorte di zuccheri: in totale

15 g per litro al massimo (in sostanza secca);

2. per ottenere un sapore dolce: in totale 150 g per litro al massimo (in

sostanza secca); nel caso dei succhi di limone, limetta, bergamotto non- ché ribes nero, rosso o bianco, in totale 200 g per litro al massimo;

3. per la correzione di una carenza naturale di sorte di zuccheri e per otte-

nere un sapore dolce: in totale 150 g per litro al massimo; nel caso dei succhi di limone, limetta, bergamotto nonché ribes nero, rosso o bianco: in totale 200 g per litro al massimo; f. l’aggiunta di sorte di zuccheri è vietata nei succhi di pera e uva.

1 RS 817.022.111

2007-1219 1021

Ordinanza sulle bevande analcoliche RU 2008

Art. 5 cpv. 2

2 I succhi di mela e di pera o le loro mescolanze possono essere designati come

«succo di frutti a granelli», «succo di frutti» oppure «sidro dolce».

Art. 7 cpv. 2 2 Per la fabbricazione sono ammessi i trattamenti e le sostanze secondo l’allegato 1.

Art. 8 cpv. 1 e 3 1 I prodotti finiti devono presentare, secondo la loro specie, i contenuti minimi di succo di frutta o di polpa di frutta di cui all’allegato 2. 3 È permesso miscelare nettari di frutti di una o più specie di frutti, eventualmente con aggiunta di succo di frutta o di polpa di frutta,. In tal caso la somma dei singoli quozienti (quota di succo di frutta e di polpa divisa per il tenore minimo del frutto corrispondente secondo l’all. 2) deve essere almeno 1.

Art. 83 Bevanda di soia La bevanda di soia («sojadrink») è l’estratto acquoso dei fagioli di soia ammollati e macinati che viene filtrato o decantato e cotto. La bevanda di soia può essere acidifi- cata con adeguati microorganismi innocui per la salute.

Art. 83b cpv. 1 1 La bevanda di cereali è fabbricata con acqua e prodotti di macinazione, con o senza saccarificazione enzimatica, in cui gli enzimi sono disattivati prima della commer- cializzazione. Essa può essere filtrata o decantata e può contenere ulteriori ingre- dienti come olio commestibile, sale commestibile, maltodestrine e amido. La bevan- da di cereali può essere acidificata con adeguati microorganismi innocui per la salute.

II 1 L’attuale allegato diventa l’allegato 2 conformemente alla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1.

III

Disposizione transitoria della modifica del 7 marzo 2008 Le derrate alimentari interessate dalle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate sino al 31 marzo 2009 secondo il diritto anteriore. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

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Ordinanza sulle bevande analcoliche RU 2008

IV La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Allegato 1 (art. 3a)

Trattamenti e sostanze ammessi

Per le derrate alimentari di cui all’articolo 3 capoversi 1–4 e all’articolo 7 sono ammessi i seguenti trattamenti e sostanze: A. Trattamenti

1. procedimento di estrazione meccanico,

2. gli abituali processi fisici e i processi di estrazione ad acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti, eccetto l’uva, destinati alla fabbri- cazione di succhi di frutta concentrati, sempre che i succhi di frutta ottenuti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 1; per le uve non è ammessa l’estrazione ad acqua della parte commestibile dei frutti, 3. per i succhi di uva, se l’uva è stata trattata con biossido di zolfo, la desolfita- zione tramite processi fisici è ammessa, sempre che la quantità totale di biossido di zolfo presente nel prodotto finito non superi 10 mg/1. B. Sostanze

1. enzimi pectolitici,

2. enzimi proteolitici,

3. enzimi amiolitici,

4. gelatina alimentare,

5. tannino,

6. bentonite,

7. gel di silice,

8. carboni,

9. coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, del 27 ottobre 20042, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,

10. coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento

(CE) n. 1935/2004, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, acido, zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o minerali.

2 GU L 338/4 del 13.11.2004, pag. 4; il testo di questo regolamento può essere consultato o ordinato contro fattura presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

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Ordinanza sulle bevande analcoliche RU 2008

Allegato 2 (art. 8 cpv. 1 e 3)

Contenuti minimi di succo di frutta o polpa di frutta nel nettare di frutta

1 Frutti con succo acido non idoneo al consumo immediato:

Per cento in massa (rif. al prodotto finito)

Frutto della passione (Passiflora edulis) 25 Arance di Quito (Solanum quitoense) 25 Ribes nero (Ribes nigrum) 25 Ribes bianco (Ribes rubrum) 25 Ribes rosso (Ribes rubrum) 25 Uvaspina (Ribes uva-crispa) 30 Olivello (Hippophae elaeguacae, 25 Hippophae ramnoides) Prugnolo (Prunus spinosa) 30 Susine (Prunus domestica) 30 Prugne (Prunus domestica) 30 Sorbolo (Sorbus aucuparia) 30 Rosa Canina (frutti della Rosa sp.) 40 Amarasche (Prunus cerasus) 35 Altre ciliegie 40 Mirtilli (Vaccinium myrtillus, 40 Vaccinium corymbosum, Vaccinium angustifolium) Sambuco (Sambucus nigra, 50 Sambucus canadensis) Lamponi (Rubus idaeus, Rubus strigosus) 40 Albicocche (Prunus armeniaca) 40 Fragole (Fragaria x ananassa, 40 Fragaria chiloensis x Fragaria virginiana) More (Rubus sect. Rubus) 40 Mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, 30 Vaccinium oxycoccos) Cotogne (Cydonnia oblonga) 50 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e 25 limette (Citrus aurantiifolia) Altri frutti di questa categoria 25

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2 Frutti con bassa acidità o molta polpa oppure frutti molto aromatici con

succo non idoneo al consumo immediato:

Per cento in massa (rif. al prodotto finito)

Mango (Mangifera indica) 25 Banane (Musa acuminata, Musa paradisiaca) 25 Guaiava (Psidium guajava) 25 Papaia (Carica papaya) 25 Litchi (Litchi chinensis) 25 Azzeruolo (Malpighia sp) 25 Annona aculeata (Annona muricata) 25 Annona reticolata (Annona reticulata) 25 Cherimoya (Annona cherimola) 25 Melagrana (Punica granatum) 25 Mela di acagiù (Anacardium occidentale) 25 Susine mombin rosse (Spondias purpurea) 25 Umbu (Spondias tuberosa) 25 Altri frutti di questa categoria 25

3 Frutti con succo idoneo al consumo immediato

Per cento in massa (rif. al prodotto finito)

Mele (Malus domestica) 50 Pere (Pyrus communis) 50 Pesche (Prunus persica var. persica) 50 Agrumi, eccetto limoni e limette 50 Ananas (Ananas comosus, Ananas sativis) 50 Altri frutti di questa categoria 50

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