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AS 2008 1199

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 14 marzo 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 3 lett. c

3 Non sono considerati depositi:

c. i saldi avere su conti clienti di negoziatori di valori mobiliari o metalli pre- ziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se non viene versato alcun interesse su detti conti;

Art. 62a Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008 1 I negoziatori di divise attivi che ricadono nel campo di applicazione della legge a seguito della presente modifica dell’ordinanza devono annunciarsi presso l’autorità di vigilanza entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della stessa. 2 Gli stessi devono soddisfare i requisiti posti dalla legge e presentare una richiesta d’autorizzazione entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza. Possono continuare la loro attività fintanto che l’autorità di vigilanza non avrà reso la sua decisione circa l’autorizzazione. 3 In casi particolari l’autorità di vigilanza ha la facoltà prolungare i termini previsti dal presente articolo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 952.02

2007-2728 1199

Ordinanza sulle banche RU 2008

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