AS 2008 1213
Ordinanza su un progetto pilota per il finanziamento di misure in favore dell'uguaglianza fra donna e uomo nelle imprese (Ordinanza su un progetto pilota concernente gli aiuti finanziari LPar)
Ordinanza su un progetto pilota per il finanziamento di misure in favore dell’uguaglianza fra donna e uomo nelle imprese (Ordinanza su un progetto pilota concernente gli aiuti finanziari LPar)
del 7 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi (LPar), ordina:
Art. 1 Scopo L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) realizza un progetto pilota per verificare l’efficacia di un sostegno finanziario accordato alle imprese che adottano misure interne in favore dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale (programmi).
Art. 2 Presentazione delle richieste Le imprese interessate a partecipare al progetto pilota presentano la loro richiesta all’UFU entro il termine fissato. Alla richiesta allegano una descrizione dettagliata del programma.
Art. 3 Condizioni 1 Il programma deve soddisfare i criteri di cui all’articolo 14 capoverso 2 LPar.
2 La Confederazione può accordare in particolare aiuti finanziari per programmi che:
a. producono effetti concreti e durevoli nell’impresa; b. possono servire da modello ad altre imprese; e c. hanno potenziali effetti moltiplicatori all’interno o all’esterno dell’impresa.
Art. 4 Direttive L’UFU emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione i relativi moduli.
Art. 5 Finanze 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare ai costi di determinati programmi.
RS 151.18 1 RS 151.1
2007-1918 1213
Ordinanza su un progetto pilota concernente gli aiuti finanziari LPar RU 2008
2 L’aiuto finanziario della Confederazione presuppone prestazioni proprie dei
richiedenti. Le prestazioni proprie devono ammontare almeno al 50 per cento dei costi. 3 Se gli aiuti richiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) emana un ordine di priorità.
Art. 6 Esame delle richieste
1 L’UFU esamina le richieste. Può chiedere il parere di specialisti esterni.
2 Può subordinare la concessione degli aiuti finanziari a condizioni e oneri, in parti- colare per evitare un’eventuale distorsione della concorrenza.
Art. 7 Decisione Sono competenti per l’assegnazione degli aiuti finanziari: a. l’UFU, per le richieste fino a 200 000 franchi; b. il DFI, se il contributo richiesto supera 200 000 franchi.
Art. 8 Esecuzione dei programmi
1 Le imprese sono responsabili dell’esecuzione dei programmi.
2 L’UFU sorveglia l’esecuzione dei programmi. Le imprese informano regolarmente
l’UFU sull’andamento del programma e gli consegnano un rapporto finale al più tardi tre mesi dopo la conclusione del programma.
Art. 9 Valutazione L’UFU effettua una valutazione qualitativa degli effetti prodotti dagli aiuti finanziari accordati alle imprese. Può affidare questo incarico a specialisti esterni.
Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009 con effetto sino al 31 di- cembre 2016.
7 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova