AS 2008 2017
Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB)
Modifica del 20 dicembre 2007
La Commissione federale delle banche ordina:
I L’ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 20021 relati- va alla lotta contro il riciclaggio di denaro è modificata come segue:
Titolo Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza CFB sul riciclag- gio di denaro, ORD-CFB)
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, bbis e d LRD. 2 Nell’applicare l’ordinanza, e in particolare nel caso degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere b e bbis LRD, la Commissione federale delle banche (Commissione delle banche) tiene conto delle specificità dell’attività eserci- tata.
3 La Commissione delle banche rende pubblica la propria prassi.
4 Una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi del capoverso 1 può, su sua richiesta, essere assoggettata alla sorveglianza della Commissione delle banche per quel che concerne l’osservazione degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, nella misura in cui: a. essa esercita un’attività finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD; b. essa adempie alle condizioni previste all’articolo 14 capoverso 2 LRD; c. essa riconosce che la Commissione delle banche è abilitata a pronunciare nei suoi confronti le misure previste agli articoli 19 e 20 LRD; d. il gruppo assicura che controllerà il rispetto della presente ordinanza e che provvederà all’applicazione di quest’ultima;
1 RS 955.022
2007-2139 2017
Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2008
e. il gruppo assicura che darà mandato al revisore esterno di controllare il rispetto della presente ordinanza e di prendere posizione in merito nel rap- porto di revisione del gruppo, individualmente per ognuna delle società del gruppo interessate.
5 La Commissione delle banche pubblica un elenco delle società del gruppo per le
quali essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 2.
Art. 3 cpv. 1 1 L’intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all’estero nonché le società estere del suo gruppo attive nel settore finanziario si conformino ai seguenti principi della legge sul riciclaggio di denaro e della presente ordinanza: a. il divieto di accettazione di valori patrimoniali provenienti da crimini o destinati al finanziamento del terrorismo; b. il divieto di finanziamento del terrorismo e il divieto d’intrattenere relazioni d’affari con organizzazioni criminali; c. il divieto d’intrattenere relazioni d’affari con banche fittizie; d. l’identificazione della controparte; e. la determinazione dell’avente economicamente diritto; f. l’applicazione di un approccio basato sul rischio; g. gli obblighi di accertamento particolari in caso di rischi superiori.
Art. 5 Divieto di finanziamento del terrorismo e di relazioni d’affari con organizzazioni criminali L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con imprese e persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un’organizzazione criminale, che sono membri di un’organizzazione di questo tipo o la sostengono.
Art. 5bis Divieto di relazioni d’affari con banche fittizie L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organiz- zate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
Art. 6 cpv. 2 2 Un intermediario finanziario che effettua operazioni quale banca corrispondente per conto di un intermediario finanziario estero si accerta in modo appropriato che questi non possa avviare relazioni d’affari con banche fittizie.
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Art. 7 cpv. 3 3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte e quelle con intermediari finanziari esteri per i quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono considerate in ogni caso a rischio superiore.
Art. 10 cpv. 1 1 L’intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica ai consulenti alla clientela e a tutti gli altri collaboratori interessati.
Art. 11 Integrità e formazione del personale La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige perso- nale integro e adeguatamente formato. L’intermediario finanziario seleziona accura- tamente il personale e si preoccupa della formazione regolare dei consulenti alla clientela e di tutti gli altri collaboratori interessati sugli aspetti per loro essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Art. 11bis Nuove tecnologie L’intermediario finanziario si accerta, in special modo nel caso di operazioni senza contatto personale con la controparte, che i pericoli legati all’utilizzazione di nuove tecnologie siano adeguatamente rilevati, limitati e controllati nell’ambito della gestione dei rischi.
Art. 13 cpv. 2 lett. a, b e c
2 Il Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro:
a. prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; b. sorveglia, in accordo con l’organo di revisione interno, il revisore esterno e i responsabili di linea, l’applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; c. pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il rici- claggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
Art. 14 Identificazione della controparte e determinazione dell’avente economicamente diritto 1 Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di determinazione dell’avente economicamente diritto della «Convenzione del 7 aprile 2008 relativa all’obbligo di diligenza delle banche» (CDB 2008), conclusa tra le banche e l’Associazione svizzera dei banchieri, sono applicabili a tutti gli intermediari finan- ziari.
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La Commissione delle banche può consentire agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere b, bbis e d LRD di applicare, in luogo e vece della CDB 2008, altre norme d’autoregolamentazione da essa riconosciute come equiva- lenti. 3 La violazione della CDB 2008 o di altre norme d’autoregolamentazione equivalen- ti può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’inter- mediario finanziario.
Art. 15 Indicazioni sull’ordinante negli ordini di bonifico 1 Per tutti gli ordini di bonifico di importo superiore ai 1500 franchi, l’intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e l’indirizzo della controparte ordinan- te (ordinante). Se non possiede il numero di conto dell’ordinante, deve indicare un numero di identificazione riferito al cliente. L’indirizzo può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita dell’ordinante, dal suo numero d’identificazione come cliente o dal suo numero d’identità nazionale. Nel caso di ordini di bonifico nazionali l’intermediario finanziario può limitarsi a fornire il numero di conto o il numero d’identificazione, nella misura in cui, su richiesta, è in grado di fornire le ulteriori indicazioni all’intermediario finanziario del beneficiario nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.
3 L’intermediario finanziario informa i propri clienti in modo adeguato circa la
comunicazione di indicazioni relative all’ordinante nel traffico dei pagamenti. L’intermediario finanziario disciplina la procedura in caso di ordini con indicazioni incomplete sull’ordinante ai sensi del capoverso 1. In tal caso, agisce in funzione del rischio.
Art. 17 Chiarificazioni complementari in caso di rischi superiori 1 L’intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni d’affari o le transazioni che presentano rischi superiori.
2 Secondo le circostanze, occorre chiarire segnatamente:
a. se la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati; b. qual è l’origine dei valori patrimoniali consegnati; c. a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati; d. se i versamenti importanti in entrata sono plausibili; e. qual è l’origine del patrimonio della controparte e dell’avente economica- mente diritto; f. qual è l’attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall’avente economicamente diritto; g. se la controparte o l’avente economicamente diritto sono politicamente espo- sti;
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h. per le persone giuridiche: chi le controlla; i. nelle relazioni con banche corrispondenti: quali controlli effettua la contro- parte per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori- smo. Nelle relazioni quale banca corrispondente per conto di intermediari finanziari esteri, occorre considerare se questi sottostanno a una sorveglianza e a norme ade- guate dal profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Art. 23 L’intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere in grado di fornire alle autorità di perseguimento penale o ad altre autorità autoriz- zate, entro un congruo termine, le informazioni e i documenti necessari a stabilire chi è l’ordinante di un ordine di pagamento in uscita e se un’impresa o una persona: a. è controparte o avente economicamente diritto; b. ha eseguito un’operazione di cassa che esige l’identificazione delle persone coinvolte; c. è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misu- ra in cui questa non risulti già da un documento ufficiale.
Titolo prima dell’art. 24 Sezione 7: Comportamento da osservare in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo
Art. 24 e 25 Abrogati
Art. 27 cpv. 1 1 Se un intermediario finanziario non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o che capitali legali vengono destinati a un fine criminale, egli può fare uso del diritto di comunicazione di cui all’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale2 e comunicare le sue osser- vazioni all’autorità di perseguimento penale e all’Ufficio di comunicazione in mate- ria di riciclaggio di denaro.
2 RS 311.0
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Art. 28 cpv. 1 1 Se l’intermediario finanziario pone termine a una relazione d’affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, egli può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permette alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail»).
Art. 32a Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2007 Gli intermediari finanziari devono conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 7 e
15 della presente ordinanza entro il 1° gennaio 2009.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
20 dicembre 2007 In nome della Commissione federale delle banche: Il presidente, Eugen Haltiner Il direttore, Daniel Zuberbühler