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AS 2008 2181

Ordinanza concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA

Ordinanza concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA

del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza del 7 dicembre 20071 concernente il versamento di un’indennità

assicurata al personale dell’Amministrazione federale nel 2008;

2. ordinanza del 25 aprile 20012 concernente l’assicurazione nel piano base

della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1);

3. ordinanza del 25 aprile 20013 concernente l’assicurazione nel piano com-

plementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2);

4. statuti del 29 agosto 20014 della Cassa pensioni della Confederazione

PUBLICA (Statuti di PUBLICA);

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza dell’11 dicembre 20005 sull’organizzazione del

Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professio-

nale per i datori di lavoro di cui all’articolo 4 della legge del 20 dicembre 20006 su PUBLICA. 2 Adempie inoltre altri compiti che il Consiglio federale le affida in virtù dell’arti- colo 3 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 2000 su PUBLICA.

1 RU 2007 7017 2 RU 2001 2327, 2002 2667, 2003 1290, 2004 5011, 2006 4705 5631, 2007 2871 3 RU 2001 2358, 2002 2669, 2003 1294, 2004 5013, 2006 4705 5633 4 RU 2001 3058, 2004 5017 5 RS 172.215.1 6 RS 172.222.1

2008-0433 2181

Modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di RU 2008

2. Ordinanza del 4 ottobre 19997 sul servizio di volo

Art. 6 Scioglimento del rapporto di servizio Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 51–59, 62, 63 e 65–79 del regolamento previden- ziale del 15 giugno 20078 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.

3. Ordinanza del 3 luglio 20019 sul personale federale

La presente modifica annulla gli articoli 1 capoverso 1bis, 33 capoverso 1, 34, 88a capoverso 1 e 116c capoverso 5 della modifica del 15 giugno 200710 dell’ordinanza sul personale federale.

Art. 1 cpv. 2 lett. c

2 Non sottostanno alla presente ordinanza:

c. il personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale decen- tralizzata con personalità giuridica e contabilità proprie che, in virtù di disposizioni legali speciali o di una delega del Consiglio federale secondo l’articolo 37 capoverso 3 LPers, hanno uno statuto del personale proprio, salvo se tale statuto dichiara applicabile la presente ordinanza; è fatto salvo l’articolo 88k;

Art. 33 cpv. 1 1 Se le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b sono soddi- sfatte, il rapporto d’impiego termina al compimento del 61° anno di età per: a. gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottuf- ficiali di professione specialisti; b. i membri del Corpo delle guardie di confine; c. gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito.

7 RS 172.217.2 8 FF 2008 … 9 RS 172.220.111.3 10 RU 2007 2871

Modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di RU 2008

Art. 34 Prepensionamento (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 Se le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b sono soddi- sfatte, l’autorità competente secondo l’articolo 2 può sciogliere dalla prestazione di lavoro gli impiegati che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento secon- do l’articolo 33 capoverso 1 (prepensionamento).

2 Il prepensionamento inizia:

a. il più presto al compimento del 58° anno d’età e dura al massimo 36 mesi per gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, ad eccezione degli altri ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei membri del Corpo delle guardie di confine; b. il più presto al compimento del 60° anno d’età e dura al massimo 12 mesi per gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito. 3 Nel caso il rapporto di lavoro sia prolungato secondo l’articolo 33 capoverso 5, l’inizio del prepensionamento è rimandato di conseguenza. 4 Durante il prepensionamento non si applicano gli articoli 11a, 39, 40, 42, 45–50,

Art. 34a Continuazione del pagamento dello stipendio durante il prepensionamento (art. 32k cpv. 3 LPers) 1 L’impiegato in prepensionamento ha diritto, fino all’età del pensionamento, all’in- tero stipendio nonché agli assegni non limitati nel tempo e assicurati conformemente agli articoli 15 e 16 LPers (continuazione del pagamento dello stipendio). Durante la continuazione del pagamento dello stipendio l’autorità competente secondo l’arti- colo 2 e l’impiegato continuano a versare i loro contributi legali alle assicurazioni sociali e i contributi regolamentari dovuti a PUBLICA. 2 Se l’impiegato ha esercitato una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 per meno di 33 anni di servizio a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, la continuazione del pagamento dello stipendio di cui al capoverso 1 viene diminuita. Il DFF e il DDPS disciplinano l’importo della riduzione. 3 Se l’impiegato che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b lascia una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 prima di aver raggiunto l’età del prepensionamento, egli ha diritto, per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello stipendio per la durata massima prevista dall’articolo 34 capoverso 2 lettera a oppure b. L’importo calcolato in questo modo è versato come segue:

Modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di RU 2008

a. in caso di cambiamento in una funzione che non rientra nell’articolo 33 e di prolungamento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, sull’avere di vecchiaia dell’impiegato presso PUBLICA nel quadro della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPP), oppure direttamente in contanti all’impiegato dietro sua richiesta; b. in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dell’età del pensionamento, direttamente in contanti all’impiegato. 4 Per il calcolo dell’importo di cui al capoverso 2 o 3 è determinante lo stipendio percepito nel momento del cambiamento di funzione o della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 79 cpv. 5 5 Alle persone di età superiore ai 58 anni impiegate da almeno 10 anni in una fun- zione secondo l’articolo 26 capoverso 1 o come segretari generali, in luogo di un’in- dennità conformemente al capoverso 2, può essere versata una pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento previdenziale del 15 giugno 200712 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione (RPIC). Questa pensione di vecchiaia viene calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell’articolo 57 RPIC. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.

Art. 80 cpv. 1

1 Le prestazioni di PUBLICA alle persone di cui all’articolo 79 capoverso 5 sono

ridotte se la persona assicurata prima di compiere il 65° anno di età percepisce un reddito da attività lucrativa che, sommato alle prestazioni di PUBLICA, supera le componenti dello stipendio di cui all’allegato 2 lettere a–e nonché l.

1 Sono assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui all’allegato 2. Non sono assicurate le prestazioni del datore di lavoro ai sensi degli articoli 81–83.

11 RS 831.40 12 FF 2008 …

Modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di RU 2008

Titolo prima dell’art. 88k Sezione 4: Organi paritetici dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

1 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare disciplinano la composizione, la procedura di elezione e l’orga- nizzazione dell’organo paritetico della loro cassa di previdenza.

2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e

idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato. 3 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commis- sione della Cassa di PUBLICA

Art. 105 cpv. 2 2 All’impiegato sono versate una rendita di PUBLICA e una rendita transitoria non restituibile ai sensi dell’articolo 64 RPIC13. Questa pensione di vecchiaia è calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell’articolo 57 RPIC.

Abrogati

5 L’articolo 34a capoverso 2 non si applica agli impiegati di cui al capoverso 2.

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 conformemente all’annesso.

13 FF 2008 …

Modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di RU 2008

4. Ordinanza del 2 dicembre 200514 sul personale impiegato

per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario

Art. 2 Diritto applicabile 1 Oltre alle presenti disposizioni si applicano per analogia gli articoli 3, 9, 25, 27, 29–31, 36, 44, 51, 56–63, 77, 88a, 88b, 91–103, 110, 112 e 113 dell’ordinanza del 3 luglio 200115 sul personale della Confederazione (OPers). 2 Se il rapporto di lavoro del personale messo a disposizione è disciplinato da un’or- ganizzazione internazionale o da terzi, il servizio competente precisa nel contratto di lavoro il diritto applicabile.

Art. 21 Cassa pensione 1 Per la durata del rapporto di lavoro, il personale è assicurato presso la Cassa pen- sioni della Confederazione PUBLICA conformemente alle disposizioni del regola- mento previdenziale del 15 giugno 200716 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.

2 Se il salario annuo determinante di un dipendente della Confederazione subisce

una modifica a causa di un impiego, il guadagno assicurato è nuovamente stabilito indipendentemente dalla durata dell’impiego. 3 Se l’impiego dura al massimo tre mesi e la persona assunta è assicurata presso un altro istituto di previdenza, il servizio competente versa i contributi del datore di lavoro all’altro istituto di previdenza, sempre che il relativo regolamento lo consen- ta, ma al massimo fino all’importo che altrimenti dovrebbe versare a PUBLICA per il membro interessato.

4 Le

indennità versate da terzi ai sensi dell’articolo 20 non sono assicurate da PUBLICA.

5. Ordinanza del 18 dicembre 200217 concernente il fondo di soccorso

del personale federale

Ingresso visto l’articolo 32 lettera e della legge del 24 marzo 200218 sul personale federale,

14 RS 172.220.111.9 15 RS 172.220.111.3 16 FF 2008 … 17 RS 172.222.023 18 RS 172.220.1

Modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di RU 2008

6. Ordinanza del 14 settembre 200519 sull’Istituto federale

per la formazione professionale

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 18 Previdenza professionale Le persone che hanno un rapporto di lavoro con l’Istituto universitario sono assi- curate presso la Cassa pensioni PUBLICA della Confederazione secondo la legisla- zione in materia. L’Istituto universitario è datore di lavoro ai sensi dell’articolo 32b capoverso 2 LPers20.

7. Ordinanza del 29 giugno 198821 sull’istruzione degli Svizzeri

all’estero

Art. 7 Previdenza professionale

1 Le scuole provvedono a una previdenza professionale dei docenti svizzeri che

corrisponde alle esigenze minime della legge del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). 2 I docenti che non possono restare affiliati a una cassa pensione cantonale sono assicurati presso PUBLICA. Le scuole sono datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 200623 su PUBLICA e in quanto tali sotto- stanno agli obblighi corrispondenti sanciti a livello di legge e di regolamenti. 3 Il Dipartimento stabilisce il guadagno assicurato dei docenti di cui al capoverso 2.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

2 La cifra II numero 3, articolo 88k, entra in vigore il 1° giugno 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

19 RS 412.106.1 20 RS 172.220.1 21 RS 418.01 22 RS 831.40 23 RS 172.222.1

Modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di RU 2008

Annesso (cifra II n. 3) Allegato 2 (art. 88a cpv. 1 OPers)

Componenti dello stipendio assicurabile

a. stipendio mensile secondo l’articolo 36 e stipendio mensile degli impiegati della Confederazione secondo l’articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA24, ma al massimo lo stipendio mensile del dipartimento da cui proviene l’impiegato. L’evoluzione dello stipendio secondo articolo 39 capoversi 1–5 OPers e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l’articolo 40 capoverso 4 OPers fino al massimo al livello di valutazione A; b. lo stipendio orario, giornaliero oppure medio secondo l’articolo 38 capo- verso 2; c. le indennità di residenza secondo gli articoli 43 e 114 capoverso 2 lettera d; d. la compensazione del rincaro secondo gli articoli 44 capoverso 2 lettere a e b, e–g e 114 capoverso 2 lettera e; e. le indennità di funzione secondo gli articoli 46 e 114 capoverso 2 lettera f nonché l’articolo 17 OPers-PRA; f. i premi per prestazioni secondo gli articoli 47 e 114 capoverso 2 lettera g, purché superino l’importo per persona secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200125 concernente l’ordinanza sul personale fede- rale (O-OPers); g. le indennità speciali secondo gli articoli 48 e 115 lettera e; h. i premi di riconoscimento secondo l’articolo 49; i. le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50; j. le indennità d’impiego secondo l’articolo 18 OPers-PRA; k. le indennità di rischio secondo l’articolo 19 OPers-PRA; l. il salario annuo determinante secondo l’articolo 21 capoverso 2 OPers-PRA.

24 RS 172.220.111.9 25 RS 172.220.111.31

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