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AS 2008 3721

Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL)

Modifica del 2 giugno 2008

La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL) ordina:

I L’ordinanza del 14 giugno 20041 sulla verifica degli studi al PFL è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c–e 2 Se la direzione del PFL non ha emanato disposizioni specifiche, gli articoli 8, 10–12, 14, 15 e 18–20 si applicano anche: c. agli esami di dottorato; d. agli esami dei programmi dottorali; e. agli esami della formazione continua e della formazione approfondita;

Art. 3 Verifica delle conoscenze 1 La verifica delle conoscenze in una disciplina prevede una o più prove che possono essere svolte sotto forma di interrogazioni puntuali, lavori di studio, progetti, eserci- zi o lavori in laboratorio. Il risultato della verifica è valutato con un voto. 2 I voti conseguiti nelle prove obbligatorie sono utilizzati per calcolare il voto finale nella disciplina.

3 Le prove sono facoltative se insieme concorrono unicamente ad aumentare di un

punto al massimo il voto nella disciplina. Gli insegnanti non sono obbligati a effet- tuare questo genere di prova.

Art. 4 cpv. 1, 3 e 4 1 Una disciplina è una materia o un insieme di materie oggetto di una verifica delle conoscenze. 3 Una disciplina detta di sessione è una disciplina valutata con un voto durante una sessione d’esame.

1 RS 414.132.2

2008-1052 3721

Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL RU 2008

4 Una disciplina il cui voto è determinato sia da una verifica delle conoscenze effet- tuata durante il semestre o l’anno, sia da una verifica delle conoscenze effettuata durante una sessione d’esame è assimilata a una disciplina di sessione.

Art. 5 Esami Per esame s’intende sia l’insieme delle verifiche delle conoscenze nelle discipline che formano un ciclo di studi, sia una prova svolta durante una sessione d’esame.

Art. 6 lett. a–c e g Nei piani di studio e nei regolamenti di applicazione emanati dalla direzione del PFL sono definiti per ogni sezione: a. le discipline di semestre e le discipline di sessione; b. la sessione in cui si possono presentare le discipline di sessione; c. la natura della verifica delle conoscenze in ogni disciplina (esame scritto, esame orale o presentazione di un progetto); g. le condizioni applicabili ai prerequisiti;

Art. 7 lett. c–e Nei libretti dei corsi pubblicati dalle sezioni sono specificati: c. le lettere a–c ed e dell’articolo 6; d. le condizioni applicabili ai prerequisiti; e. la lingua d’insegnamento e della verifica delle conoscenze nella disciplina.

Art. 8 Valutazione delle prove 1 Le prove sono valutate con una scala da 1 a 6, in cui il 6 rappresenta il voto più alto. Le prestazioni insufficienti sono valutate con un voto inferiore al 4. Le prove degli studenti che non si presentano all’esame a cui si sono iscritti o che si presen- tano ma non rispondono a nessuna domanda sono valutate con il voto 0. 2 Per il voto finale nella disciplina sono ammessi soltanto i voti interi e i mezzi voti. Se il voto finale è inferiore a 1, la disciplina è considerata non superata e valutata con NA («non acquise»). Una disciplina non superata vale come tentativo d’esame. 3 Le medie (art. 22, 26 e 35) sono indicate con una precisione di due cifre dopo la virgola. 4 Il non rispetto del termine di consegna di un lavoro di studio o di un progetto è sanzionato con il voto 0, sempre che il direttore di sezione non abbia prolungato il termine di consegna su domanda presentata prima della scadenza e debitamente motivata.

Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL RU 2008

Art. 10, rubrica e cpv. 2 Interruzione e assenza 2 Il vicepresidente per gli affari accademici decide sulla validità del motivo addotto per le prove di una sessione d’esame e il direttore della sezione, su proposta dell’insegnante, per le prove durante il semestre.

Art. 11 Lingua delle prove

1 Le prove sono svolte di norma nella lingua d’insegnamento della disciplina.

2 Gli studenti hanno il diritto di rispondere in francese a una prova in inglese. Il PFL può inoltre accordare il diritto di rispondere in inglese se la prova è in francese. In entrambi i casi deve essere presentata una domanda scritta all’insegnante al momen- to dell’iscrizione alla verifica delle conoscenze.

Art. 12 Studenti disabili Il vicepresidente per gli affari accademici può disporre, su richiesta di candidati disabili, che la forma o lo svolgimento di una prova sia adeguato al tipo di disabilità e può inoltre accordare loro il diritto di ricorrere ai mezzi ausiliari o all’assistenza personale di cui hanno bisogno. Gli obiettivi della prova devono essere garantiti.

Art. 13 cpv. 2 lett. b–f 2 Se i regolamenti di applicazione della verifica degli studi non dispongono altrimen- ti, gli insegnanti: b. informano gli studenti, se del caso, sul contenuto delle materie e sullo svol- gimento delle prove; c. procedono alle prove; d. prendono appunti durante ogni prova orale, fermo restando che tali appunti possono essere loro richiesti dalla conferenza d’esame ed eventualmente dalle autorità di ricorso; e. assegnano i voti delle discipline e li comunicano esclusivamente al servizio accademico; f. conservano per sei mesi gli appunti presi durante le prove orali e le prove scritte; in caso di ricorso questo termine è prolungato fino alla conclusione della procedura.

Art. 14 Osservatori 1 I direttori di sezione designano osservatori del PFL per le prove orali svolte duran- te una sessione d’esame. 2 Gli osservatori controllano il corretto svolgimento delle prove e fungono da sorve- glianti e conciliatori.

3 L’articolo 13 capoverso 2 lettere d e f si applica per analogia.

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Art. 16 Commissioni di valutazione 1 Per le discipline di semestre possono essere istituite commissioni di valutazione. La valutazione verte in questo caso su una presentazione orale da parte dello stu- dente. 2 Possono far parte delle commissioni di valutazione, oltre all’insegnante e a un esperto, gli assistenti e gli incaricati di corsi coinvolti nell’insegnamento, nonché altri professori.

Art. 17 Conferenza d’esame 1 La conferenza d’esame si riunisce alla fine di ogni sessione. Ne fanno parte il decano della formazione che porta al bachelor e al master, che la presiede, il diret- tore di sezione e il responsabile del servizio accademico. Il vicepresidente per gli affari accademici è invitato permanente alle sedute della conferenza d’esame. I membri della conferenza d’esame possono farsi sostituire dai loro supplenti. 2 La conferenza d’esame può applicare le disposizioni della presente ordinanza e dei regolamenti di studio sotto forma di decisione per i casi particolari.

Art. 19 cpv. 3 3 Il PFL invia agli studenti le comunicazioni e notifica loro le decisioni per via elettronica o per posta.

Art. 24 cpv. 3 3 Una media pari o superiore a 4 conseguita in un blocco di discipline resta acquisita in caso di ripetizione dell’esame.

1 Un blocco comprende più discipline.

1bis Un blocco è considerato superato se:

a. la somma dei crediti acquisiti nelle singole discipline è pari o superiore al numero richiesto; o b. la somma dei crediti acquisiti nelle discipline presentate raggiunge il numero richiesto e la media del blocco, calcolata ponderando tutti i voti ottenuti con il numero di crediti corrispondenti, è pari o superiore a 4; in questo caso sono acquisiti tutti i crediti nelle discipline presentate.

3 Non è ammessa la compensazione tra le medie ottenute nei diversi blocchi.

Art. 27 Prerequisiti Sono dette prerequisiti le discipline per le quali è necessario acquisire crediti per seguire altre materie. I prerequisiti sono definiti nei regolamenti di applicazione della verifica degli studi o nei libretti dei corsi.

Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL RU 2008

Art. 30 cpv. 1 e 2 1 Una disciplina può essere ripetuta una volta soltanto e obbligatoriamente durante la sessione ordinaria corrispondente dell’anno successivo. 2 Agli studenti che non hanno superato una o più discipline analoghe presso un’altra scuola universitaria in Svizzera o all’estero il vicepresidente per gli affari accade- mici può accordare soltanto un tentativo.

Art. 31 Fine del ciclo 1 I criteri cumulativi per l’ammissione con riserva al successivo ciclo master sono:

a. essere studente del ciclo bachelor del PFL; b. aver tentato di acquisire tutti i crediti richiesti per il ciclo bachelor; c. non aver più di dieci crediti mancanti rispetto a quelli richiesti dal piano di studio dell’ultimo anno del ciclo bachelor; d. non essere stato escluso definitivamente dagli studi al PFL. 2 Gli studenti ammessi con riserva al ciclo master devono acquisire i crediti mancan- ti per il ciclo bachelor entro un anno per non essere esclusi dagli studi del ciclo master.

3 I criteri cumulativi per l’ammissione con riserva al progetto di master sono:

a. essere studente del ciclo master del PFL; b. aver tentato di acquisire tutti i crediti richiesti per il ciclo master; c. non aver più di 8 crediti mancanti rispetto a quelli richiesti per il ciclo master, compresi gli studi di approfondimento, di specializzazione o inter- disciplinari (art. 6 lett. i); d. non essere stato escluso definitivamente dagli studi al PFL.

Art. 32 cpv. 3, secondo periodo 3 … Soltanto l’insegnante può invitare altre persone all’interrogazione orale; queste non partecipano però alla determinazione del voto.

Art. 33 Condizioni per il superamento del progetto di master Il progetto di master è considerato superato se lo studente ha conseguito all’esame un voto pari o superiore a 4.

Art. 35 cpv. 3 3 La media finale del master di 90 crediti è determinata per due terzi dalla media generale del ciclo master e per un terzo dal voto ottenuto per il progetto di master. La media finale del master di 120 crediti è determinata per tre quarti dalla media generale del ciclo master e per un quarto dal voto ottenuto per il progetto di master.

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II

Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2008 L’articolo 31 del diritto previgente resta applicabile agli studenti che arrivano alla fine del ciclo bachelor o del ciclo master prima del 1° gennaio 2010.

III

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 14 giugno 20042 sulla formazione al PFL è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 4, terzo periodo 4 … È fatto salvo l’articolo 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 20043 sulla verifica degli studi al PFL.

Art. 11 cpv. 2

2 Per avviare il progetto di master è necessario dapprima portare a termine con

successo il ciclo master. È fatto salvo l’articolo 31 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 giugno 20044 sulla verifica degli studi al PFL.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.

2 giugno 2008 In nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il vicepresidente per gli affari accademici, Giorgio Margaritondo

2 RS 414.132.3 3 RS 414.132.2; RU 2008 3721 4 RS 414.132.2; RU 2008 3721

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