AS 2008 4025
Scambio di note dell'11/14 aprile 2008 fra la Svizzera e la Francia in merito al Regolamento d'applicazione dell'Accordo del 29 luglio 1991 concernente l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati
Scambio di note dell’11/14 aprile 2008 fra la Svizzera e la Francia in merito al Regolamento d’applicazione dell’Accordo del 29 luglio 1991 concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati1
Entrato in vigore il 15 aprile 2008
Traduzione2
Ambasciata di Svizzera Parigi, 14 aprile 2008
Ministero degli affari esteri ed europei Parigi
L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri ed europei ed ha l’onore di fare riferimento all’Accordo del 29 luglio 19913 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati. Durante le deliberazioni del 9 maggio 2007, conformemente a quanto predisposto dall’articolo 9 paragrafo 5 dell’Accordo, la Commissione mista per la pesca nei tratti confinanti del Doubs ha adottato un parere proponente la modifica degli articoli 4 e
6 del Regolamento di applicazione dell’Accordo4.
L’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo prevede che tutte le modifiche del Regola- mento summenzionato siano oggetto di uno scambio di note fra le Parti. Il Consiglio federale svizzero ha approvato la modifica del Regolamento d’applicazione che figura in allegato alla presente nota. La presente nota e quella che il Ministero ha inviato all’Ambasciata costituiscono l’accordo dei due Governi in merito alla modifica del Regolamento d’applicazione adottata il 9 maggio 2007, che entra in vigore il 15 aprile 2008. L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri ed europei l’espressione della sua alta considerazione.
1 Questa pubblicazione sostituisce quella nella RU 2008 755.
2 Dal testo originale francese (RO 2008 4025).
3 RS 0.923.22 4 RS 0.923.221
2008-1964 4025
Esercizio della pesca e protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs RU 2008 che forma confine fra i due Stati. Scambio di note
Allegato
Regolamento d’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Reppubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati
Modifica del Regolamento Il Regolamento d’applicazione summenzionato è modificato come segue:
Art. 4 par. 3
3 Le autorità competenti possono, previa approvazione della Commissione mista,
aumentare le lunghezze minime di cui al paragrafo 2.
Art. 6 par. 1
1 Ogni pescatore può catturare al massimo quattro salmonidi (trote e temoli) al
giorno, di cui due temoli al massimo, nei percorsi di pesca oggetto dell’Accordo. Ogni cattura di salmonide deve essere iscritta nel libretto di pesca.