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AS 2008 4621

Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)

Modifica del 19 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19881 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre

19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);

in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19913 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo),

Art. 1 Costruzione di nuovi impianti Gli impianti che figurano nell’allegato della presente ordinanza sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 10a LPAmb (esame).

Art. 3 cpv. 1 1 Nell’esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l’ingegneria genetica.

Titolo prima dell’art. 6a Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero

Art. 6a 1 Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Sviz- zera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:

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a. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):

1. per il ricevimento della notifica dalla Parte di origine, e

2. per l’inoltro dei pareri alla Parte di origine per i progetti per i quali in

Svizzera dovrebbe decidere un’autorità cantonale; b. l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1, che in Svizzera dovrebbe decidere sul progetto, per l’esercizio degli altri diritti e obblighi; se l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1 è un’autorità canto- nale, i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze. 2 L’autorità, che secondo l’articolo 5 capoverso 1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti can- tonali. L’autorità informa l’UFAM della notifica alla parte interessata.

Art. 7 Obbligo di stendere il rapporto concernente l’impatto sull’ambiente Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente (rapporto).

Art. 8 Indagine preliminare e capitolato d’oneri

1 Il richiedente elabora:

a. un’indagine preliminare che mostra quali effetti dell’impianto potrebbero presumibilmente gravare l’ambiente; b. un capitolato d’oneri che designa gli effetti dell’impianto sull’ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini. 2 Il richiedente presenta all’autorità competente l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. L’autorità competente trasmette i documenti al servizio della protezione dell’ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.

Art. 8a Indagine preliminare considerata come rapporto 1 Se, nel corso dell’indagine preliminare, gli effetti del progetto sull’ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l’indagine preliminare vale come rapporto. 2 Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli 9 e 10. I termini di trattazione sono disciplinati dall’articolo 12b.

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Art. 9 cpv. 1 e 4 1 Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 10b capoverso 2 LPAmb. 4 Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.

Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b, nonché cpv. 2 1 Per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive dell’UFAM se: b. il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, oppure 2 Negli altri casi, per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.

Titolo prima dell’art. 12 Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell’ambiente

Art. 12 Competenza 1 Il servizio cantonale della protezione dell’ambiente valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità cantonale. 2 L’UFAM valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concer- nenti i progetti esaminati da un’autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone. 3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime un parere sommario in merito all’indagine preliminare, al capitolato d’oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente.

Art. 12a Termini di trattazione per l’analisi preliminare e il capitolato d’oneri 1 Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri. 2 Per i progetti esaminati da un’autorità federale, l’UFAM si esprime entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno un mese per esprimere a sua volta il proprio parere. 3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime il proprio parere entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.

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Art. 12b Termini di trattazione per il rapporto 1 Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito al rapporto.

2 L’UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da

un’autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere. 3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo valuta entro due mesi se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.

Art. 13 cpv. 3 e 4 3 Il servizio della protezione dell’ambiente valuta se l’impianto progettato è confor- me alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3). Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo effettua una valuta- zione sommaria.

4 Ilservizio della protezione dell’ambiente comunica all’autorità competente le

conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni.

Art. 13a Abrogato

Art. 14 cpv. 4 4 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, l’autorità compe- tente provvede affinché l’UFAM disponga dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della prote- zione dell’ambiente.

Art. 17 lett. a L’autorità competente svolge l’esame fondandosi sui seguenti atti: a. rapporto;

Art. 17a Appianamento delle divergenze nella procedura federale Se l’autorità federale competente è in disaccordo con la valutazione dell’UFAM nell’ambito della procedura decisiva, per appianare le divergenze si applica l’articolo 62b della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

4 RS 172.010

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Art. 20 cpv. 1 1 L’autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente, i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerna i risultati dell’esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.

Art. 24 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2008 Le domande ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modi- fica sono valutate secondo il diritto previgente.

II L’allegato è modificato conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.

19 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13, 14)

Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva

N. 11 nota a e n. 11.4

1 Trasporti

11 Circolazione stradale

N. Tipo d’impiantoa) Procedura

11.4 Posteggio (in edificio o all’aperto) Determinata dal diritto cantonale

per più di 500 veicoli a motore a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

N. 12.3

12 Ferrovie

N. Tipo d’impianto Procedura

12.3 Abrogato

N. 13.3

13 Navigazione

N. Tipo d’impianto Procedura

13.3 Porto per battelli da diporto con Determinata dal diritto cantonale

più di 100 posti d’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d’ormeggio in corsi d’acqua.

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Esame dell’impatto sull’ambiente RU 2008

N. 14 nota b

14 Navigazione aerea

N. Tipo d’impianto Procedura

… b) Sono considerati movimenti di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattac- cata contano come due movimenti di volo.

N. 21 nota a e n. 21.2, 21.2a , 21.3, 21.5, 21.8, 21.9

2 Energia

21 Produzione di energia

N. Tipo di impiantoa) Procedura

21.2 *) Impianto termico per la produ- Determinata dal diritto cantonale

zione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi – superiore a 100 MWth in caso di vettori energetici fossili – superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili – superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili) 21.2a Impianto di fermentazione con una Determinata dal diritto cantonale capacità di trattamento superiore a

5000 t di sostrato (sostanza fresca)

all’anno

21.3 *) Centrale idroelettrica a bacino Esame plurifase

d’accumulazione, centrale idroe- 1a fase: lettrica a filo d’acqua nonché procedura per il rilascio della centrale elettrica ad accumula- concessione5 (art. 38 della legge del zione/pompaggio con una potenza 22 dic. 19166 sull’utilizzazione installata superiore a 3 MW delle forze idriche, LUFI)

5 In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUFI) 6 RS 721.80

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N. Tipo di impiantoa) Procedura

2a fase: determinata dal diritto cantonale7 …

21.5 Abrogato

21.8 Impianto per l’utilizzazione Determinata dal diritto cantonale

dell’energia eolica con una poten- za installata superiore a 5 MW

21.9 Impianto fotovoltaico con una Determinata dal diritto cantonale

potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con*), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

N. 22.4

22 Trasporto e deposito d’energia

N. Tipo d’impianto Procedura

22.4 Abrogato

N. 30.1 e 30.2

3 Costruzioni idrauliche

N. Tipo d’impianto Procedura

30.1 Opere per regolare il livello o il Determinata dal diritto cantonale

deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km2 e relative pre- scrizioni d’esercizio

7 In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUFI)

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N. Tipo d’impianto Procedura

30.2 Opere d’ingegneria idraulica Determinata dal diritto cantonale

come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi

N. 40.3, 40.7 e 40.8

4 Smaltimento dei rifiuti

N. Tipo d’impianto Procedura

40.3 Abrogato

40.7 Impianto per i rifiuti: Determinata dal diritto cantonale

a. impianto per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all’anno b. impianto per il trattamento biologico con una capacità su- periore a 5000 t di rifiuti all’anno c. impianto per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all’anno

40.8 Deposito temporaneo per più di Determinata dal diritto cantonale

5000 t di rifiuti speciali

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N. 50.2 e 50.5

5 Costruzioni e impianti militari

N. Tipo d’impianto Procedura

50.2 Centro logistico Il Dipartimento federale della

difesa, della protezione della popo- lazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 19958) …

50.5 Abrogato

N. 60.1, 60.2, 60.3, 60.4 e 60.8

6 Sport, turismo e tempo libero

N. Tipo d’impianto Procedura

60.1 Impianto a fune soggetto a conces- Approvazione dei piani (art. 3

sione federale cpv. 1 della legge del 23 giu. 20069 sugli impianti a fune)

60.2 Sciovie per la valorizzazione di Determinata dal diritto cantonale

nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche

60.3 Modificazioni del terreno superiori Determinata dal diritto cantonale

a 5000 m2 per impianti sciistici

60.4 Impianto d’innevamento con Determinata dal diritto cantonale

superficie innevabile superiore a

50 000 m2

60.8 Ex n. 60.2

8 RS 510.10 9 RS 743.01

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N. 7 nota a e n. 70.5, 70.5a, 70.6, 70.6a, 70.10a, 70.13 e 70.15

7 Industria

N. Tipo d’impiantoa) Procedura

70.5 Impianto con una superficie Determinata dal diritto cantonale

d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimici 70.5a Impianto con una capacità di Determinata dal diritto cantonale produzione superiore a 100 t all’anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici

70.6 Impianto con una superficie Determinata dal diritto cantonale

d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici 70.6a Impianto con una capacità di Determinata dal diritto cantonale produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici con principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici … 70.10a Fabbrica di rivestimenti stradali Determinata dal diritto cantonale con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all’anno …

70.13 Abrogato

70.15 Abrogato

a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

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N. 80.1, 80.2, 80.4, 80.5, 80.6

8 Altri impianti

N. Tipo d’impianto Procedura

80.1 Miglioramento fondiario generale: Determinata dal diritto cantonale

a. miglioramento fondiario gene- rale di più di 400 ha b. miglioramento fondiario gene- rale con irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di 20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale di più di 400 ha

80.2 Progetti di allacciamento forestale Determinata dal diritto cantonale

di più di 400 ha …

80.4 Impianto per l’allevamento di Determinata dal diritto cantonale

bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell’eserci- zio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all’ordinanza del 7 dicembre

199810 sulla terminologia agricola

80.5 Centro commerciale e mercato Determinata dal diritto cantonale

specializzato con superficie di vendita superiore a 7500 m2

80.6 Piazza per il trasbordo di merci e Determinata dal diritto cantonale

centro di distribuzione, con super- ficie di deposito superiore a

20 000 m2 o volume di deposito

superiore a 120 000 m3

10 RS 910.91

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