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AS 2008 4639

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)

Modifica del 19 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. c

2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:

c. per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a e per gli impianti a combustione secondo l’articolo 20: le esi- genze di cui all’allegato 4.

Titolo prima dell’art. 19a Sezione 4a: Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato

Art. 19a Esigenze 1 Le macchine e gli apparecchi per l’impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di can- tiere) devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3. 2 Le macchine di cantiere possono essere messe in commercio soltanto se ne è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3. 3 Le macchine di cantiere possono essere fatte funzionare soltanto con un sistema di filtri antiparticolato di cui è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 numeri 32 e 33.

1 RS 814.318.142.1

2007-3002 4639

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2008

Art. 19b Prova di conformità

1 La prova di conformità comprende:

a. un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio secondo cui il tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 (certificato di conformità); b. una dichiarazione del fabbricante o dell’importatore secondo la quale le macchine di cantiere o i sistemi di filtro antiparticolato da mettere in com- mercio corrispondono ai tipi esaminati (dichiarazione di conformità), conte- nente i seguenti dati:

1. nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore,

2. designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di

riduzione del particolato,

3. anno di fabbricazione e numeri di serie della macchina di cantiere, del

motore e del sistema di filtro antiparticolato,

4. nome e indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità e

numero del certificato di conformità,

5. nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità

per il fabbricante o per l’importatore,

6. la posizione esatta del contrassegno apportato sulla macchina di can-

tiere; e c. il contrassegno secondo l’allegato 4 numero 33. 2 Gli organismi di valutazione della conformità fanno pervenire all’Ufficio federale i certificati di conformità con i relativi rapporti di prova. L’Ufficio federale pubblica una lista dei tipi di sistemi di filtro antiparticolato conformi. 3 Il fabbricante o l’importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per

10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del

sistema di filtro antiparticolato.

Art. 36 cpv. 1 1 La Confederazione esegue le prescrizioni sul controllo successivo delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato e degli impianti a combustione (art. 37) nonché sul controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell’importazione (art. 38). Inoltre esegue rilevamenti sullo stato e sullo sviluppo dell’inquinamento atmosferico sull’insieme del territorio svizzero (art. 39).

2 RS 946.51

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Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2008

Art. 37 rubrica e cpv. 1 Controllo successivo delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato e degli impianti a combustione (sorveglianza del mercato) 1 L’Ufficio federale controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato e degli impianti a combustione, in particolare la veridicità dei contenuti della dichiara- zione di conformità. Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni settoriali di diritto privato.

II Gli allegati 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 19 settembre 2008 1 Le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza pari o superiore a 37 kW: a. fabbricate tra il 2000 e il 2008: a partire dal 1° maggio 2010 se sono impie- gate in cantieri appartenenti al gruppo di provvedimenti A della direttiva del 1° settembre 2002 dell’Ufficio federale dell’ambiente sulla Protezione dell’aria sui cantieri edili; b. fabbricate prima del 2000: a partire dal 1° maggio 2015. 2 Le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza compresa tra 18 e 37 kW fabbricate a partire dal 2010. 3 Per i sistemi di filtro antiparticolato che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono pubblicati nell’elenco dei filtri UFAM/SUVA, le esigenze di cui all’allegato 4 numero 32 si considerano soddisfatte. 4 L’olio da riscaldamento «extra leggero» che soddisfa le esigenze di cui all’alle- gato 5 può essere messo in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell’esercito sino al 31 dicembre 2011.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

19 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 4 (art. 3 cpv. 2 lett. c)

Titolo

Esigenze per gli impianti a combustione, per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtro antiparticolato

N. 1

1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione di cui all’articolo 20 capoverso 1 e per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtro antiparticolato di cui all’articolo 19a.

N. 2 titolo

2 Esigenze per gli impianti a combustione

N. 2 diventa n. 21

21 Esigenze d’igiene dell’aria

N. 21 diventa n. 211

211 Impianti a combustione alimentati con olio o gas

N. 22 diventa n. 212

212 Impianti a combustione alimentati con carbone o legna

N. 3 diventa n. 22

22 Esigenze energetiche

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Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2008

N. 3

3 Esigenze d’igiene dell’aria per le macchine di cantiere

e i relativi sistemi di filtro antiparticolato

31 Esigenze per le macchine di cantiere

1 Le emissioni delle macchine di cantiere devono soddisfare, in riferimento all’anno di fabbricazione, le esigenze definite per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE3.

2 Le emissioni delle macchine da cantiere non devono inoltre superare 1×1012

1/kWh di particelle solide di diametro superiore a 23 nm nei gas di scarico, misurate secondo lo stato della tecnica riconosciuto, in particolare in base al programma UN/ECE sulla misurazione delle particelle4 e in base ai cicli di prova NRSC ed NRTC della Direttiva 97/68/CE.

3 Le esigenze di cui al capoverso 2 si considerano soddisfatte se la macchina di

cantiere è munita di un sistema di filtro antiparticolato che soddisfa le esigenze di cui al numero 32.

32 Esigenze per i sistemi di filtro antiparticolato

1 I sistemi di filtri antiparticolato per le macchine di cantiere devono:

a. separare il 97 per cento delle particelle solide di diametro compreso tra 20 e

300 nm, da nuovi e dopo 1000 ore di funzionamento in un’utilizzazione

tipica; b. separare il 90 per cento delle particelle solide durante il processo di rigene- razione; c. disporre di un sistema di sorveglianza elettronico che registri le perdite di pressione pericolose per il funzionamento, lanci un apposito allarme e inter- rompa l’aggiunta di additivi in caso di danno; d. presentare un coefficiente d’opacità inferiore a 0.15 m-1 durante la libera accelerazione del motore; e. essere fabbricati in modo tale da renderne impossibile l’installazione in senso contrario alla direzione d’attraversamento del flusso; f. essere corredati da istruzioni per la pulizia e la manutenzione;

3 Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE del 16 dic. 1997 concernente il ravvicinamento delle legi- slazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di in- quinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna desti- nati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 146 del 30.04.2004.

4 United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Transport Division,

Working Party on Pollution and Energy (GRPE), Particle Measurement Programme (PMP), Heavy Duty Interlab Test Protocol; fonte: http://www.unece.org/trans/doc/2008/wp29grpe/PMP-22-04e.pdf.

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Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2008

g. funzionare senza additivi contenenti rame né rivestimenti catalitici a base di rame nel sistema di trattamento dei gas di scarico; e h. limitare le emissioni secondarie di inquinanti per quanto possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio, e sostenibile sotto il profilo economico. 2 I metodi di misura e lo svolgimento delle prove sono stabiliti in base allo stato della tecnica riconosciuto, in particolare secondo la norma SNR 2772055.

33 Contrassegno

1 I fabbricanti o gli importatori devono applicare su ogni macchina di cantiere e su ogni sistema di filtro antiparticolato un contrassegno ben visibile, resistente e chia- ramente leggibile. Tale contrassegno deve contenere i seguenti dati: a. nome del fabbricante o dell’importatore; b. numero di serie; c. designazione del tipo; d. nome dell’organismo di valutazione della conformità, per quanto sia pre- scritta una valutazione. 2 Il contrassegno della macchina di cantiere deve contenere inoltre i seguenti dati:

a. anno di fabbricazione della macchina di cantiere; b. potenza del motore in kW; c. designazione del tipo di sistema di riduzione del particolato.

3 Se una macchina di cantiere già in circolazione viene equipaggiata successiva-

mente con un sistema di filtro antiparticolato, l’installatore del sistema di filtro antiparticolato deve munire la macchina di cantiere di un contrassegno contenente i dati di cui ai capoversi 1 e 2.

5 Norma ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV),

8400 Winterthur; www.snv.ch

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Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2008

Allegato 5 (art. 21 e 24)

Esigenze in materia di combustibili e carburanti

N. 11 cpv. 1 1 Il tenore in zolfo dell’olio da riscaldamento «extra leggero» non deve superare lo 0,10 per cento (% m/m).

N. 5

5 Benzine

1 La benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in com-

mercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:

Parametro Unità Minimo1 Massimo1 Metodo di prova2

Benzina per motori – Numero di ottano motore, 95,03 – EN ISO 5164 RONc – Numero di ottano motore, 85,03 – EN ISO 5163 MONc – Tensione di vapore (DVPE): EN 13016-1 – periodo estivo kPa – 60,04 – Distillazione: EN ISO 3405 – evaporato a 100 °C % (V/V) 46,0 – – evaporato a 150 °C % (V/V) 75,0 – – Analisi degli idrocarburi: – olefinici % (V/V) – 18,0 EN 15553, EN ISO 22854 – aromatici % (V/V) – 35,0 EN 15553, EN ISO 22854 – benzene % (V/V) – 1,00 EN 12177, EN 238, EN ISO 22854 – Tenore di ossigeno % (m/m) – 2,7 EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 – Componenti ossigenati: EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 – metanolo % (V/V) – 3 – etanolo % (V/V) – 5 – alcole isopropilico % (V/V) – 10 – alcole butilico terziario % (V/V) – 7 – alcole isobutilico % (V/V) – 10 – etere (5 o più atomi di carbonio) % (V/V) – 15 – altri composti ossigenati5 % (V/V) – 10 – Tenore in zolfo mg/kg – 10 EN ISO 20846, EN ISO 20884 – Tenore in piombo mg/L – 5 EN 237

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Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2008

Osservazioni: 1 I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petro- liferi – Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova» dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

2 Norme (comuni) determinanti per la misurazione:

– EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) – ISO: norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) Le norme succitate sono ottenibili presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 3 In deroga alla presente tabella, il valore RON per la benzina normale deve raggiungere almeno 91 e il valore MON almeno 81.

4 Vale per le benzine utilizzate dal 1° maggio al 30 settembre.

5 Altri monoalcoli ed etere il cui punto di ebollizione non supera i 210 °C.

2 La benzina per aerei può essere importata a scopi commerciali o messa in commer- cio soltanto se il tenore in piombo non supera il valore di 0,56 g/l e il tenore in benzene l’1 per cento (% V/V). La benzina per aerei messa in commercio deve essere colorata di blu.

N. 6

6 Olio diesel

L’olio diesel può essere importato a scopi commerciali o messo in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:

Parametro Unità Minimo1 Massimo1 Metodo di prova2

Olio diesel – Numero di cetano 51,03 – EN ISO 5165, EN 15195 – Densità a 15 °C kg/m3 – 845,0 EN ISO 3675, EN ISO 12185 – Ebollizione: 95 % (V/V) raccolta a °C – 360 EN ISO 3405 – Idrocarburi aromatici policiclici % (m/m) – 11 EN 12916 – Tenore di zolfo mg/kg – 10,0 EN ISO 20846, EN ISO 20884

Osservazioni: 1 I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petro- liferi – Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova» dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

2 Norme (comuni) determinanti per la misurazione:

– EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) – ISO: norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) Le norme succitate sono ottenibili presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur 3 In deroga alla presente tabella, il numero di cetano per le qualità invernali deve corrisponde- re almeno alle esigenze giusta le norme EN 590 e SN 181 160-1.

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