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AS 2008 5013

Ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia

Ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (Ordinanza RIPOL)

del 15 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 13 giugno 20081 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina per il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in virtù dell’articolo 15 LSIP: a. l’autorità responsabile; b. le autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione, notifica e cooperazio- ne; c. i diritti d’accesso; d. la comunicazione dei dati; e. la struttura e il contenuto; f. i tipi di segnalazione e la loro diffusione; g. la protezione dei dati e la sicurezza informatica; h. l’utilizzo dei dati del RIPOL per scopi statistici e pianificatori.

Art. 2 Autorità responsabile 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del RIPOL. Coordina le pro- prie attività con le autorità partecipanti al RIPOL. Rilascia all’utente le autorizzazio- ni necessarie per l’utilizzo del sistema, vigila sul rispetto della presente ordinanza e delle direttive emesse sulla base della medesima ed emana un regolamento sul trattamento dei dati. 2 Le autorità partecipanti sono responsabili nel proprio settore del trattamento dei dati nel RIPOL. Sono segnatamente responsabili dell’esattezza dei dati da loro introdotti o notificati.

RS 361.0 1 RS 361

2008-1752 5013

Ordinanza RIPOL RU 2008

Sezione 2: Notifica, iscrizione e cooperazione da parte delle autorità partecipanti

Art. 3 Autorità legittimate alla notifica e all’introduzione 1 Le autorità seguenti possono notificare a fedpol le segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL: a. il Ministero pubblico della Confederazione per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera a LSIP; b. l’ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio fede- rale di giustizia per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP; c. l’Ufficio federale della migrazione per gli scopi di cui all’articolo 15 capo- verso 1 lettera d LSIP; d. la Direzione generale delle dogane per gli scopi di cui all’articolo 15 capo- verso 1 lettere a e g LSIP; e. le autorità della giustizia militare per gli scopi di cui all’articolo 15 capover- so 1 lettera a LSIP; f. le autorità di polizia dei Cantoni per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 LSIP; g. la Commissione federale delle case da gioco per gli scopi di cui all’articolo

15 capoverso 1 lettere a e g LSIP;

h. l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 19802 sugli aspetti civili del rapimento inter- nazionale di minori presso l’Ufficio federale di giustizia, in adempimento dei compiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere c e h LSIP; i. gli uffici della circolazione stradale per gli scopi di cui all’articolo 15 capo- verso 1 lettere e e f LSIP; j. le autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere b, c e k LSIP. 2 Nell’ambito dei compiti legali, le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire anche direttamente le segnalazioni nel RIPOL: a. fedpol per la lotta contro la criminalità organizzata, per le misure di allonta- namento nei confronti degli stranieri che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera nonché su richiesta di un’autorità della Con- federazione o dei Cantoni per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 LSIP;

2 RS 0.211.230.02

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b. il Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito della competenza relativa alla lotta contro i crimini e i delitti internazionali nonché al perse- guimento dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 15 capoverso 1 lettera a LSIP; c. l’Ufficio federale di giustizia per l’assistenza giudiziaria internazionale e per la lotta ai rapimenti internazionali di minori in virtù dell’articolo 15 capover- so 1 lettere a–c e i LSIP; d. l’Ufficio federale della migrazione per gli scopi di cui all’articolo 15 capo- verso 1 lettera d LSIP; e. le autorità di polizia dei Cantoni in virtù dell’articolo 15 capoverso 1 LSIP.

Art. 4 Obbligo d’informazione degli uffici dello stato civile Gli uffici dello stato civile sono tenuti a fornire informazioni a fedpol e alle autorità richiedenti allo scopo di accertare le generalità della persona da segnalare. Essi non possono riscuotere emolumenti a tale titolo.

Sezione 3: Accesso al RIPOL

Art. 5 Autorità legittimate ad accedere ai dati 1 Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare diretta- mente (on line) le rispettive banche dati mediante procedura di richiamo: a. fedpol, il Ministero pubblico della Confederazione, l’Amministrazione fede- rale delle dogane nonché le autorità di polizia dei Cantoni, per segnalazioni di persone, veicoli e reati non chiariti, compresa la ricerca di oggetti; b. le rappresentanze svizzere all’estero che adempiono compiti consolari, per segnalazioni di persone e di reati non chiariti, compresa la ricerca di oggetti; c. l’Ufficio federale di giustizia, il Servizio dei ricorsi del Dipartimento fede- rale di giustizia e polizia (DFGP) e le autorità della giustizia militare, per segnalazioni di persone; d. l’Ufficio federale della migrazione; e. la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), le autorità cantonali e comuna- li preposte al mercato del lavoro nonché le autorità cantonali e comunali che adempiono compiti in materia di diritto degli stranieri, per accertare se uno straniero è segnalato nel RIPOL; f. gli Uffici della circolazione stradale, per i veicoli; g. il Segretariato generale Interpol e i servizi stranieri di Interpol, per veicoli e oggetti scomparsi, ad eccezione dei dati relativi alle persone; h. le autorità federali competenti dell’esecuzione dei controlli di sicurezza rela- tivi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge

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federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; i. le autorità di rilascio secondo la legge del 22 giugno 20014 sui documenti d’identità, per verificare eventuali motivi di rifiuto; j. il Servizio di analisi e prevenzione, per la ricerca del luogo di dimora di per- sone e per la ricerca di veicoli conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; k. le autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure, per segnalazioni di persone; l. l’organo federale incaricato dell’esecuzione del servizio civile, per segnala- zioni di persone; m. la Commissione federale delle case da gioco; n. il Servizio centrale d’incasso dell’Amministrazione delle finanze, per valuta- re l’irrecuperabilità dei crediti e degli attestati di carenza di beni; o. il responsabile di progetto e gli amministratori di sistema del fornitore di servizi informatici incaricato dal DFGP, per la manutenzione tecnica del sistema.

Art. 6 Accesso ai dati

1 I diritti d’accesso e di trattamento sono disciplinati nell’allegato.

2 Fedpol emana un regolamento sulla modalità del trattamento dei dati nonché sul

diritto d’accesso degli utenti alle singole banche dati. Gli allarmi di cui all’artico- lo 12 capoverso 1 possono essere consultati soltanto da fedpol, dalle autorità di polizia e dai servizi delle guardie di confine nonché dagli organi doganali con acces- so ai dati personali.

Sezione 4: Comunicazione dei dati

Art. 7 Comunicazione dei dati del RIPOL 1 I dati del RIPOL servono a fedpol per l’elaborazione del Repertorio svizzero dei segnalamenti nonché del Foglio di ricerca RIPOL. 2 Tali dati possono essere comunicati alle autorità seguenti per l’adempimento dei loro compiti legali in virtù dell’articolo 15 LSIP o degli obblighi internazionali: a. le autorità di polizia; b. i servizi delle guardie di confine e gli organi doganali con accesso ai dati personali; c. le rappresentanze svizzere all’estero con compiti consolari;

3 RS 120 4 RS 143.1

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d. le autorità che adempiono compiti in materia di diritto degli stranieri; e. i servizi esteri Interpol. 3 Fedpol, la Direzione generale delle dogane e le autorità di polizia dei Cantoni possono, in singoli casi, comunicare per scritto o verbalmente dati del RIPOL alle autorità di cui all’articolo 5, nella misura in cui tali dati servano all’adempimento dei loro compiti legali.

4 Su richiesta, fedpol può comunicare per iscritto o verbalmente dati del RIPOL

all’Ufficio europeo di polizia (Europol) nell’ambito della cooperazione per la lotta contro la criminalità internazionale nei settori della criminalità di cui all’articolo 3 dell’accordo del 24 settembre 20045 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. 5 La comunicazione dei dati deve essere munita di un’indicazione dalla quale risulti che l’informazione ha carattere confidenziale e non può essere trasmessa ad altri interessati.

Sezione 5: Struttura e contenuto

Art. 8 Struttura del RIPOL

1 Il RIPOL consta di:

a. una banca dati per la ricerca di persone e veicoli; b. una banca dati per i reati non chiariti, compresa la ricerca di oggetti.

2 Tali banche dati sono separate.

Art. 9 Contenuto della banca dei dati personali 1 La banca dei dati personali (schema dei dati personali) contiene i dati seguenti:

a. cognome, nome; b. luogo, Paese e data di nascita; c. sesso; d. nazionalità, luogo d’origine; e. stato civile; f. genitori; g. coniuge; h. genere di nome; i. dati di; j. atti;

5 RS 0.360.268.2

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k. data di registrazione persona; l. statuto persona; m. revoca persona (solo generalità supplementari); n. detentore dati; o. allarme; p. indizio d’identificazione. 2 La banca dei dati di ricerca e di pubblicazione (schema dei dati di ricerca e di pubblicazione) contiene i dati seguenti: a. indizio; b. diffusione; c. data d’evasione; d. ordine di ricerca, motivi della ricerca e della pubblicazione; e. data di controllo, di scadenza stampa, di scadenza, di decisione e di registra- zione di ricerca; f. pubblicazione; g. autorità, numero d’incarto; h. targa e categoria; i. codice errore; j. statuto ricerca; k. data di revoca di ricerca, motivo della revoca; l. pena; m. indizio alla ricerca e alla revoca; n. indirizzo; o. professione; p. autorità richiedente, referenza, ordine di arresto/decisione; q. luogo e data del reato; r. tribunale, data di sentenza; s. indizio in relazione all’ordine della pubblicazione. 3 La diffusione attiva della ricerca secondo persone note per nome contiene i dati seguenti: a. numero di referenza; b. diffusione; c. priorità; d. ordine di ricerca; e. indizio;

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f. numero d’incarto; g. statuto; h. connotati; i. motivo della ricerca; j. indicazioni in relazione con la ricerca; k. genere di ricerca; l. data d’evasione; m. data di revoca; n. luoghi di riferimento; o. indizi di revoca.

4 La diffusione attiva della ricerca di altri messaggi contiene i dati seguenti:

a. numero di referenza; b. diffusione; c. priorità; d. numero d’incarto; e. statuto; f. data di revoca; g. messaggio.

Art. 10 Contenuto della banca dei dati di veicoli 1 La banca dei dati di veicoli (schema dei dati di veicoli) contiene i dati seguenti:

a. genere, gruppo veicolo; b. marca, tipo; c. numero di telaio (prefisso, numero progressivo, cifra terminale); d. numero di matricola; e. colore; f. motivo della ricerca; g. data e luogo del reato; h. autorità; i. numero d’incarto; j. data di scadenza; k. data di revoca; l. autori (solo numero); m. data di registrazione;

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n. statuto; o. indizi di ricerca; p. proprietario; q. assicurazione; r. luogo, strada, data e autorità di ritrovamento; s. allarme; t. indizi cantonali. 2 La banca dei dati delle targhe (schema dei dati della targa) contiene i dati seguenti:

a. genere, categoria (testo), gruppo; b. numero e nazionalità; c. data di scadenza; d. motivo della ricerca; e. autorità; f. numero d’incarto; g. data di registrazione; h. statuto; i. data di revoca; j. allarme; k. indizi di ricerca.

Art. 11 Banca dei dati di reati non chiariti e ricerca di oggetti

1 L’entità principale «avvenimento» contiene i dati seguenti:

a. numero di avvenimento; b. operatore, ora e data di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. data denuncia; f. diffusione (nazionale o regionale), trattamento, pubblicazione; g. responsabile e data del rapporto; h. servizio, documenti federali e cantonali e numero cantonale; i. autorità richiedente; j. luogo e data del delitto, strada, posto; k. allarme; l. articolo legge, prescrizione, modo di operare, mezzo ausiliario utilizzato;

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m. refurtiva, importo delitto, danni, nota; n. data e motivo della revoca; o. data e indizio chiarimento, nota; p. collegamento e motivo collegamento (collegamenti ad altri avvenimenti).

2 L’entità principale «danneggiato, testimone, rappresentante legale, detentore,

trovatore» contiene i dati seguenti: a. numero del danneggiato (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. genere d’identità; f. cognome, nome, nome della ditta; g. data di nascita, nazionalità, luogo d’origine; h. sesso; i. indirizzo (in Svizzera o all’estero); j. telefono, assicurazione; k. data e motivo della revoca.

3 L’entità principale «connotati» contiene i dati seguenti:

a. numero di persona e dei connotati (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. trattamento; f. genere di connotati; g. altezza, corporatura, età, sesso, tipo, colore pelle; h. fotografia, faccia, barba; i. colore, lunghezza, tono e pettinatura dei capelli; j. colore occhi, occhiali; k. lingua, parole parlate; l. altri particolari; m. segni del corpo, parte del corpo, posizione e descrizione; n. data e motivo della revoca; o. luogo e data di ritrovamento.

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4 L’entità principale «oggetto» contiene i dati seguenti:

a. numero d’oggetto (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. trattamento; f. codice oggetti, data di scadenza; g. quantità, indicazione d’oggetto; h. provenienza (nazione, Cantone); i. marca, tipo, numero d’identificazione, genere del numero; j. incisione/iscrizione; k. grandezza, calibro, materiale, colore dell’oggetto; l. contanti (valuta e importo); m. descrizione, opera di, valore, foto; n. numero, genere e colore delle pietre; o. data e motivo della revoca; p. luogo e ora di ritrovamento.

5 L’entità principale «tracce» contiene i dati seguenti:

a. numero della traccia (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. trattamento; f. codice traccia; g. genere traccia, quantità; h. genere e luogo di preservazione; i. archiviazione, risultato, riferimento suola, Sistema automatico di identifica- zione delle impronte digitali AFIS (esistente nell’AFIS sì o no); j. grandezza, calibro; k. colore, disegno, foto; l. altra descrizione; m. data e motivo della revoca.

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6 L’entità principale «dati di vettura relativa a l’autore/il danneggiato» contiene i dati seguenti: a. numero del veicolo (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. trattamento; f. codice vettura; g. genere della vettura, marca, tipo, colore; h. targa; i. nota; j. data e motivo della revoca; k. luogo e data di ritrovamento.

Art. 12 Allarmi e indicazioni

1 Gli allarmi seguenti sono applicabili a tutte le segnalazioni (art. 9–11):

a. T per terrorista; b. W per armato; c. G per violento; d. M per sostanza pericolosa; e. B per trafficante di stupefacenti; f. F per pericolo di fuga; g. S per rischio di suicidio; h. L per malattie con pericolo di morte; i. R per radiazioni ionizzanti (radioattività). 2 Le indicazioni seguenti sono applicabili alle segnalazioni di persone (art. 9):

a. E per incarcerazioni in vista d’estradizione; b. Ü per controllare con discrezione; c. A per richiedente l’asilo respinto; d. X per decisione non notificata; e. V per copertura assicurativa; f. Y per arresto commutato o multa; g. Q per delitto perseguibile su querela;

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h. Z per persone scomparse, malate, sotto tutela, tossicomani, trascurate e ricercate «per via amministrativa» (sulla base di fatti che concernono la vita civile); i. § per informazioni via cavo o telefax.

Sezione 6: Tipi e diffusione delle segnalazioni

Art. 13 Segnalazioni nazionali e regionali 1 Secondo la loro importanza, le segnalazioni per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere a–c, g e h LSIP sono diffuse a livello nazionale oppure soltanto in una delle regioni che fedpol stabilisce d’intesa con le autorità cantonali competen- ti (diffusione regionale). Il DFGP disciplina nelle istruzioni le premesse della diffu- sione nazionale. 2 Le segnalazioni per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere d–f e i LSIP sono diffuse in tutta la Svizzera (ricerca nazionale). 3 La segnalazione nazionale è inserita nel RIPOL dall’autorità richiedente. Le segna- lazioni nazionali di persone note per nome sono diffuse soltanto previo esame da parte di fedpol. 4 Dopo essere state inserite nel RIPOL dall’autorità richiedente, le segnalazioni nazionali che concernono reati non chiariti e la ricerca di oggetti nonché le segnala- zioni regionali sono immediatamente diffuse nel RIPOL. Fedpol esamina le segnala- zioni per campionatura.

Art. 14 Diffusione attiva della ricerca 1 Le segnalazioni urgenti possono essere inserite nel RIPOL con la menzione «diffu- sione attiva della ricerca». Tali diffusioni sono confermate ulteriormente per telescri- vente o in altra forma adeguata agli organi di polizia dei Cantoni nonché ai servizi delle guardie di confine e agli organi doganali con accesso ai dati personali. Fedpol disciplina nelle istruzioni le premesse della diffusione attiva della ricerca. 2 Nel caso di diffusione attiva della ricerca, le segnalazioni nazionali, regionali e cantonali inserite dall’autorità partecipante vengono immediatamente diffuse nel RIPOL. Un servizio cantonale di controllo esamina le segnalazioni prima della loro diffusione. 3 Fedpol esamina costantemente le diffusioni nazionali attive della ricerca e, per campionatura, le diffusioni regionali attive della ricerca. 4 Le diffusioni attive della ricerca restano nel sistema per tre mesi al massimo.

Art. 15 Segnalazioni per la ricerca di veicoli 1 Le segnalazioni per la ricerca di veicoli sono diffuse dal RIPOL immediatamente dopo essere state inserite dalle autorità di polizia dei Cantoni. L’autorità richiedente può, durante un mese, modificare una segnalazione. Dopo due mesi la segnalazione

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per la ricerca di un veicolo è cancellata qualora l’autorità richiedente non la confer- mi esplicitamente. La segnalazione confermata è esaminata da fedpol, che la avalla come ricerca definitiva nel RIPOL.

2 Fedpol contrassegna nel sistema d’informazione sui veicoli a motore (MOFIS)

dell’Ufficio federale delle truppe della logistica i veicoli segnalati nel RIPOL.

Art. 16 Reati non chiariti e ricerca di oggetti 1 Le segnalazioni nella banca dati relativa ai reati non chiariti e alla ricerca di ogget- ti, inserite dall’autorità richiedente, sono immediatamente diffuse nel RIPOL.

2 I dati possono essere consultati secondo i criteri seguenti:

a. Paese e regione dell’utente; b. regione dell’utente; c. Cantone dell’utente; d. Cantone scelto.

Sezione 7: Protezione dei dati e sicurezza informatica

Art. 17 Diritti degli interessati 1 I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e cancellazione, sono retti dalle disposizioni concernenti la legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati. 2 La persona interessata che volesse far valere i propri diritti deve comprovare la sua identità e presentare una domanda scritta a fedpol o a un’autorità di polizia del Cantone. 3 Le autorità federali e cantonali decidono d’intesa con l’autorità richiedente e notifi- cano la decisione con atto impugnabile. Esse informano fedpol della loro decisione.

Art. 18 Sicurezza informatica 1 La comunicazione di dati alle rappresentanze svizzere all’estero con compiti con- solari e ai servizi esteri Interpol avviene in forma cifrata. 2 La sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalla sezione sulla sicu- rezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 20038 sull’informatica nell’Am- ministrazione federale nonché dalle istruzioni del CIC del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.

6 RS 235.1 7 RS 235.11 8 RS 172.010.58

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3 Le autorità partecipanti prendono, nei rispettivi settori, le misure necessarie d’or- dine organizzativo e tecnico in virtù delle disposizioni in materia di protezione dei dati. 4 Il fornitore di servizi informatici incaricato dal DFGP assicura che i dati e i pro- grammi del RIPOL possano essere ricostituiti in caso di distruzione, furto o perdita.

Art. 19 Verbalizzazione 1 Gli utenti che trattano o mutano dati sono registrati costantemente nel RIPOL. Il verbale è conservato per un anno. 2 Fedpol e le altre autorità di vigilanza competenti possono ordinare registrazioni periodiche di consultazioni.

Art. 20 Durata di conservazione dei dati

1 I dati nel RIPOL sono cancellati non appena una segnalazione di persona o di

veicolo diventa priva di oggetto.

2 Le disposizioni seguenti si applicano alle segnalazioni di persone:

a. i dati concernenti le segnalazioni di persone sono conservati al massimo fino alla prescrizione legale del perseguimento o dell’esecuzione; b. i dati concernenti la comunicazione di disconoscimenti di licenze di condur- re straniere sono conservati fino alla scadenza del disconoscimento, tuttavia al più tardi fino all’età di 80 anni; c. i dati concernenti le misure di allontanamento e le misure coercitive nei con- fronti degli stranieri di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP sono conservati fino alla scadenza della validità, tuttavia al più tardi fino all’età di

80 anni;

d. i dati concernenti gli avvisi di scomparsa sono conservati per dieci anni. In casi motivati, tale durata può essere prorogata di dieci anni al massimo. 3 I dati concernenti le ricerche di veicoli sono conservati per dieci anni al massimo.

4 Le disposizioni seguenti si applicano ai reati non chiariti e alla ricerca di oggetti:

a. Le segnalazioni possono essere consultate finché:

1. gli autori del reato siano stati individuati,

2. l’oggetto cercato sia stato ritrovato e non si effettui una ricerca degli

autori,

3. gli autori siano stati individuati e l’oggetto cercato sia stato ritrovato,

4. il reato sia caduto in prescrizione assoluta.

b. I dati possono essere consultati ancora per un anno, secondo la medesima diffusione, qualora si fosse verificata una delle premesse di cui alla lettera a numeri 1–3. Durante questo periodo i dati possono essere mutati dall’autorità richiedente conformemente alle istruzioni del DFGP (cancella- zione, modifica, complemento, ecc.). Dopo la scadenza del termine, i dati non sono più mutabili e possono essere consultati soltanto dall’autorità can-

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tonale richiedente. Nel caso di reati per i quali è comminata una pena fino a cinque anni di detenzione i dati rimangono nel sistema ancora per cinque anni al massimo, nel caso di reati per i quali è comminata una pena di cinque anni e oltre di detenzione, ancora per dieci anni al massimo. c. Le contravvenzioni sono cancellate dopo la scadenza di un anno se si sono verificate le premesse di cui alla lettera a numeri 1–3. Simultaneamente van- no cancellati i dati concernenti testimoni, rappresentanti legali e titolari di documenti d’identità. 5 I dati relativi a bambini che presentano un rischio elevato di essere rapiti o a possi- bili autori di un tale rapimento sono conservati al massimo per un anno dal loro inserimento.

Sezione 8: Statistica e pianificazione

Art. 21 Principio 1 Il trattamento per scopi statistici o pianificatori di dati personali rilevati nel RIPOL è disciplinato dalle disposizioni concernenti la protezione dei dati. 2 Per scopi di controllo e pianificazione di gestione interni possono essere trattati soltanto dati resi anonimi. Questi ultimi devono essere distrutti dopo l’uso. 3 I dati utilizzati e pubblicati per scopi statistici devono essere trattati in modo tale che non sia possibile risalire alla persona interessata.

Art. 22 Comunicazione dei dati per l’allestimento di statistiche Fedpol mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica, sotto forma anonimiz- zata, i dati del RIPOL necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 23 Esigenze d’ordine finanziario e tecnico 1 I Cantoni partecipanti e le altre autorità collegate al RIPOL assumono le spese d’acquisto e di gestione dei loro apparecchi. La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) del capoluogo cantonale. I Cantoni assumono i costi d’istallazione e di gestione della distribuzione capillare sul loro territorio. 2 Le stazioni dei dati previste per l’utilizzazione esterna all’Amministrazione fede- rale devono corrispondere alle prescrizioni tecniche sugli impianti informatici della Confederazione. Il DFGP stabilisce i dettagli.

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Art. 24 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza RIPOL del 19 giugno 19959 è abrogata.

Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.

15 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

9 RU 1995 3641, 1996 2685, 2000 2951, 2002 3151, 2004 4813, 2006 937

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Allegato (art. 6 cpv. 1)

Autorizzazione per il trattamento o la visualizzazione dei dati registrati nel RIPOL A = Visualizzazione B = Controllo se registrato o non registrato C = Visualizzazione solo di stranieri registrati M = Mutazione Abbreviazioni UFP fedpol GM Autorità della giustizia militare MPC Ministero pubblico della Confederazione POLC Polizia cantonale UFG Ufficio federale di giustizia DStr Autorità che adempiono compiti in materia di diritto degli stranieri UFM Ufficio federale della migrazione UCS Uffici della circolazione stradale SR Servizio dei ricorsi del DFGP UIAML Uffici cantonali dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro AFD Amministrazione federale delle dogane PLCi Polizia municipale RP,AS Responsabile di progetto e amministratori di sistema PLCo Polizia comunale SCInc Servizio centrale d’incasso dell’Amministrazione delle finanze ESPM Autorità di esecuzione delle pene e delle misure SECO Segreteria di Stato dell’economia RE Rappresentanze svizzere all’estero CFCG Commissione federale delle case da gioco IP Servizi e Segretariato generale Interpol

UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

1. Banca dei dati personali

B = RIPOL Controllo se registrato o non B B registrato

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

a. Schema dei dati personali Cognome, nome: M M M A A A M A A A M C M A A A

Luogo, Paese e data di nascita: M M M A A A M A A A M C M A A A Sesso: M M M A A A M A A A M C M A A A

Nazionalità, luogo d’origine: M M M A A A M A A A M C M A A A

Stato civile: M M M A A A M A A M C M A A A

Genitori: M M M A A A M A A A M C M A A A

Coniuge: M M M A A A M A A M C M A A A

Genere di cognome: M M M A A A M A A A M C M A A A

Dati di: M M M A A A M A A M C M A A A

Atti: M M M A A A M A A M C M A A A

Data di registrazione persona: A A A A A A A A A A C A A A A

Statuto persona: M A A A A A M A A M C A A A A

Revoca persona (solo generalità M – – – – – M – – M – – – – – supplementari):

Detentore dei dati: A A A A A A A A A A C A A A A

Allarme: M M A M A A M C M A A

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Ordinanza RIPOL RU 2008

UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Indizio d’identificazione: M M M A A A M A A A M C M A A A

b. Schema dei dati di ricerca e di pubblicazione Indizio: M A A A A A M A A A M C A A A A

Diffusione: M A A A A A M A A A M C A A A A

Data d’evasione: M A A A A A M A A M C A A A A

Ordine di ricerca, motivo della ricerca M A A A A A M A A A M C A A A A e della pubblicazione:

Data di controllo, di scadenza stampa, di M A A A A A M A A M C A A A A scadenza, di decisione e di registrazione di ricerca:

Pubblicazione: M A A A A A M A A A M C A A A A

Autorità, numero d’incarto: M A A A A A M A A A M C A A A A

Targa e categoria: M A A A A A M A A A M C A A A A

Codice errore: M – – – – – M – – M – – – – –

Statuto ricerca: M A A A A A M A A M C A A A A

Data di revoca di ricerca, motivo della revoca: M – – – – – M – – M – – – – –

Pena: M A A A A A M A A A M C A A A A

Indizio alla ricerca e alla revoca: M A A A A A M A A A M C A A A A

5031

Ordinanza RIPOL RU 2008

UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Indirizzo: M A A A A A M A – A M C A A A A

Professione: M A A A A A M A – A M C A A A A

Autorità richiedenti, referenza, ordine, M A A A A A M A – A M C A A A A d’arresto/decisione:

Luogo e data del reato: M A A A A A M A – A M C A A A A

Tribunale, data di sentenza: M A A A A A M A – A M C A A A A

Indizio in relazione all’ordine della M A A A A A M A – A M C A A A A pubblicazione:

c. Diffusione attiva della ricerca secondo persone note per nome Numero di referenza: M M M A A A M A A A M C M A A A

Diffusione: M M M A A A M A A A M C M A A A

Priorità: M M M A A A M A A A M C M A A A

Ordine di ricerca: M M M A A A M A A A M C M A A A

Indizio: M M M A A A M A A A M C M A A A

Numero d’incarto: M M M A A A M A A A M C M A A A

Statuto: M M M – – – M – – – M – M – – –

Connotati: M M M A A A M A A A M C M A A A

Motivo della ricerca: M M M A A A M A A A M C M A A A

5032

Ordinanza RIPOL RU 2008

UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Indicazioni in relazione con la ricerca: M M M A A A M A A A M C M A A A Genere di ricerca: M M M A A A M A – A M C M A A A

Data d’evasione: M M M A A A M A – A M C M A A A

Data di revoca: M M M A A A M A A A M – M A A A

Luoghi di riferimento: M M M A A A M A – A M C M A A A

Indizi di revoca: M M M A A A M A A A M C M A A A

d. Diffusione attiva della ricerca di altri messaggi: Numero di referenza: M M M A A A M A A A M M A A A

Diffusione: M M M A A A M A A A M M A A A

Priorità: M M M A A A M A A A M M A A A

Numero d’incarto: M M M A A A M A A A M M A A A

Statuto: M M M – – – M – – – M M – – –

Data di revoca: M M M A A A M A A A M M A A A

Messaggio: M M M A A A M A A A M M A A A

2. Banca dei dati di veicoli

a. Schema dei dati di veicoli Genere, gruppo veicolo: M A A M A A M A M A A A

5033

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Marca, tipo: M A A M A A M A M A A A

Numero di telaio (prefisso, numero M A A M A A M A M A A A progressivo, cifra terminale):

Numero di matricola: M A A M A A M A M A A A

Colore: M A A M A A M A M A A A

Motivo della ricerca: M A A M A A M A M A A A

Data e luogo del reato: M A A M A A M A M A A A

Autorità: A A A A A A A A A A A A

Numero d’incarto: M A A M A A M A M A A A

Data di scadenza: M A A M A A M A M A A A

Data di revoca: M A A M A A M A M A A A

Autori (solo numero): M A A M A A M A M A A A

Data di registrazione: M A A M A A M A M A A A

Statuto: M A A M A A M A M A A A

Indizi di ricerca: M A A M A A M A M A A A

Proprietario: M A A M A A M A M A A

Assicurazione: M A A M A A M A M A A

5034

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Luogo, strada, data e autorità di ritrovamento: M A A M A A M A M A A

Allarme: M A A M A A M M A A

Indizi cantonali: M A A M A A M A M A A

b. Schema dei dati della targa Genere, categoria (testo), gruppo: M A A M A A M A M A A A

Numero e nazionalità: M A A M A A M A M A A A

Data di scadenza: M A A M A A M A M A A A

Motivo della ricerca: M A A M A A M A M A A A

Autorità: A A A A A A A A A A A A

Numero d’incarto: M A A M A A M A M A A A

Data di registrazione: M A A M A A M A M A A A

Statuto: M A A M A A M A A A A A

Data di revoca: M A A M A A M A M A A A

Allarme: M A A M A A M M A A

Indizi di ricerca: M A A M A A M A M A A A

5035

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3. Banca dei dati di reati non chiariti e

ricerca di oggetti a. Entità principale «avvenimento» Numero di avvenimento: A A A A A A A A A A

Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A A A A A

Detentore originale e attivo: M A M A A M M A A A

Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A A A A A mutazione:

Data denuncia: M A M A A M M A A A

Diffusione (nazionale o regionale), M A M A A M M A A A trattamento, pubblicazione:

Responsabile e data del rapporto: M A M A A M M A A A

Servizio, documenti federali e cantonali, M A M A A M M A A A numero cantonale:

Autorità richiedente: M A M A A M M A A A

Luogo e data del delitto, strada, posto: M A M A A M M A A A

Allarme: M A M A A M M A A A

Articolo legge, prescrizione, modo di M A M Â A M M A A A operare, mezzo ausiliario utilizzato:

Refurtiva, importo delitto, danni, nota: M A M A A M M A A A

5036

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Data e motivo della revoca: M A M A A M M A A A

Data e indizio chiarimento, nota: M A M A A M M A A A

Collegamento e motivo collegamento M A M A A M M A A A (collegamenti ad altri avvenimenti):

b. Entità principale «danneggiato, testimoni, rappresentante legale, detentore, trovatore» Numero del danneggiato (numero del A A A A A A A A A A sistema continuo):

Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A A A A A

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A

Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A A A A A mutazione:

Genere d’identità: M A M A A M M A A A

Cognome, nome, nome della ditta: M A M A A M M A A A

Data di nascita, nazionalità, luogo d’origine: M A M A A M M A A A

Sesso: M A M A A M M A A A

Indirizzo (in Svizzera e all’estero): M A M A A M M A A A

Telefono, assicurazione: M A M A A M M A A A

Data e motivo della revoca: M A M A A M M A A A

5037

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c. Entità principale «connotati» Numero di persona e dei connotati A A A A A A A A A A (numero del sistema continuo):

Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A A A A A

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A

Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A A A A A mutazione:

Trattamento: M A M A A M M A A A

Genere di connotati: M A M A A M M A A A

Altezza, corporatura, età, sesso, tipo, colore M A M A A M M A A A pelle:

Foto, faccia, barba: M A M A A M M A A A

Colore, lunghezza, tono e pettinatura dei M A M A A M M A A A capelli:

Colore occhi, occhiali: M A M A A M M A A A

Lingua, parole parlate: M A M A A M M A A A

Altri particolari: M A M A A M M A A A

Segni del corpo, parte del corpo, M A M A A M M A A A posizione e descrizione:

5038

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Data e motivo della revoca: M A M A A M M A A A

Luogo e data di ritrovamento: M A M A A M M A A A

d. Entità principale «oggetto» Numero d’oggetto (numero del sistema A A A A A A A A A A A continuo):

Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A A A A A A

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A A

Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A A A A A A mutazione:

Trattamento: M A M A A M M A A A A

Codice oggetti, data di scadenza: M A M A A M M A A A A

Quantità, indicazione d’oggetto: M A M A A M M A A A A

Provenienza (nazione, Cantone): M A M A A M M A A A A

Marca, tipo, numero d’identificazione, M A M A A M M A A A A genere del numero:

Incisione/iscrizione: M A M A A M M A A A A

Grandezza, calibro, materiale, colore M A M A A M M A A A A dell’oggetto:

Contanti (valuta e importo): M A M A A M M A A A A

5039

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Descrizione, opera di, valore, foto: M A M A A M M A A A A

Numero, genere e colore delle pietre: M A M A A M M A A A A

Data e motivo della revoca: M A M A A M M A A A A

Luogo e ora di ritrovamento: M A M A A M M A A A A

e. Entità principale «tracce» Numero della traccia (numero del A A A A A A A A A A sistema continuo):

Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A A A A A

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A

Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A A A A A mutazione:

Trattamento: M A M A A M M A A A

Codice traccia: M A M A A M M A A A

Genere traccia, quantità: M A M A A M M A A A

Genere e luogo di preservazione: M A M A A M M A A A

Archiviazione, risultato, riferimento suola, M A M A A M M A A A AFIS (esistente nell’AFIS sì o no):

Grandezza, calibro: M A M A A M M A A A

Colore, disegno, foto: M A M A A M M A A A

5040

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Altra descrizione: M A M A A M M A A A

Data e motivo della revoca M A M A A M M A A A

f. Entità principale «dati di vettura relativa a l’autore/il danneggiato» Numero del veicolo (numero del sistema A A A A A A A A A A continuo):

Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A A A A A

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A

Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A A A A A mutazione:

Trattamento: M A M A A M M A A A

Codice vettura: M A M A A M M A A A

Genere della vettura, marca, tipo, colore: M A M A A M M A A A

Targa: M A M A A M M A A A

Nota: M A M A A M M A A A

Data e motivo della revoca: M A M A A M M A A A

Luogo e data di ritrovamento: M A M A A M M A A A

5041

Ordinanza RIPOL RU 2008

5042