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AS 2008 5737

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:

Art. 11 Emolumenti nel settore dell’energia nucleare L’Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d’eserci- zio; b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radio- attive; c. le autorizzazioni per studi geologici; d. gli esami preliminari; e. le perizie di progetti; f. l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari; g. le attività legate al controllo dei materiali nucleari.

Art. 12 Tasse di vigilanza nel settore dell’energia nucleare 1 I costi dell’Ufficio federale non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.

2 Questi costi comprendono in particolare:

a. i costi legati alle seguenti attività:

1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali,

2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il

perfezionamento relativi;

1 RS 730.05

2008-1768 5737

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell’energia RU 2008

b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall’Agenzia inter- nazionale dell’energia nucleare (IAEA).

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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