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AS 2008 5941

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari)

Modifica del 20 marzo 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20071, decreta:

I La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 51 Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento

Titolo prima dell’art. 57 Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari Sezione 1: Consulenza esterna

Art. 57, rubrica e cpv. 2 Abrogati

Titolo prima dell’art. 57a Sezione 2: Commissioni extraparlamentari

Art. 57a Scopo 1 Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti.

2 Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

2007-1561 5941

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2008

Art. 57b Condizioni Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l’adempimento dei compiti: a. richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l’Amministrazione fede- rale non dispone; b. richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o c. debba avvenire mediante un’unità dell’Amministrazione federale decentra- lizzata non vincolata a istruzioni.

Art. 57c Istituzione 1 Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure da un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione fede- rale. 2 Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i mem- bri.

3 I membri rimangono in funzione quattro anni.

4 Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

Art. 57d Verifica La ragion d’essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo inte- grale.

Art. 57e Composizione

1 Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

2 Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d’età e i gruppi d’interesse. 3 I dipendenti dell’Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d’interesse

1 Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro

relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione. 2 Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nomina- to membro di una commissione.

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Art. 57g Indennizzo 1 Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l’indennizzo dei membri delle commissioni.

2 L’importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

Titolo prima dell’art. 57h Capitolo 4: Trattamento dei dati

II L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.3 2 Ad eccezione delle modifiche ai capoversi 3 e 4, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

3 Entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008:

a. allegato n. I b. allegato n. II 5

4 L’articolo 57g entra in vigore ulteriormente.

26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 FF 2008 1987

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Allegato (cifra II)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Legge federale del 20 marzo 19704 concernente la garanzia dei rischi degli

investimenti;

2. Decreto federale del 9 ottobre 19705 concernente il limite massimo comples-

sivo per la garanzia dei rischi degli investimenti.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia

della sicurezza interna

Art. 9 Abrogato

2. Legge federale del 24 marzo 20007 concernente la promozione

dell’immagine della Svizzera all’estero

Art. 1 cpv. 2

2 L’adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari

esteri (DFAE).

Art. 2 Compiti 1 Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le per- sone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero; procura loro le informazioni necessarie all’adempimento dei rispettivi compiti.

4 RU 1970 1130, 2006 2197 5 RU 1970 1267 6 RS 120 7 RS 194.1

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2 Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffu- sione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero. 3 Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati. 4 Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici. 5 Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate. 6 Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale; vigila sull'adempimento di tali compiti.

7 Pubblica un rapporto annuale.

Art. 3 Finanziamento

1 Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.

2 La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.

Art. 4–6, 8 e 9 cpv. 2 e 3 Abrogati

3. Legge federale del 20 marzo 19818 sul lavoro a domicilio

Art. 18 Abrogato

Art. 19 Obbligo del segreto Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull’esecuzione sono tenute al segreto d’ufficio.

Art. 20 Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organiz- zazioni interessate.

8 RS 822.31

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4. Legge federale del 6 ottobre 19959 sul servizio civile sostitutivo

Art. 43 cpv. 3 Abrogato

5. Legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti

Art. 109 cpv. 1, primo e secondo periodo 1 Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell’assicu- razione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un Consiglio di amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. …

6. Legge federale del 20 giugno 198011 sull’osservazione congiunturale

Art. 4 Abrogato

9 RS 824.0 10 RS 831.10 11 RS 951.95

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