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AS 2008 6123

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Modifica del 26 novembre 2008

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2 e 17 Abrogati

Art. 18 Requisiti 1 I materiali tessili devono essere confezionati in modo tale da non presentare un pericolo eccessivo sotto il profilo dell'infiammabilità e della combustibilità. 2 Gli indumenti e i filati per la fabbricazione di indumenti devono essere confezio- nati in modo tale da impedire che la fiamma si propaghi rapidamente sulla superficie del tessuto senza che nel contempo bruci la struttura fondamentale di quest’ultimo («surface flash»). 3 L’UFSP stabilisce, nell’allegato 8a della presente ordinanza, norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

Art. 19 e 20 cpv. 2 Abrogati

1 RS 817.023.41

2008-2513 6123

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2008

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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