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AS 2008 6405

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Modifica del 12 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza il termine «Dipartimento» è sostituito con «DDPS» quando è utilizzato quale denominazione abbreviata per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 5 lett. f e h La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti: f. gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell’esercito; h. è competente per la gestione della sicurezza del DDPS.

Art. 5a Gestione delle biblioteche dell’Amministrazione federale

1 La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell’Amministrazione

federale. 2 Provvede alla collaborazione in seno all’Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

Art. 6a Protezione delle informazioni e delle opere 1 La Protezione delle informazioni e delle opere in seno al DDPS dirige la gestione della sicurezza del DDPS in settori scelti quali le informazioni, le persone e i beni materiali.

1 RS 172.214.1

2008-1375 6405

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2008

2 Adempie i compiti giusta l’articolo 2 dell’ordinanza del 14 dicembre 19982 sulla sicurezza militare.

3 Assume inoltre i compiti interdipartimentali seguenti:

a. i compiti giusta l’articolo 20 dell’ordinanza del 4 luglio 20073 sulla prote- zione delle informazioni della Confederazione; b. i compiti giusta l’ordinanza del 19 dicembre 20014 sui controlli di sicurezza relativi alle persone; c. i compiti giusta l’ordinanza del 9 giugno 20065 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari. 4 Emana istruzioni e direttive in materia di sicurezza per la manipolazione di muni- zioni ed esplosivi nell’esercito, nell’amministrazione e nelle aziende dell’esercito.

5 È subordinata alla Segreteria generale del DDPS.

Abrogato

Art. 12 cpv. 2 lett. a

2 Perperseguire l’obiettivo di cui al capoverso 1, l’Aggruppamento armasuisse

assume le funzioni seguenti: a. valuta beni e prestazioni per il DDPS, l’esercito e l’Amministrazione federa- le e li acquista giusta l’ordinanza del 22 novembre 20066 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione. Liquida i sistemi, il materiale e le costruzioni radiati dall’inventario militare;

Art. 13 Unità amministrative subordinate e loro funzioni All’Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti: a. l’Ufficio federale per l’acquisto di armamenti: è costituito dai settori di competenza «Sistemi di condotta e di esplora- zione», «Sistemi terrestri» e «Sistemi aeronautici». I settori di competenza assicurano la valutazione preliminare, la valutazione, l’acquisto, l’intro- duzione e la messa fuori servizio nel rispettivo settore specialistico assegna- to e offrono le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d’utilizzo e di messa fuori servizio;

2 RS 513.61 3 RS 510.411 4 RS 120.4 5 RS 732.143.3 6 RS 172.056.15

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2008

b. il settore di competenza Acquisti e cooperazioni: acquista beni e prestazioni nel settore specialistico assegnato per l’intera Amministrazione federale, gestisce un centro di competenza per gare d’appalto OMC e verifica sistematicamente le possibilità di cooperazione; c. il settore di competenza armasuisse Immobili: assume il ruolo di organo della costruzione e degli immobili per il porta- foglio immobiliare del DDPS giusta l’ordinanza del 14 dicembre 19987 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione; d. il settore di competenza Scienza e tecnologia: assicura il supporto tecnologico per armasuisse e, nell’ambito di reti e cooperazioni con partner svizzeri ed esteri, copre le esigenze del Diparti- mento in campo scientifico e tecnologico; e. l’Ufficio federale di topografia (swisstopo): esegue la misurazione geodetica, topografica e cartografica nazionale, alle- stisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l’alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell’Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale. Adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.

7 RS 172.010.21

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2008

II L’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

... Aggruppamento armasuisse Gruppe armasuisse Groupement armasuisse Gruppa armasuisse Ufficio federale per l’acquisto di armamenti Bundesamt für Rüstungsbeschaffung Office fédéral pour l’acquisition d’armement Uffizi federal per l’acquisiziun d’armaments Ufficio federale di topografia (swisstopo) Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) Office fédéral de topographie (swisstopo) Uffizi federal da topografia (swisstopo) ...

III L’ordinanza del 14 dicembre 19989 sulla sicurezza militare è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto l’atto normativo l’espressione «Divisione della protezione delle informazio- ni e delle opere» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Pro- tezione delle informazioni e delle opere».

8 RS 172.010.1 9 RS 513.61

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2008

Art. 2 cpv. 2 lett. c

2 La Protezione delle informazioni e delle opere:

c. dirige la gestione della sicurezza del DDPS in ambiti scelti quali le informa- zioni, le persone e i beni materiali;

Art. 8 cpv. 2 2 Del rimanente, il segretario generale del DDPS e il capo dell’esercito sono incari- cati dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le istruzioni necessarie.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2008

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