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AS 2008 711

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 22 febbraio 2008

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è modi- ficato giusta la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.

22 febbraio 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

1 RS 916.01

2008-0589 711

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Allegato 1 (art. 5)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso

N. 17

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi [1] (Fr.)

1701. 1100 37.00 1200 37.00

9110 18.70 PGI non necessario
9991 18.70 PGI non necessario

9999 37.00

1702. 3029 12.20 PGI non necessario
3032 61.00 PGI non necessario
3038 16.20 PGI non necessario
3042 33.90 PGI non necessario
3048 9.30 PGI non necessario
4019 61.00 PGI non necessario
4029 33.90 PGI non necessario

9019 33.50 9022 15.00

9023 16.20 PGI non necessario
9024 18.70 PGI non necessario
9028 18.70 PGI non necessario

9032 20.50 9033 7.90

9034 10.00 PGI non necessario
9038 10.00 PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

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