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AS 2009 1071

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (Org-DFE)

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org-DFE)

Modifica del 6 marzo 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 giugno 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia è modificata come segue:

Art. 14 Organo d’esecuzione del servizio civile

1 L’organo d’esecuzione del servizio civile (organo d’esecuzione) è il centro di

competenza della Confederazione per il servizio civile. Provvede affinché le domande di ammissione al servizio civile siano trattate rapidamente, l’impiego delle persone soggette al servizio civile sia organizzato efficacemente e l’utilità econo- mica del servizio civile sia garantita.

2 L’organo d’esecuzione svolge segnatamente i compiti seguenti:

a. decide in merito all’ammissione delle persone al servizio civile; b. riconosce gli istituti d’impiego; c. si occupa dell’impiego delle persone soggette al servizio civile. 3 L’organizzazione e i compiti precisi dell’organo d’esecuzione sono disciplinati da atti legislativi particolari.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2009.

6 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 172.216.1

2009-0010 1071

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia RU 2009

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