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AS 2009 1509

Ordinanza del DATEC concernente la prova del bilancio ecologico globale positivo dei carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili (Ordinanza sull'ecobilancio dei carburanti, OECarb)

Ordinanza del DATEC concernente la prova del bilancio ecologico globale positivo dei carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili (Ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti, OECarb)

del 3 aprile 2009

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 19c capoverso 5 dell’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina i dettagli concernenti la prova del bilancio eco- logico globale positivo dei carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili (carbu- ranti) che il richiedente deve fornire affinché gli venga concessa l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 19a capoverso 1 OIOm.

Sezione 2: Requisiti per la prova del bilancio ecologico globale positivo

Art. 2 Principio 1 Per la prova del bilancio ecologico globale positivo, il richiedente deve fornire indicazioni concernenti: a. il tipo di carburanti (art. 3); b. la minaccia per la foresta pluviale e per la diversità biologica (art. 4); c. il percorso produttivo completo dei carburanti, dalla coltivazione delle mate- rie prime fino all’acquisto del carburante da parte dei consumatori (art. 5–7). 2 Le indicazioni secondo il capoverso 1 devono essere comprensibili, trasparenti e verificabili. 3 Il richiedente deve documentare adeguatamente la correttezza delle indicazioni. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può chiedere che le indicazioni siano verificate e confermate da terzi indipendenti da esso riconosciuti.

RS 641.611.21 1 RS 641.611

2008-0562 1509

Ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti RU 2009

Art. 3 Tipo di carburanti Occorre fornire indicazioni concernenti: a. la designazione dei carburanti; b. la qualità dei carburanti, tenendo conto delle norme riconosciute; c. la designazione delle materie prime rinnovabili impiegate per la produzione.

Art. 4 Minaccia per la foresta pluviale e per la diversità biologica Occorre fornire indicazioni concernenti: a. la provenienza delle materie prime utilizzate, con una designazione e una descrizione precise del luogo di coltivazione; b. l’utilizzazione della superficie coltivata tra il 1° gennaio 2004 e il momento della coltivazione delle materie prime oppure, dal 1° gennaio 2014, per gli ultimi dieci anni prima della coltivazione delle materie prime; c. le prescrizioni ambientali applicate nella zona di coltivazione, incluse le pre- scrizioni sulla protezione dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e delle aree con presenza di falde acquifere, della diversità biologica, e quelle sulla protezione contro gli organismi invasivi, come pure in merito al rispetto delle stesse prescrizioni; d. l’applicazione della buona prassi tecnica per la coltivazione delle materie prime, con indicazioni riguardanti in particolare l’impiego attento di prodotti fitosanitari e concimi, le tecniche di coltivazione e di raccolta, inclusi gli avvicendamenti delle colture volti a conservare la qualità del suolo e a evi- tare l’erosione, come pure la scelta di suoli e piante idonei alla coltivazione.

Art. 5 Coltivazione delle materie prime Occorre fornire indicazioni concernenti: a. l’avvicendamento delle colture applicato sulla superficie coltivata; b. il rendimento delle piante utilizzate in termini di quantità e valore; c. il tipo e il rendimento dei sottoprodotti e dei rifiuti derivanti dalla raccolta in termini di quantità e valore; d. le tecniche di coltivazione e di raccolta, con indicazione delle macchine e dei vettori energetici impiegati; e. il tipo e la quantità dei concimi e dei prodotti fitosanitari impiegati; f. la tecnica di irrigazione impiegata, come pure la quantità di acqua consumata a tal fine e il tipo di risorsa idrica utilizzato.

Ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti RU 2009

Art. 6 Produzione dei carburanti Occorre fornire indicazioni concernenti: a. la tecnica applicata per la produzione dei carburanti; b. il tipo e la quantità dell’energia impiegata; c. il tipo e la quantità delle sostanze ausiliarie utilizzate; d. il tipo e la quantità di prodotti primari e sottoprodotti derivanti dalla produ- zione; e. il rendimento dei prodotti primari e dei sottoprodotti in termini di energia e valore; f. il tipo e la quantità dei rifiuti derivanti dalla produzione e dal loro smalti- mento; g. i gas serra e gli inquinanti ambientali rilasciati durante la produzione dei carburanti.

Art. 7 Trasporti Occorre fornire indicazioni concernenti: a. i luoghi di lavorazione; b. i mezzi e le distanze di trasporto dal luogo di coltivazione delle materie prime fino al luogo in cui i consumatori acquistano i carburanti.

Art. 8 Vantaggi ecologici particolari È inoltre possibile fornire indicazioni sui vantaggi ecologici particolari derivanti dalla produzione. Tra queste vi sono le informazioni sui provvedimenti atti a: a. favorire la diversità biologica; b. favorire la fertilità del suolo; c. proteggere le risorse idriche non rinnovabili.

Art. 9 Documentazione 1 Le indicazioni di cui agli articoli 3–8 sono da riportare nel modulo ufficiale pub- blicato a tal fine dalla Direzione generale delle dogane. 2 I documenti che attestano la correttezza delle indicazioni devono essere allegati al modulo.

Art. 10 Prova semplificata 1 L’UFAM può esonerare il richiedente dall’obbligo di fornire indicazioni secondo gli articoli 3–7 se comprova che i carburanti sono stati prodotti nel rispetto delle norme di una legislazione nazionale o di standard nazionali o internazionali ricono- sciuti equivalenti o parzialmente equivalenti ai requisiti minimi richiesti per il bilan-

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cio ecologico globale positivo secondo l’articolo 19b OIOm. Il richiedente deve allegare alla prova le apposite norme.

2 L’UFAM è responsabile del riconoscimento di tale equivalenza secondo il capo-

verso 1. 3 Di regola, l’UFAM esonera dall’obbligo di fornire le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 il richiedente che dimostra che i carburanti sono stati prodotti nel rispetto delle esigenze ecologiche secondo gli articoli 5–16 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti.

Sezione 3: Procedura di verifica

Art. 11 Verifica della completezza

1 L’UFAM verifica la completezza della prova presentata.

2 Seil richiedente ha chiesto una prova semplificata ai sensi dell’articolo 10,

l’UFAM verifica se sono soddisfatti i requisiti per la prova semplificata.

3 L’UFAM può chiedere di completare la prova oppure di fornire indicazioni com-

plementari, per quanto tali indicazioni siano necessarie per la verifica del bilancio ecologico globale.

Art. 12 Verifica della minaccia per la foresta pluviale e per la diversità biologica 1 L’UFAM verifica se la coltivazione delle materie prime minaccia la foresta plu- viale e la diversità biologica.

2 Una minaccia sussiste sempre se:

a. le materie prime sono coltivate all’interno di zone protette a livello nazionale o internazionale; b. le materie prime sono coltivate su superfici che sono parte integrante di ecosistemi particolarmente degni di protezione quali foreste, zone umide e praterie che presentano una grande diversità biologica, a condizione che il cambiamento di utilizzazione sia avvenuto dopo il 1° gennaio 2004 oppure, dal 1° gennaio 2014, per gli ultimi dieci anni prima della coltivazione delle materie prime; c. le prescrizioni in materia di protezione ambientale secondo l’articolo 4 let- tera c applicabili alla zona di coltivazione non sono rispettate; o d. la coltivazione delle materie prime non rispetta la buona prassi tecnica secondo l’articolo 4 lettera d.

2 RS 910.13

Ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti RU 2009

Art. 13 Bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante 1 Sulla base della documentazione di cui all’articolo 9 e di valori standard sulla fase di consumo dei carburanti, l’UFAM effettua un bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante.

2 Per effettuare il bilancio l’UFAM utilizza in particolare:

a. le serie di dati della banca dati ecologica della centrale ecoinvent3 o di ban- che dati di qualità equivalente in termini di verificabilità, trasparenza e con- trollo da parte di terzi; b. il metodo della scarsità ecologica4 o altri metodi di qualità equivalente in termini di verificabilità, trasparenza e completezza.

Art. 14 Verifica delle emissioni di gas serra rispetto ai carburanti fossili Sulla base del bilancio relativo ai gas serra (art. 13 cpv. 1), l’UFAM verifica se i carburanti producono almeno il 40 per cento di emissioni di gas serra in meno rispetto alla benzina fossile.

Art. 15 Verifica del carico inquinante rispetto ai carburanti fossili 1 Sulla base del bilancio relativo al carico inquinante (art. 13 cpv. 1), l’UFAM veri- fica che i carburanti non inquinino l’ambiente in misura considerevolmente mag- giore rispetto alla benzina fossile.

2 Di norma il livello di inquinamento è considerato nettamente più elevato se il

carico inquinante secondo il metodo della scarsità ecologica (art. 13 cpv. 2 lett. b) supera di oltre il 25 per cento quello della benzina fossile. 3 L’UFAM tiene conto dei vantaggi ecologici particolari derivanti dalla produzione, illustrati dal richiedente secondo l’articolo 8.

Art. 16 Verifica del bilancio ecologico globale e rapporto di verifica 1 Sulla base degli articoli 12–15, l’UFAM verifica se il bilancio ecologico globale positivo del carburante è comprovato. Per la verifica può ricorrere a esperti indipen- denti.

2 L’UFAM riassume la sua valutazione in un rapporto di verifica a destinazione

della Direzione generale delle dogane. 3 Completa il rapporto di verifica con una stima del quantitativo massimo di carbu- ranti che il richiedente può prevedibilmente produrre sulla base delle indicazioni fornite.

3 Internet: http://www.econinvent.ch

4 UFAM, Ökobilanzen: Methoden der ökologischen Knappheit – Ökofaktoren 2006,

Umwelt-Wissen n. 0906, Berna 2008. La pubblicazione, disponibile in tedesco e in inglese, può essere scaricata dal sito http://www.bafu.admin.ch.

Ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti RU 2009

Art. 17 Termini Di norma l’UFAM effettua la verifica entro 60 giorni dalla ricezione della prova completa.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2009.

3 aprile 2009 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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