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AS 2009 1519

Ordinanza concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta

Ordinanza concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta

Modifica del 25 marzo 2009

L’Amministrazione federale delle contribuzioni ordina:

I L’ordinanza del 24 agosto 19921 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta è modificata come segue:

Titolo Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili)

Art. 1 cpv. 2 lett. a Abrogata

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

25 marzo 2009 Amministrazione federale delle contribuzioni: Urs Ursprung

1 RS 642.116.2

2009-0285 1519

Costi di immobili del patrimonio privato deducibili RU 2009 in materia di imposta federale diretta

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