AS 2009 1749
Ordinanza sull'esame svizzero di maturità
Ordinanza sull’esame svizzero di maturità
Modifica del 22 aprile 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità è modificata come segue:
Art. 3 Sessioni d’esame 1 Le sessioni d’esame si svolgono due volte all’anno nella Svizzera tedesca, francese e italiana. 2 Le sedi e le date, nonché i termini d’iscrizione sono pubblicati sul sito Internet della Segreteria di Stato2.
Art. 4 Iscrizione 1 La domanda d’iscrizione deve essere indirizzata alla Segreteria di Stato, corredata dei documenti seguenti: a. modulo d’iscrizione; b. modulo con le generalità del candidato; c. modulo che informa sui campi speciali di studio; d. lavoro di maturità di cui all’articolo 15. 2 Per le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, b e c devono essere utilizzati i moduli della Segreteria di Stato.
Art. 8 cpv. 2 2 La maturità necessaria agli studi universitari secondo il capoverso 1 presuppone:
a. solide conoscenze fondamentali del livello secondario II secondo l’articolo 9; b. la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore;
1 RS 413.12
2 www.sbf.admin.ch Temi>Educazione generale>Maturità
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c. apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibi- lità etica ed estetica; d. una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l’astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale; e. la capacità di situarsi nell’ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; f. la capacità di dialogare, in particolare la capacità di argomentare e di difen- dere le proprie opinioni.
Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva come pure lett. a, e, f e g 1 La Commissione emana direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Esse contengono: a. concerne soltanto il testo francese; e. concerne soltanto il testo francese; f. la lista degli strumenti di lavoro autorizzati agli esami; g. le possibili sequenze degli esami, sia per l’esame completo che per gli esami parziali (art. 20), in caso di ripetizione.
Art. 12 cpv. 2 2 Gli esperti prendono visione delle prestazioni scritte del secondo esame parziale (art. 20) e assistono agli esami orali delle diverse materie. Partecipano alla valuta- zione delle prestazioni dei candidati.
Art. 14 cpv. 1, 2, 4 e 5
1 Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 ORM3, l’esame comprende dodici
materie, ossia: a. dieci materie fondamentali; b. un’opzione specifica; c. un’opzione complementare.
2 Le dieci materie fondamentali sono:
a. la prima lingua (italiano, francese o tedesco); b. una seconda lingua nazionale (italiano, francese o tedesco); c. una terza lingua (italiano, francese, tedesco, inglese, latino o greco); d. matematica; e. biologia; f. chimica;
3 RS 413.11
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g. fisica; h. storia; i. geografia; j. arti visive o musica.
4 L’opzione complementare è scelta tra le materie seguenti:
a. fisica; b. chimica; c. biologia; d. applicazioni della matematica; e. storia; f. geografia; g. filosofia; h. economia e diritto; i. pedagogia/psicologia; j. arti visive; k. musica; l. sport; m. informatica.
5 Le combinazioni di materie devono rispettare le regole seguenti:
a. la stessa lingua non può essere scelta contemporaneamente come materia fondamentale e come opzione specifica; b. la stessa materia non può essere scelta contemporaneamente come opzione specifica e come opzione complementare; lo stesso vale per le opzioni speci- fiche che raggruppano diverse materie:
1. «fisica» o «applicazioni della matematica» non possono essere scelte
come opzioni complementari se «fisica e applicazioni della matemati- ca» è stata scelta come opzione specifica;
2. «biologia» o «chimica» non possono essere scelte come opzioni com-
plementari se «biologia e chimica» è stata scelta come opzione speci- fica;
3. «filosofia» o «pedagogia/psicologia» non possono essere scelte come
opzioni complementari se «filosofia/pedagogia/psicologia» è stata scel- ta come opzione specifica; c. «arti visive», «musica» o «sport» non possono essere scelte come opzioni complementari se «arti visive» o «musica» sono state scelte come opzioni specifiche;
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d. una delle due materie «arti visive» o «musica» non può essere scelta con- temporaneamente come materia fondamentale e come opzione complemen- tare.
Art. 15 cpv. 2 2 Questo lavoro è valutato nel quadro dell’esame dall’esaminatore e dall’esperto. La nota attribuita è presa in considerazione nel totale dei punti (art. 21) e nei criteri per il superamento dell’esame (art. 22).
Art. 17 cpv. 2 e 3
2 Le tre materie sono:
a. la materia fondamentale storia; b. la materia fondamentale geografia; c. a scelta del candidato, una delle opzioni complementari biologia, filosofia o economia e diritto.
3 Abrogato
Art. 18 cpv. 2 e 5 2 Gli esami nelle materie fondamentali biologia, chimica, fisica, storia e geografia sono scritti.
5 Abrogato
Art. 20 cpv. 3 e 5
3 Il primo esame parziale verte sulle materie fondamentali seguenti:
a. biologia; b. chimica; c. fisica; d. storia; e. geografia; f. arti visive o musica. 5 Nelle direttive (art. 10 cpv. 1 lett. g) è regolamentata la sequenza degli esami in caso di ripetizione dell’esame completo o di un esame parziale.
Art. 21 rubrica (concerne soltanto il testo francese) come pure cpv. 1 e 3 1 Le prestazioni in ognuna delle dodici materie e nel lavoro di maturità sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.
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3 Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle dodici materie e nel lavoro di maturità. Per la ponderazione sono applicati i coefficienti seguenti: a. alle note nelle materie fondamentali biologia, chimica, fisica, storia, geogra- fia, arti visive o musica, nell’opzione complementare e nel lavoro di matu- rità: coefficiente 1; b. alle note nella prima lingua e nell’opzione specifica: coefficiente 3; c. alle note nella materia fondamentale scelta dal gruppo di cui all’articolo 14 capoverso 6 per l’esame a un livello di competenza superiore: coefficiente 3, alle note nelle altre due materie di questo gruppo: coefficiente 2.
Art. 22 cpv. 1
1 L’esame è superato se il candidato:
a. ha ottenuto un totale di almeno 105 punti; o b. ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7.
Art. 23 Sanzioni 1 Il candidato che porta seco o impiega strumenti di lavoro non autorizzati o si com- porta in altro modo sleale è immediatamente escluso dalla sessione. L’esclusione gli è notificata dal presidente della sessione. In caso di esclusione, l’intera sessione è considerata non superata e tutte le note ottenute in questa sessione sono annullate. 2 In caso di plagio del lavoro di maturità sono applicate le stesse sanzioni, eventual- mente anche retroattivamente dopo la conclusione della sessione d’esame. 3 Nei casi particolarmente gravi, la Commissione può pronunciare l’esclusione del candidato per un tempo determinato. 4 Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell’inizio degli esami.
Art. 24 cpv. 3 Abrogato
Art. 25 cpv. 1 lett. c e d 1 Il candidato che ha superato l’esame riceve un attestato di maturità. L’attestato comprende: c. le note delle dodici materie di maturità; d. il titolo e la nota del lavoro di maturità;
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Art. 26 Ripetizione dell’esame
1 Il candidato che non ha superato l’esame ha diritto a un secondo tentativo.
2 Per il secondo tentativo può cambiare le materie seguenti:
a. l’opzione specifica; b. l’opzione complementare; c. la materia della materia fondamentale «arti visive o musica»; d. la materia fondamentale scelta per l’esame a un livello di competenza supe- riore. 3 Nel secondo tentativo il candidato deve ripetere gli esami in tutte le materie in cui ha ottenuto una nota inferiore a 4 nel primo tentativo. Deve inoltre redigere e presen- tare un nuovo lavoro di maturità se per il lavoro presentato nel primo tentativo ha ottenuto una nota inferiore a 4. Le note pari o superiori a 4 restano acquisite per due anni dopo la conclusione del tentativo d’esame; se non si ripresenta entro due anni dalla conclusione del primo tentativo d’esame, il candidato deve ripetere anche gli esami in cui ha ottenuto note pari o superiori a 4 e presentare un nuovo lavoro di maturità. 4 È possibile ripetere gli esami o presentare un nuovo lavoro di maturità se la nota ottenuta è 4 o 4,5. 5 Se si ripete un esame o si presenta un nuovo lavoro di maturità è presa in conside- razione la nota ottenuta nel secondo tentativo.
6 In caso di ripetizione dell’esame, il candidato deve pagare di nuovo la tassa
d’iscrizione e la tassa d’esame (art. 7).
Art. 28 cpv. 1 1 Nel quadro dell’esame svizzero di maturità, la Commissione può organizzare esami complementari. Questi esami sono destinati in particolare a titolari di maturità estere.
Art. 31 cpv. 1 e 2 1 Agli esami di maturità fino al 31 dicembre 2011 si applica il diritto previgente.
2 Qualsiasi esame cominciato nelle condizioni definite dal vecchio diritto può essere terminato secondo questo diritto entro la fine del 2014.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
22 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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