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AS 2009 2551

Convenzione del 1<sup>o</sup> marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento

Convenzione del 1° marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento

RS 0.748.710.4; RU 2002 3546

Campo d’applicazione il 19 marzo 2009, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Bahamas* a 21 maggio 2008 A 20 luglio 2008 Figia 11 luglio 2008 A 10 settembre 2008 Guyanaa 13 dicembre 2007 A 11 febbraio 2008 Malaysia* a 27 novembre 2007 A 26 gennaio 2008 Nigera 6 marzo 2009 A 6 maggio 2009 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale: http://www.icao.int/icao/fr/leb/treaty_f.htm oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Conformemente al par. 2 dell’art. XIII della Convenzione, questo Stato Parte dichiara di non essere uno Stato produttore.

1 Completa quelli in RU 2002 3555, 2004 1183, 2005 1615 5005, 2006 3581 e 2008 21. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

2009-0707 2551

Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento RU 2009

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