AS 2009 3125
Scambio di lettere del 27 gennaio/26 febbraio 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale
Scambio di lettere del 27 gennaio/26 febbraio 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale
Entrato in vigore il 1° marzo 2009
Traduzione1
Il Capo del Dipartimento federale Berna, 26 febbraio 2009 dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Palazzo federale nord
3003 Berna
Signor Jean-Louis Borloo Ministro di Stato, Ministro dell’ecologia, dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della pianificazione territoriale (MEEDDAT) Governo francese
Signor Ministro di Stato, mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 27 gennaio 2009 dal tenore se- guente:
«Signor Consigliere federale, a seguito dei colloqui intercorsi tra i rappresentanti dei nostri due Paesi in relazione alla garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale, ho l’onore di proporle, a nome del mio Governo, la seguente rego- lamentazione delle nostre relazioni bilaterali in questo settore. Innanzitutto desidero sottolineare che la Francia dà molta importanza alla collaborazione e alla solidarietà tra i nostri due Paesi nel settore dell’approv- vigionamento di gas naturale. Questa solidarietà è testimoniata dalle nume- rose relazioni che i fornitori di gas naturale di Francia (Gaz de France) e Svizzera (Gaznat e Gasverbund Mittelland) hanno intrattenuto nel corso de- gli anni. Nel pianificare e realizzare le loro reti, i due partner hanno potuto contare su questa stretta collaborazione, che si è concretizzata mediante diversi accordi di acquisto a lungo termine. Ne è un esempio l’accesso dei consumatori della Svizzera francese agli impianti di stoccaggio sotterranei francesi. In caso di congestioni nell’approvvigionamento, gli accordi di acquisto prevedono limitazioni e interruzioni per la parte svizzera, parago-
RS 0.733.134.9
1 Dal testo originale francese (RO 2009 3125).
2009-1129 3125
Garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale. RU 2009
nabili a quelle applicate ai fornitori pubblici della Francia orientale. Vice- versa, diversi Comuni francesi vengono approvvigionati esclusivamente mediante i gasdotti svizzeri. Pertanto la Francia dipende dalla sicurezza dell’approvvigionamento tanto quanto la Svizzera. Lo sviluppo dell’assetto giuridico in Francia, conseguente all’attuazione della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha richiesto l’istituzione di un accesso di terzi trasparente e non discriminatorio agli impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale. Il necessario adeguamento normativo è avvenuto con la legge del 3 gennaio
2003 e il relativo decreto di attuazione 2006-1034 del 21 agosto 2006 con-
cernente l’accesso di terzi agli impianti di stoccaggio di gas naturale. Tale regolamentazione riguarda un settore nel quale il buon funzionamento del mercato e il principio della non discriminazione sono al centro dell’at- tenzione delle autorità europee, come lo sono anche la garanzia di approvvi- gionamento e la solidarietà internazionale. Fatte queste considerazioni, i Governi di Svizzera e Francia ribadiscono la loro volontà di continuare il rapporto di solidarietà e di collaborazione tra i due Paesi nel settore dell’approvvigionamento di gas naturale e di tenere conto della normativa francese derivante dai requisiti posti dall’UE. Il decreto del 21 agosto 2006 si riferisce ad accordi tra la Francia e gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio. Alla luce di questo contesto va letta la presente lettera, che ribadisce il principio secondo il quale, in presenza di congestioni nell’approvvigionamento, le autorità fran- cesi provvedono affinché i consumatori svizzeri e francesi, in caso di inter- ruzione o limitazione dell’accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale, godano di parità di trattamento. Nell’eventualità di congestioni, sulla base di un’analisi ad hoc della situazione secondo l’articolo 18 della legge del 3 gennaio 2003, il quale prevede provvedimenti di sicurezza, si stabilirà quali disposizioni attuare. In virtù del principio summenzionato, eventuali interru- zioni o limitazioni dell’accesso alle capacità di stoccaggio che riguardassero la parte svizzera si applicherebbero parimenti ai consumatori francesi, a pre- scindere dalla loro causa. Benché i fornitori dei consumatori svizzeri summenzionati attualmente non vendano gas naturale in Francia, essi influiscono de facto sul mercato fran- cese sia nell’ambito del trasporto che dello stoccaggio. In virtù delle disposi- zioni del decreto 2006-1034 del 21 agosto 2006, l’accesso a un determinato volume di capacità di stoccaggio può essere garantito a copertura del fabbi- sogno dei consumatori svizzeri interessati, poiché è stato concordato che i fornitori di gas naturale riservino effettivamente tale volume. Di conseguen- za è indispensabile creare condizioni quadro trasparenti nell’ambito del pre- sente Accordo, affinché sia le autorità francesi e svizzere che i fornitori di gas dispongano di dati completi sulle capacità di stoccaggio riservate.
Il fabbisogno determinato dal decreto summenzionato e i dettagli relativi all’attribuzione delle capacità sono illustrati nell’Allegato alla presente let- tera, redatto e approvato dall’Ufficio federale dell’energia e dalla Direction
Garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale. RU 2009
générale de l’énergie et du climat. Il fabbisogno della Svizzera è stato fissato a un valore massimo che corrisponde alla situazione contrattuale attuale e non può essere superato. Per quanto concerne la durata di validità delle precedenti disposizioni e a prescindere dall’evoluzione dei rapporti commerciali tra le imprese coin- volte, per motivi comprensibili non posso garantirle una durata dell’accesso agli impianti di stoccaggio francesi più lunga di quella che il Governo fran- cese può accordare ai suoi consumatori. Le propongo pertanto di fissare fino al 30 settembre 2016 (fine dell’anno gas) il periodo di validità delle presenti disposizioni, a eccezione di quelle concernenti il principio della parità di trattamento dei clienti francesi e sviz- zeri, valide fino al 30 settembre 2030. Le propongo di prorogare le disposi- zioni di sette anni in modo tacito, a partire dal 30 settembre 2016 e 2030, a meno che una delle due Parti denunci prima l’accordo in forma scritta con un preavviso di dodici mesi. Inoltre Le propongo che i rappresentanti dei Ministri francese e svizzero responsabili del dossier energetico verifichino se del caso, su richiesta di una delle due Parti, le disposizioni dell’Allegato e all’occasione le modifichino di comune accordo, qualora ciò risulti necessario. La prego di comunicarmi se il Suo Governo è d’accordo con le disposizioni summenzionate. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiscono un Accordo tra i nostri due Governi. L’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua risposta».
Ho l’onore di informarla che il Governo svizzero ha approvato le disposizioni sum- menzionate nonché quelle contenute nell’Allegato alla presente lettera. Pertanto il presente Accordo entra in vigore il 1° marzo 2009.
Voglia gradire, signor Ministro di Stato, i sensi della mia più alta considerazione.
Moritz Leuenberger Consigliere federale
Garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale. RU 2009
Allegato
1. Beneficiari
Come concordato nello scambio di lettere summenzionato, secondo l’articolo 3 del decreto 2006-1034 i consumatori di gas naturale residenti nella Svizzera francese hanno la precedenza per quanto concerne l’accesso agli impianti di stoccaggio sotterranei francesi. In caso di congestioni nell’approvvigionamento, essi benefice- ranno dello stesso trattamento riservato ai consumatori francesi che ricevono le forniture di gas dalle società pubbliche della Francia orientale. I consumatori svizzeri summenzionati hanno accesso alle capacità di stoccaggio mediante i loro fornitori di gas naturale e diritto alla garanzia di approvvigionamen- to, in virtù degli accordi esistenti già prima dell’apertura dei mercati europei dell’energia.
2. Capacità di stoccaggio di gas naturale necessarie per l’approvvigionamento
dei consumatori svizzeri Le capacità di stoccaggio necessarie per l’approvvigionamento dei consumatori svizzeri sono determinate in base al volume (TWh) e alla quantità di prelievo (GWh/giorno). Questi valori devono essere notificati entro il 1° dicembre di ogni anno dai fornitori di gas naturale svizzeri interessati al Ministro dell’energia francese e al Consigliere federale svizzero responsabile del settore energetico. Queste capacità di stoccaggio corrispondono agli impegni assunti da Gaz de France nei confronti delle sue controparti svizzere GAZNAT S.A (Gaznat) e Gasverbund Mittelland AG (GVM). Esse comprendono sia le capacità di stoccaggio concordate tra Gaznat e Gaz de France, ovvero 1,5 TWh e 37,44 GWh/giorno, sia le capacità di stoccaggio necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di approvvigionamento tra Gaznat e Gaz de France e tra quest’ultima e GVM. I mar- gini di flessibilità di Gaz de France sono pari al 114 %, ovvero 0,609 TWh e Le capacità di stoccaggio di cui nel presente Allegato non devono quindi superare un volume di 3,017 TWh disponibile per il 1° febbraio e una quantità di prelievo rag- giunta entro la stessa data di 47,41 GWh/giorno (dopo il prelievo del 55% del volu- me utile).
3. Procedura per l’acquisto delle capacità di stoccaggio
Le capacità di stoccaggio così definite possono essere acquistate presso il gestore responsabile tramite: – i fornitori di gas che approvvigionano i consumatori svizzeri menzionati nella lettera, purché siano in possesso di un’autorizzazione di fornitura ai sensi del decreto 2004-250 del 19 marzo 2004; oppure – committenti di loro scelta, che devono essere fornitori di gas naturale auto- rizzati in Francia.
Garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale. RU 2009
I fornitori di gas svizzeri informano il Ministro dell’energia francese il Consigliere federale svizzero responsabile del settore energetico circa la modalità di acquisto nonché il committente o i committenti, il volume e la quantità di prelievo che inten- dono concordare. I fornitori di gas che approvvigionano i consumatori svizzeri o i loro committenti si rivolgono al gestore responsabile per ottenere l’accesso allo stoccaggio, secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto 2006-1034 summenzionato. Il Ministro dell’energia francese e il Consigliere federale svizzero responsabile del settore energetico ricevono una copia della domanda. Il regolamento di distribuzione del gestore summenzionato sancisce che l’acquisto di capacità di stoccaggio previsto per l’anno successivo deve essere notificato obbliga- toriamente entro il 1° dicembre.
4. Controllo e rapporto annuale
Nel caso dovesse sopraggiungere un cambiamento, il Consigliere federale svizzero responsabile del settore energetico informa il suo collega francese, entro il 1° feb- braio di ogni anno, in merito alle capacità di stoccaggio necessarie per garantire l’approvvigionamento dei consumatori svizzeri beneficiari, che non devono superare la quantità indicata nel punto 2 del presente Allegato. I fornitori di gas che approvvigionano i consumatori svizzeri o i loro committenti devono presentare un rapporto sull’impiego delle capacità di stoccaggio concordate e trasmetterlo al Ministro dell’energia francese entro il 1° dicembre di ogni anno.
5. Gestione delle congestioni nell’approvvigionamento
Le capacità di stoccaggio disponibili attualmente in Francia sono sufficienti per coprire nei prossimi tre anni tutto il fabbisogno di gas naturale menzionato nell’articolo 3 del decreto 2006-1034. Ogni anno il Ministro dell’energia francese determina il fabbisogno di stoccaggio dei consumatori finali sul territorio francese. Le capacità di stoccaggio sono distri- buite tra i fornitori secondo i loro di diritti di accesso. In base ai regolamenti di distribuzione, queste capacità vengono suddivise tra i diversi siti di stoccaggio sotterranei dei fornitori francesi. Occorre fare una distinzione tra diversi casi. – Nel primo caso, quello della congestione locale, i fornitori che fanno le loro ordinazioni o desiderano riservare capacità di stoccaggio secondo il presente Accordo bilaterale presso uno o più siti saranno riforniti in funzione della loro domanda, ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 del decreto 2006-1034 summenzionato: «Il gestore dell’impianto di stoccaggio sotterraneo riduce le quantità riservate di ogni fornitore in proporzione ai volumi utili riservati, tenendo conto dell’ordine di priorità stabilito per soddisfare il fabbisogno menzionato all’articolo 3». La quantità restante non coperta può essere acquistata presso un altro sito. Le capacità di stoccaggio necessarie per l’approvvigionamento dei consumatori svizzeri possono comunque essere acquistate presso un altro sito, quando la congestione si limita a un sito o ad
Garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale. RU 2009
un gruppo di impianti. Se queste capacità sono acquistate presso un altro sito, occorre che la disponibilità di gas naturale rimanga garantita per i fornitori svizzeri. – Nel secondo caso, quello di una penuria globale congiunturale, i diritti di accesso superano le capacità di stoccaggio materialmente disponibili. Come previsto nell’articolo 9 capoverso 3 del decreto 2006-1034 summenzionato, il Ministro dell’energia prende i provvedimenti di sicurezza atti a ripristinare l’equilibrio tra l’offerta e la domanda di capacità di stoccaggio: »Mediante decreto ministeriale, i diritti dei fornitori vengono ridotti nella misura neces- saria, affinché la somma dei diritti di stoccaggio conferiti in volume utile e in quantità di prelievo corrisponda alle capacità disponibili una volta soddi- sfatto il fabbisogno stabilito secondo il capoverso 1 dell’articolo 3». – Se la congestione è dovuta a un pericolo per la garanzia di approvvigiona- mento di gas naturale della Francia, si applica l’articolo 18 della legge del 3 gennaio 2003, che prevede l’adozione di provvedimenti urgenti da parte dello Stato. In questo caso, può essere convocato a breve termine un vertice tra le autorità francesi e quelle svizzere. In queste situazioni, i consumatori svizzeri e quelli francesi godono di parità di trattamento. Le autorità svizzere e i fornitori di gas svizzeri coinvolti sono informati tempestivamente dal Ministro dell’energia francese circa l’attuazione dei provvedi- menti.
6. Pianificazione degli investimenti nel settore dello stoccaggio del gas naturale e collaborazione tra Francia e Svizzera In Francia, gli investimenti nel settore del gas, compresi quelli per il potenziamento delle capacità di stoccaggio da parte dei fornitori, sono regolati da un piano direttore pluriennale. Le autorità francesi chiederanno a quelle svizzere di partecipare all’elaborazione dei futuri piani direttori e di indicare, in particolare, le domande di capacità di stoccag- gio sotterraneo di gas naturale necessarie per soddisfare il fabbisogno svizzero. Le autorità svizzere possono coinvolgere in questi lavori i fornitori di gas naturale nazionali.