Lexipedia

AS 2009 455

Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2009

Ordinanza dell’UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2009

del 14 gennaio 2009

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 239g dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la somministrazione nel 2009 di vaccino inattivato contro la malattia della lingua blu, del sierotipo 8, agli animali ricettivi.

Art. 2 Animali da vaccinare 1 I bovini e gli ovini devono essere vaccinati in tutta la Svizzera entro il 31 maggio 2009.

2 Non devono essere vaccinati:

a. gli animali di età inferiore a tre mesi; b. gli animali macellati ad un’età non superiore a sei mesi; c. i bovini macellati nei due mesi successivi alla data della prima vaccinazione; d. gli ovini macellati nel mese successivo alla data della vaccinazione.

3 Per gli animali seguenti la vaccinazione è facoltativa:

a. i caprini; b. i camelidi; c. i ruminanti tenuti in uno zoo o in un parco di animali; d. i ruminanti selvatici tenuti in parchi; e. i bovini e gli ovini che raggiungono l’età di vaccinazione soltanto dopo la vaccinazione dell’effettivo. 4 Chi intende fare vaccinare i suoi animali a titolo volontario deve informarne il veterinario cantonale competente.

RS 916.401.348.2 1 RS 916.401

2008-2551 455

Vaccinazione contro la malattia della lingua blu nel 2009 RU 2009

Art. 3 Vaccino e somministrazione

1 Per la vaccinazione viene utilizzato il preparato BTVPUR AlSapTM8 di Merial,

distribuito da Biokema SA. Per le vaccinazioni facoltative secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettere a–d può essere impiegato anche il preparato Bovilis® BTV8 di Intervet, distribuito da Veterinaria SA. 2 La dose standard è somministrata agli animali sani a partire dall’età di tre mesi.

3 L’ago della siringa deve essere sostituito almeno tra la vaccinazione di effettivi diversi. 4 La somministrazione deve inoltre avvenire secondo le indicazioni del fabbricante.

Art. 4 Termini d’attesa Dopo la vaccinazione non vi è alcun termine d’attesa per l’utilizzazione di carne e latte.

Art. 5 Immunità vaccinica

1 L’immunizzazione primaria viene raggiunta:

a. nel caso di bovini, caprini e camelidi: dopo due iniezioni effettuate a distanza di 3–8 settimane l’una dall’altra; b. nel caso degli ovini: dopo un’unica iniezione.

2 Bovini, ovini, caprini e camelidi sono considerati vaccinati se:

a. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2008 e il 31 maggio 2009; b. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2008 e sono stati rivaccinati una volta nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2009; o c. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria facoltativa dopo il 31 maggio 2009.

Art. 6 Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni

1 L’attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni è disciplinata nell’allegato.

2 L’ottenimento di dosi di vaccino in quantità maggiori di quella attribuita è subor- dinato all’autorizzazione dell’UFV.

Art. 7 Responsabilità 1 L’UFV realizza strumenti elettronici che consentono di registrare le informazioni necessarie all’esecuzione delle vaccinazioni e le conferme di vaccinazione nel sistema informatico centrale (SISVet).

Vaccinazione contro la malattia della lingua blu nel 2009 RU 2009

2 I veterinari cantonali sono responsabili dell’esecuzione delle vaccinazioni. Asse- gnano segnatamente i mandati ai veterinari vaccinatori e sono responsabili della distribuzione dei vaccini e della registrazione delle conferme di vaccinazione. 3 I distributori provvedono affinché i vaccini siano immagazzinati in modo appro- priato e forniti entro il termine convenuto ai destinatari indicati dai veterinari can- tonali. 4 I veterinari vaccinatori sono responsabili della somministrazione a regola d’arte dei vaccini.

Art. 8 Conferma e registrazione 1 I veterinari vaccinatori confermano la conclusione delle vaccinazioni indicando negli elenchi degli effettivi il numero degli animali vaccinati e le date di esecuzione delle vaccinazioni. Gli elenchi degli effettivi sono scaricabili da Internet oppure possono essere richiesti al veterinario cantonale. 2 Negli elenchi degli effettivi i bovini sono registrati singolarmente, con l’indica- zione aggiornata dello status vaccinale. Le vaccinazioni effettuate devono essere annotate in tali elenchi.

3 Se durante l’immunizzazione primaria i bovini vaccinati una volta lasciano

l’effettivo prima della seconda iniezione, occorre indicare nel certificato d’accom- pagnamento la data della prima vaccinazione.

4 I dati sono registrati nel SISVet. La registrazione è effettuata:

a. dai veterinari vaccinatori tramite Internet; b. dagli uffici cantonali di veterinaria; o c. dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2009.

14 gennaio 2009 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Vaccinazione contro la malattia della lingua blu nel 2009 RU 2009

Allegato (art. 6)

Attribuzione delle dosi di vaccino

Ufficio veterinario Numero di dosi di vaccino Numero di flaconi

50 ml 100 ml

AG 131 000 524 1 048 BE 436 000 1 744 3 488 BL 39 000 156 312 BS 1 000 4 8 FL 11 000 44 88 FR 170 000 680 1 360 GE 6 000 24 48 GL 19 000 76 152 GR 164 000 656 1 312 JU 74 000 296 592 LU 192 000 768 1 536 NE 48 000 192 384 SG 212 000 848 1 696 SH 22 000 88 176 SO 59 000 236 472 TG 106 000 424 848 TI 52 000 208 416 Cantoni primitivi 149 000 596 1 192 VD 153 000 612 1 224 VS 113 000 452 904 ZG 30 000 120 240 ZH 134 000 536 1 072

Totale 2 380 000 9 520 19 040

Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2009 | Lexipedia | Lexipedia