AS 2009 5129
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare la doppia imposizione di imprese di navigazione aerea internazionale
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare la doppia imposizione di imprese di navigazione aerea internazionale
Concluso il 1° giugno 2007 Entrato in vigore con scambio di note l'8 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione di imprese di navigazione aerea internazionale, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione: a) il termine «Cile» designa la Repubblica del Cile; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; c) le espressioni «uno Stato contraente» o «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Cile o la Svizzera; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società o tutte le altre associazioni di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; f) l’espressione «impresa di uno Stato contraente» designa un’impresa esercita- ta da un residente di uno Stato contraente; g) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato mediante un aeromobile esercitato da un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; h) l’espressione «autorità competente» designa: i) per quanto concerne il Cile, il Ministero delle finanze o il suo rappre- sentante autorizzato, e (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
RS 0.672.924.55
1 Traduzione dal testo originale francese (RO 2009 5129).
2007-1411 5129
Doppia imposizione di imprese di navigazione aerea interanzioanle. RU 2009 Acc. con il Cile
2. Per l’applicazione dell’Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui l’Accordo è applicato conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto dell’Accordo, ritenuto che il senso attribuito a queste espres- sioni dalla legislazione tributaria di questo Stato prevale sul senso loro attribuito da altre leggi di questo Stato.
Art. 2 Residenza 1. Ai fini del presente Accordo, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sede della sua direzione, del luogo della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga e compren- de pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una
persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è conside- rata come residente ai fini del presente Accordo solo se e nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti ne convengano nel quadro di una proce- dura amichevole.
Art. 3 Utili derivanti dall’esercizio di aeromobili 1. Gli utili di un’impresa derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili è imponibile soltanto nello Stato di cui l’impresa è residente.
Doppia imposizione di imprese di navigazione aerea interanzioanle. RU 2009 Acc. con il Cile
2. Ai sensi del presente articolo, l’espressione «esercizio di aeromobili» comprede: a) il noleggio o la locazione di aeromobili senza equipaggio, b) la locazione di container ed equipaggiamenti simili, se questo noleggio o locazione è accessorio all’esercizio d’aeromobili in traffico internazionale. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 4 Patrimonio Il patrimonio di un’impresa derivante dall’esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili e da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato di cui l’impresa è residente.
Art. 5 Procedura amichevole 1. Gli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. 2. Le autorità competenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi del paragrafo precedente.
Art. 6 Entrata in vigore I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiute le esigenze legali interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entra in vigore quando sarà stata ricevuta l’ultima di queste notificazioni e dopo il 1° gennaio 2006 sarà applicato come segue: a) per quanto concerne il Cile: i) con riferimento alle imposte sul reddito conseguito e su importi pagati o accreditati, messi a disposizione o computati come spese il, o dopo il, 1° gennaio 2006, e ii) con riferimento alle imposte sul patrimonio, a condizione che tali impo- ste vengano introdotte dal Cile dopo la firma del presente Accordo, pre- levate sul patrimonio posseduto il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno suc- cessivo a quello dell’introduzione di questa imposta; e b) per quanto concerne la Svizzera: con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio 2006.
Doppia imposizione di imprese di navigazione aerea interanzioanle. RU 2009 Acc. con il Cile
Art. 7 Disdetta Il presente Accordo rimarrà in vigore finché non sarà denunciato da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l’Accordo per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno civile. In tal caso l’Accordo cesserà di essere applicabile: a) per quanto concerne il Cile: i) con riferimento alle imposte sul reddito conseguito e su importi pagati o accreditati, messi a disposizione o computati come spese il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile che segue la disdetta, e ii) con riferimento alle imposte sul patrimonio, a condizione che tali impo- ste vengano introdotte dal Cile dopo la firma del presente Accordo, pre- levate sul patrimonio posseduto il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno suc- cessivo a quello dell’introduzione di questa imposta; e b) per quanto concerne la Svizzera: alle imposte su reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile che segue la disdetta.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Berna, il 1° gennaio 2007, nelle lingue francese, spa- gnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’inter- pretazione fra il testo francese e quello spagnolo, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica del Cile Micheline Calmy-Rey Alejandro Foxley Rioseco