AS 2009 5183
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 30 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) è modificata come segue:
Art. 4 Abrogato
Art. 34d cpv. 2 2 I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie dome- stiche devono essere versati in ogni caso. Lo stesso vale per il salario delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore arti- stico.
Art. 130 cpv. 1 1 I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di compensazione: a. compiti inerenti all’assicurazione sociale; b. compiti che servono alla previdenza professionale e sociale; c. compiti che servono alla formazione e al perfezionamento professionale; oppure d. ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici.
1 RS 831.101
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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2009
Art. 132 cpv. 1
1 Le casse di compensazione ricevono un’indennità per l’adempimento dei compiti
loro assegnati. Per coprire le spese di amministrazione derivanti dall’adempimento di tali compiti non possono essere impiegati né i contributi per le spese di ammini- strazione né i sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compen- sazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti secondo l’articolo 69 LAVS.
Art. 158 Sussidi del Fondo di compensazione per le spese di amministrazione delle casse di compensazione 1 Alle casse di compensazione sono accordati sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2 Su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità, il Dipartimento stabilisce le condizioni del diritto ai sussidi e le modalità di calcolo dei medesimi.
Art. 158bis Sussidi del Fondo di compensazione per i calcoli anticipati della rendita di vecchiaia, per l’incasso e per le procedure di risarcimento del danno 1 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione: a. 110 franchi per ogni calcolo anticipato della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 58; b. 80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell’articolo 88 della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF); c. 700 franchi per ogni richiesta di risarcimento del danno secondo l’arti- colo 52 capoverso 1 LAVS fatta valere nei confronti di uno o più datori di lavoro tenuti al risarcimento; l’indennità non è versata per i casi risolti mediante transazione. 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell’esecuzione e del controllo.
Art. 211quater Indennità per spese di esecuzione irrecuperabili 1 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conforme- mente all’articolo 68 LEF3 se il debitore non le paga ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.
2 RS 281.1 3 RS 281.1
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2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell’esecuzione e del controllo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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