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AS 2009 5949

Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

del 19 dicembre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 84 della Costituzione federale1; in esecuzione dell’accordo del 21 giugno 19992 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 giugno 20073, decreta:

Art. 1 Scopo 1 Per proteggere la regione alpina, il traffico merci pesante attraverso le Alpi è trasferito in modo sostenibile dalla strada alla ferrovia. 2 Il rapporto tra i diversi mezzi di trasporto del traffico merci pesante attraverso le Alpi deve essere equilibrato dal punto di vista ecologico e corrispondere alle esi- genze dell’economia.

Art. 2 Campo di applicazione La presente legge si applica a tutti i mezzi di trasporto per quanto influiscano sul traffico merci pesante attraverso le Alpi.

Art. 3 Obiettivo del trasferimento 1 Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi sulle strade di transito nella regione alpina (art. 2 della LF del 17 giu. 19944 concernente il transito stradale nella regione alpina) l’obiettivo da raggiungere è di al massimo 650 000 viaggi annui. 2 L’obiettivo deve essere conseguito al più tardi due anni dopo l’avvio dell’esercizio della galleria di base del San Gottardo. 3 L’obiettivo deve essere rispettato in maniera duratura e può essere superato sol- tanto in singoli anni caratterizzati da uno sviluppo dell’economia e del traffico particolarmente forte. 4 A partire dal 2011 si applica l’obiettivo intermedio di al massimo 1 000 000 di viaggi annui.

RS 740.1

2007-0628 5949

Legge sul trasferimento del traffico merci RU 2009

Art. 4 Valutazione e gestione del processo di trasferimento 1 Il Consiglio federale verifica periodicamente l’efficacia della legge e adotta tempe- stivamente tutte le misure di sua competenza necessarie all’adempimento dello scopo e al conseguimento dell’obiettivo del trasferimento. 2 Presenta ogni due anni un rapporto all’Assemblea federale. Nel rapporto formula proposte in relazione a obiettivi intermedi e misure.

3 Le misure devono essere proporzionate, conformi al mercato sul lungo periodo e

non discriminatorie.

Art. 5 Aumento temporaneo della tassa complessiva di transito per un viaggio attraverso le Alpi 1 Il Consiglio federale può, per un periodo di sei mesi, aumentare di al massimo il 12,5 per cento l’aliquota massima della tassa complessiva di transito dovuta dagli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per un viaggio attraverso le Alpi qualora, malgrado i prezzi ferroviari competitivi praticati dalle imprese ferroviarie, il tasso medio di uso delle capacità relative all’offerta ferroviaria nel trasporto di merci attraverso le Alpi sia inferiore al 66 per cento per un periodo di dieci settimane. 2 Il Consiglio federale può prolungare una volta di sei mesi la durata di validità dell’aliquota massima. 3 Nei cinque anni successivi a un aumento dell’aliquota massima, il Consiglio fede- rale può aumentarla solo una volta, al più presto: a. dodici mesi dopo la scadenza di una durata di validità di sei mesi; b. 18 mesi dopo la scadenza di una durata di validità di dodici mesi.

Art. 6 Borsa dei transiti alpini 1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti una borsa dei transiti alpini coordinata con l’estero. Ai fini dell’attuazione sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge con il relativo messaggio. 2 Tali trattati ed eventuali altri accordi devono essere idonei a conseguire lo scopo e l’obiettivo del trasferimento. Sono esclusi in particolare gli allentamenti del divieto di circolare la domenica e la notte e gli aumenti del peso massimo autorizzato dei veicoli a motore. 3 Nella borsa dei transiti alpini sono venduti all’asta, in modo non discriminatorio e secondo i principi dell’economia di mercato, singoli diritti di transito attraverso le Alpi per autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci (diritti di transito). 4 Dopo l’istituzione della borsa dei transiti alpini possono attraversare le Alpi sulle strade di transito soltanto gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, imma- tricolati in Svizzera o all’estero, che dispongono del relativo diritto di transito. 5 Il Consiglio federale stabilisce il numero di diritti di transito per ogni singolo anno. A tale scopo si basa sull’obiettivo del trasferimento.

Legge sul trasferimento del traffico merci RU 2009

6 Il Consiglio federale stabilisce eccezioni in particolare nell’interesse del traffico merci pesante regionale attraverso le Alpi.

Art. 7 Utilizzazione dei proventi netti della borsa dei transiti alpini I proventi netti della borsa dei transiti alpini sono utilizzati in particolare per le misure destinate a conseguire l’obiettivo del trasferimento.

Art. 8 Promovimento del trasporto di merci per ferrovia 1 Per il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adot- tare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato su lunghe distanze. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci. 2 L’importo dell’indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno.

3 Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso solo a titolo complementare rispetto al traffico combinato non accompagnato.

Art. 9 Esecuzione Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della presente legge. Può delegare interamente o in parte l’esercizio della borsa dei transiti alpini ai Cantoni o a orga- nizzazioni private.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione La legge dell’8 ottobre 19995 sul trasferimento del traffico è abrogata.

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

5 RU 2000 2864

Legge sul trasferimento del traffico merci RU 2009

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2009 215

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