AS 2009 6337
Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica
Modifica del 18 novembre 2009
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:
I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 11 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 18 capoverso 1 lettere b–d, 23, 23a, 24a e 33a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica (ordinanza sull'agricoltura biologica), d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno,
Art. 3 Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di derrate alimentari 1 Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuato il vino, possono essere utilizzati: a. prodotti e sostanze di cui all’allegato 3 parti A, B e D; b. preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari; gli enzimi destinati ad essere utilizzati come additivi alimentari devono essere inclusi nell’allegato 3 parte A; c. prodotti e sostanze di cui all’allegato 3 numero 24 lettere a e d dell’ordi- nanza del DFI del 23 novembre 20053 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), che all’articolo 6 capoverso 8 lettera a OCDerr vengono definiti «aromi naturali», «sostanze aromatiche naturali» o «estratti di aromi»; d. acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come com- ponenti di base), generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari;
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e. minerali, compresi oligoelementi, vitamine, amminoacidi e micronutrienti, unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono con- tenute è prescritta dalla legge. 2 Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: a. gli additivi alimentari ai sensi dell’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici sono evidenziati con un asterisco, sono considerati ingredienti di ori- gine agricola; b. preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b–e e sostanze di cui all’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola. 3 Sono fatte salve le disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari.
Art. 3a Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di lievito 1 Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzate le seguenti sostanze: a. sostanze di cui all’allegato 3 parte C; b. prodotti e sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e d. 2 Per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autoli- sato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.
Art. 4d Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti per l’agricoltura biologica sono enumerati all’allegato 11.
Art. 16a cpv. 1 lett. b Il certificato di controllo è rilasciato: b. dall’autorità o dall’ente di certificazione dell’esportatore nel Paese d’origine per importazioni di cui agli articoli 23a e 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
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II
1 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
3 La presente ordinanza è integrata con un nuovo allegato 11 secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
18 novembre 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
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Allegato 3 (art. 3)
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate e di lievito e prodotti a base di lievito
Parte A: Additivi alimentari, compresi i supporti Tabella Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d’uso secondo l’ordinanza del 23 novembre 20054 sugli additivi. Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti
Codice Denominazione Preparazione di derrate alimentari Condizioni specifiche
di origine di origine vegetale animale
E 153 Carbone vegetale X Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier E 160b* Annatto, bissina, X Formaggi Red Leicester, norbissina Double-Gloucester, Cheddar Mimolette E 170 Carbonato di calcio X X Escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti E 220 Anidride solforosa X X In vini di frutta (*) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e oppure il sidro di pere) o nell’idromele: 50 mg (**) E 224 Metabisolfito X X Per il sidro di mele e il di potassio sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg (**) (*) In questo contesto, per «vino di frutta» si intende vino ottenuto da frutta diversa dall’uva. (**) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO2.
4 RS 817.022.31
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Codice Denominazione Preparazione di derrate alimentari Condizioni specifiche
di origine di origine vegetale animale
E 250 Nitrito di sodio X Prodotti a base di carne: oppure Per E 250: tenore massimo E 252 Nitrato di potassio X indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg Per E 252: tenore massimo indicativo espresso in NaNO3: 80 mg/kg Per E 250: tenore massimo residuo espresso in NaNO2:
50 mg/kg
Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO3:
50 mg/kg
E 270 Acido lattico X X E 290 Biossido di carbonio X X E 296 Acido malico X E 300 Acido ascorbico X X Prodotti a base di carne (1) E 301 Ascorbato di sodio X Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati E 306* Estratti ricchi X X Antiossidante per grassi e di tocoferolo oli E 322* Lecitine X X Prodotti lattiero-caseari (1) E 325 Lattato di sodio X Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne E 330 Acido citrico X E 331 Citrati di sodio X E 333 Citrati di calcio X E 334 Acido tartarico [L(+)–] X E 335 Tartrati di sodio X E 336 Tartrati di potassio X E 341 (i) Fosfato monocalcico X Agente lievitante E 400 Acido alginico X X Prodotti lattiero-caseari (1) E 401 Alginato di sodio X X Prodotti lattiero-caseari (1) E 402 Alginato di potassio X X Prodotti lattiero-caseari (1) E 406 Agar-agar X X Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne (1) E 407 Carragenina X X Prodotti lattiero-caseari (1) E 410* Farina di semi di carrube X X E 412* Gomma di guar X X E 414* Gomma arabica X X E 415 Gomma di xantano X X E 422 Glicerolo X Per estratti vegetali
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Codice Denominazione Preparazione di derrate alimentari Condizioni specifiche
di origine di origine vegetale animale
E 440* (i) Pectina X X Prodotti lattiero-caseari (1) E 464 Idrossipropilmetil- X X Materiale da incapsula- cellulosa mento per capsule E 500 Carbonati di sodio X X «Dulce de leche», burro di panna acida e formaggio di latte acido (1) E 501 Carbonati di potassio X E 503 Carbonati di ammonio X E 504 Carbonati di magnesio X E 509 Cloruro di calcio X Coagulante del latte E 516 Solfato di calcio X Supporto E 524 Idrossido di sodio X Trattamento superficiale di prodotti di panetteria («Laugengebäck») E 551 Biossido di silicio X Antiagglomerante per erbe e spezie E 553b Talco X X Agente di rivestimento per prodotti a base di carne E 938 Argon X X E 939 Elio X X E 941 Azoto X X E 948 Ossigeno X X
* Questi additivi sono considerati ingredienti di origine agricola. (1) La limitazione vale unicamente per i prodotti animali.
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Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente B.1. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Tabella Sostanze ausiliarie ammesse
Denominazione Preparazione di derrate alimentari Condizioni specifiche
di origine di origine vegetale animale
Acqua X X Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20055 concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale
Cloruro di calcio X Coagulante Carbonato di calcio X Idrossido di calcio X Solfato di calcio X Coagulante Cloruro di magnesio (o nigari) X Coagulante Carbonati di potassio X Essiccazione dell’uva Carbonati di sodio X Produzione di zucchero/i Acido lattico X Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia Acido citrico X X Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (1) Produzione di olio e idrolisi dell’amido Idrossido di sodio X Produzione di zucchero/i Produzione di olio di semi di colza (Brassica spp) Acido solforico X X Produzione di gelatina (1) Produzione di zucchero/i (2) Acido cloridrico X Produzione di gelatina Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edamer, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas Idrossido di ammonio X Produzione di gelatina Perossido di idrogeno X Produzione di gelatina
5 RS 817.022.102
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Denominazione Preparazione di derrate alimentari Condizioni specifiche
di origine di origine vegetale animale
Biossido di carbonio X X Azoto X X Etanolo X X Solvente Acido tannico X Ausiliare di filtrazione Albumina d’uovo X Caseina X Gelatina X Colla di pesce X Oli vegetali X X Lubrificante, distaccante o antischiumogeno Biossido di silicio in gel X o in soluzione colloidale Carbone attivato X Talco X Nel rispetto dei criteri di purez- za specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b Bentonite X X Addensante per idromele (1) Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 558 Caolino X Nel rispetto dei criteri di purez- za specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 559 Cellulosa X X Produzione di gelatina (1) Terra di diatomee X X Produzione di gelatina (1) Perlite X X Produzione di gelatina (1) Gusci di nocciole X Farina di riso X Cera d’api X Distaccante Cera Carnauba X Distaccante
(1) La limitazione vale unicamente per i prodotti animali. (2) La limitazione vale unicamente per i prodotti vegetali.
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B.2. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Legno, trucioli e segatura di legname Produzione di fumo per l’affumicatura non trattato Colle di origine naturale Etichettatura delle forme di formaggio Coloranti naturali secondo Colorazione dei gusci delle uova l’articolo 75 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20056 sulle derrate alimentari di origine animale Gommalacca Agente di rivestimento per uova Silicati di calcio e di magnesio Agente di rivestimento per uova Cenere Trattamento della crosta del formaggio Grassi animali naturali Agente di rivestimento per uova Coloranti generalmente ammessi Designazione di uova, carne e formaggio dalla normativa in materia di derrate alimentari
Parte C: Sostanze ausiliarie per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito Tabella Sostanze ausiliarie ammesse
Denominazione Lievito primario Preparazio- Condizioni specifiche ni/formulazioni di lievito
Cloruro di calcio X Biossido di carbonio X X Acido citrico X Regolatore di acidità nella produzione di lievito Acido lattico X Regolatore di acidità nella produzione di lievito Azoto X X Ossigeno X X Fecola di patate X X Per la filtrazione Carbonati di sodio X X Regolatore di acidità Oli vegetali X X Lubrificante, distaccante o antischiumogeno
6 RS 817.022.108
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Parte D: Ingredienti non biologici di origine agricola, comprese le piante selvatiche raccolte, che non rispondono alle esigenze stabilite nell’ordinanza sull’agricoltura biologica D.1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante trasformazione: D.1.1. Frutti e semi commestibili Ghiande (Quercus spp.) Noci di cola (Cola acuminata) Uva spina (Ribes crispa L.) Frutti della passione (Passiflora edulis) Lamponi essiccati (Rubus idaeus L.) Ribes rosso essiccato (Ribes rubrum L.)
D.1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili Pepe del Perù (Schinus molle L.) Semi di rafano (Armoracia rusticana) Alpinia o galanga minore (Alpinia officinarum) Fiori di cartamo (Cartamus tinctoris) Crescione acquatico (Nasturtium officinale)
D.1.3. Prodotti vari Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici.
D.2. Prodotti vegetali D.2.1. Grassi ed oli, raffinati o meno ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da: Cacao (Theobroma cacao) Cocco (Cocos nucifera) Olivo (Olea europea) Girasole (Helianthus annuus) Palma (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Cartamo (Carthamus tinctorius) Sesamo (Sesamum indicum) Soia (Glycine max)
D.2.2. Zuccheri, amidi, e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi Fruttosio Cialde di riso Sfoglie di pane azzimo Amido di riso e granoturco ceroso, chimicamente non modificato
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D.2.3. Prodotti vari Proteina di piselli (Pisum ssp.) Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero Kirsch, preparato a base di frutti e aromi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c
D.3. Prodotti animali Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell’acquacoltura, autorizzati nella prepara- zione di prodotti alimentari non biologici. Gelatina Siero di latte disidratato Budella
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Allegato 4 (art. 4)
Elenco dei Paesi
Argentina, punti 3–7
3. Prescrizioni in materia di produzione: Ley 25 127 sobre «Producción ecoló-
gica, biológica y orgánica»
4. Autorità competente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria SENASA, www.senasa.gov.ar
5. Enti di certificazione:
– Food Safety S.A., www.foodsafety.com.ar – Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos A- gropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com – Letis S.A., www.letis.com.ar – Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar
6. Ente che rilascia il certificato di controllo: vedi il precedente punto 5.
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.
Australia, punti 3–7
3. Prescrizioni in materia di produzione: National standard for organic and
bio-dynamic produce
4. Autorità competente: Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS),
www.aqis.gov.au
5. Enti di certificazione:
– AUS-QUAL Pty Ltd., www.ausqual.com.au – Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au – Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au – Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au – National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au – Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au
6. Ente che rilascia il certificato di controllo: vedi il precedente punto 5.
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.
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Costa Rica, punti 3–7
3. Prescrizioni in materia di produzione: Reglamento sobre la agricultura
orgánica
4. Autorità competente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
5. Enti di certificazione:
– BCS Öko-Garantie, www.bcs-oeko.com – Eco-LOGICA, www.eco-logica.com
6. Ente che rilascia il certificato di controllo: Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2011.
Stati membri della CE, punti 3–7
3. Prescrizioni in materia di produzione: Regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio, del 28 giugno 2007
4. Autorità competente: European Commission, Agriculture Directorate-Gene-
ral, Unit B3
5. Enti di certificazione:
servizi o autorità di controllo previsti dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.
6. Certificato di controllo: non è necessario alcun certificato di controllo.
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.
India, punti 3–7
3. Prescrizioni in materia di produzione: National Programme for Organic
Production
4. Autorità competente: Agricultural and Processed Food Export Development
Authority (APEDA), www.apeda.com/organic
5. Enti di certificazione:
– Aditi Organic Certifications Pvt., Ltd., www.aditicert.net – APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in – Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd., www.bureauveritas.co.in – Control Union Certification, www.controlunion.com – Ecocert India Pvt. Ltd., www.ecocert.in – Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in – IMO Control Pvt. Ltd., www.imo.ch – Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org – ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Products), www.iscoporganiccertification.com
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– Lacon Quality Certification Pvt. Ltd., www.laconindia.com – Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com – OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd., www.onecertasia.in – Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp – SGS India Pvt. Ltd., www.in.sgs.com – Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm – Vedic Organic Certification Agency, www.vediccertification.com
6. Ente che rilascia il certificato di controllo: vedi il precedente punto 5.
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2014.
Israele, punti 3–7
3. Prescrizioni in materia di produzione: National Standard for organically
grown plants and their products
4. Autorità competente: Plant Protection and Inspection Services (PPIS),
www.ppis.moag.gov.il
5. Enti di certificazione:
– Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il – IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il – Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il – Secal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il
6. Ente che rilascia il certificato di controllo: vedi il precedente punto 5.
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.
Nuova Zelanda, punti 3–7
3. Prescrizioni in materia di produzione: NZFSA Technical Rules for Organic
Production
4. Autorità competente: New Zealand Food Safety Authority (NZFSA),
www.nzfsa.govt.nz/organics/
5. Enti di certificazione:
– AsureQuality, www.organiccertification.co.nz – BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz
6. Ente che rilascia il certificato di controllo: Ministry of Agriculture and
Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).
7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2011.
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Allegato 9 (art. 16c e 16f)
Parte A punto 2
… 2. Importazione secondo: Ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo
23 (Elenco dei Paesi) □
Ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo
24 (Autorizzazione particolare) □
Ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23a (Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti) □
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Allegato 11 (art. 4d)
Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti
Attualmente non vi sono registrazioni.
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