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AS 2009 6497

Ordinanza sul tiro fuori del servizio

Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)

Modifica del 27 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. c n. 3 e 2

1 Le armi d’ordinanza sono consegnate:

c. come arma non personale in prestito:

3. fucile d’assalto 90, alle società di tiro, per i loro membri stranieri con

permesso di domicilio; 2 Le persone di cui al capoverso 1 lettera b numeri 2 e 3 che non sono o non sono più incorporate nell’esercito ricevono l’arma personale in prestito se presentano un permesso d’acquisto di armi valido giusta l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 19972 sulle armi.

Art. 6 Cessione in proprietà di armi in prestito

1 Chi detiene da almeno sei anni un fucile d’assalto 57 come arma personale in

prestito può diventarne proprietario. 2 Le disposizioni di cui all’articolo 11 capoversi 1 lettere c e d, 2 lettera a e 3 nonché agli articoli 14 e 15 dell’ordinanza del 5 dicembre 20033 sull’equipaggiamento personale dei militari sono applicabili per analogia.

Art. 53a Provvedimenti contro i detentori di un’arma in prestito 1 Se vi sono segni o indizi che un detentore di un’arma in prestito possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma, il comandante di circondario ordina il ritiro cautelativo dell’arma in prestito. Egli può incaricare il corpo di polizia cantonale di ritirare, alla sua attenzione, l’arma.