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AS 2009 6733

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)

Modifica del 2 dicembre 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:

I L’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20031 sul tiro fuori del servizio è modifi- cata come segue:

Art. 38 cpv. 2 lett. a

2 È istruito alla pertinente arma chi:

a. ha prestato almeno 45 giorni in una scuola reclute o 35 giorni in un servizio d’istruzione di base per aspiranti quadri e quadri equipaggiato con il fucile d’assalto 90 o la pistola 75;

Art. 43 Abrogato

Art. 45 cpv. 6 6 Gli ex militari e i membri delle società di tiro non incorporati nell’esercito di cui agli articoli 42 lettera b e 44 lettera b ricevono l’arma personale in prestito se presen- tano un permesso d’acquisto di armi valido giusta l’articolo 8 capoverso 1 della legge sulle armi del 20 giugno 19972.

Art. 50 cpv. 1 1 Le società di tiro riconosciute possono ottenere un fucile d’assalto 90 in prestito per i tiratori stranieri autorizzati in possesso di un permesso di domicilio. Lo stra- niero deve produrre il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capoverso 1 e presen- tare un permesso d’acquisto di armi valido giusta l’articolo 8 capoverso 1 della legge sulle armi del 20 giugno 19973.

2009-2700 6733

Ordinanza del DDPS sul tiro RU 2009

Art. 51 cpv. 2 e 3 2 È consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori un fucile d’assalto in prestito soltanto se privo dell’otturatore. 3 Non è consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori alla pistola le pistole in prestito.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 dicembre 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

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