AS 2009 6735
Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS)
Modifica del 2 dicembre 2009
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «comando di circondario» è sostituita con «comandante di circondario».
Art. 35 Ritiro cautelativo dell’arma personale o dell’arma in prestito 1 Se l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelativo, l’organo che ha proceduto al ritiro la consegna senza indugio a un centro logistico o un punto di ristabilimento della BLEs.
2 L’organo che ha proceduto al ritiro informa senza indugio in merito al ritiro:
a. il comandante di circondario; b. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
3 Per il ritiro cautelativo non è riscossa alcuna tassa.
Art. 35a Deposito cautelativo dell’arma personale o dell’arma in prestito 1 Se l’arma personale o l’arma in prestito è stata depositata a titolo cautelativo, l’organo ricevente rileva l’identità della persona che consegna l’arma e si fa confer- mare per scritto i motivi del deposito dell’arma. Se l’arma è stata depositata presso la polizia, essa la consegna senza indugio a un centro logistico o un punto di ristabi- limento della BLEs.
2 L’organo ricevente informa senza indugio in merito al deposito:
a. il militare interessato; b. il comandante di circondario; c. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
1 RS 514.101
2009-2699 6735
Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS RU 2009
3 Per il deposito cautelativo non è riscossa alcuna tassa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 dicembre 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
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