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AS 2010 1659

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS)

del 14 aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni; visti gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale; visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la costituzione e la gestione di un registro centrale e automatizzato degli incidenti stradali, composto di: a. un sottoregistro per la rilevazione degli incidenti stradali (registro di rileva- zione); b. un sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali (registro di valuta- zione).

Art. 2 Scopo del registro degli incidenti stradali

1 Il registro di rilevazione serve:

a. a registrare e archiviare i dati raccolti in relazione agli incidenti stradali rile- vati dalla polizia; b. come strumento di supporto per le autorità notificanti nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali contro conducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali; c. come fonte di dati per il registro di valutazione.

RS 741.57

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2 Il registro di valutazione serve a:

a. reperire, analizzare e risanare i tratti pericolosi e a rischio d’incidente; b. studiare le cause degli incidenti, con riferimento particolare ai fattori d’influ- enza «essere umano», «veicolo» e «infrastruttura»; c. allestire la statistica degli incidenti stradali; d. preparare, eseguire e verificare misure volte a migliorare la sicurezza stra- dale.

Art. 3 Autorità partecipanti e competenze 1 Il registro di rilevazione è tenuto dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni.

2 Il registro di valutazione è tenuto dall’USTRA.

3 L’USTRA assegna, modifica e revoca i diritti di accesso al registro di rilevazione e al registro di valutazione. 4 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione è competente per:

a. la gestione tecnica, la revisione e la manutenzione del registro degli incidenti stradali; b. l’attuazione tecnica e l’amministrazione dei diritti di accesso; c. il collegamento tecnico con dati contenuti in altri registri; e d. l’osservanza dei requisiti sulla sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 4 Rettifica dei dati 1 L’autorità che inserisce i dati nel registro di rilevazione è responsabile della loro correttezza e completezza. Se sono constatati dati incompleti o errati, essa provvede al loro completamento, alla loro rettifica o alla loro distruzione. 2 L’USTRA verifica la completezza e l’attendibilità dei dati inseriti nel registro di valutazione. In caso di dati incompleti o non attendibili, ne dispone il completa- mento, la rettifica o la distruzione.

Art. 5 Comunicazione di dati a terzi 1 Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l’USTRA mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica e dell’Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni, in forma anonimizzata, i dati di cui detti uffici necessi- tano per adempiere i loro compiti legali. 2 Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l’USTRA può mettere i dati anonimizzati a disposizione delle autorità, delle organizzazioni e dei privati che li richiedono per valutazioni proprie. A tal fine, può attribuire agli interessati diritti di accesso ai dati contenuti nel registro di valutazione.

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3 I dati annuali anonimizzati sono messi a disposizione di terzi soltanto una volta pubblicati nella statistica svizzera degli incidenti stradali. 4 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è disciplinata dalle disposi- zioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, dell’ordi- nanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale e dell’ordinanza del 30 giugno

19936 sulle rilevazioni statistiche.

Art. 6 Provvedimenti tecnici e organizzativi 1 I servizi con diritto di accesso al registro degli incidenti stradali adottano i provve- dimenti tecnici e organizzativi necessari affinché i loro dati siano protetti dalla perdita e da qualsiasi trattamento e consultazione illeciti come pure dalla sottrazione. L’USTRA provvede affinché i dati comunicati secondo l’articolo 5 capoverso 2 non permettano di risalire all’identità delle persone coinvolte in un incidente. 2 Per garantire la sicurezza dei dati, i servizi con diritto di accesso al registro degli incidenti stradali osservano le disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e quelle della sezione riguar- dante la sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 20038 sull’infor- matica nell’Amministrazione federale. 3 Nell’ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno effettuato operazioni, nonché la data e il genere delle operazioni effettuate.

4 L’USTRA emana un regolamento sul trattamento dei dati nel quale disciplina in

particolare la costituzione, l’organizzazione e la gestione del registro degli incidenti stradali.

Art. 7 Statistica degli incidenti stradali L’USTRA allestisce semestralmente una statistica standardizzata degli incidenti stradali. In collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, mette tale statistica, in forma adeguata, a disposizione delle autorità cantonali competenti e in seguito del pubblico.

5 RS 235.11 6 RS 431.012.1 7 RS 235.11 8 RS 172.010.58

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Sezione 2: Registro di rilevazione

Art. 8 Contenuto Nel registro di rilevazione possono essere registrati per ogni incidente stradale: a. i dati delle persone coinvolte nell’incidente e in particolare informazioni concernenti:

1. i dati personali,

2. la licenza di condurre,

3. gli effetti dell’alcol, di stupefacenti o di medicamenti,

4. le lesioni corporali;

b. i dati dei veicoli coinvolti nell’incidente e in particolare informazioni con- cernenti:

1. il tipo di veicolo,

2. la targa,

3. il numero di matricola,

4. il detentore;

c. i dati relativi al luogo dell’incidente e in particolare informazioni concer- nenti:

1. l’ubicazione,

2. il tracciato della strada,

3. lo stato della strada,

4. la regolazione del traffico,

5. le condizioni atmosferiche;

d. i dati relativi al tipo e alle cause dell’incidente; e. gli schizzi dell’incidente; f. i verbali d’interrogatorio; g. i rapporti di denuncia.

Art. 9 Registrazione dei dati da parte degli organi di polizia 1 Gli organi di polizia cantonali competenti registrano direttamente nel registro di rilevazione, o notificano tramite una cartella per il trasferimento dei dati, i dati di cui all’articolo 8 lettere a–d concernenti tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia. 2 L’USTRA stabilisce con quali variabili e modalità vanno registrati o notificati i dati di cui all’articolo 8 lettere a–d. 3 Gli organi di polizia cantonali competenti registrano o notificano i dati progressi- vamente, in ogni caso al più tardi: a. entro il 20 agosto dell’anno corrente, per i dati del primo semestre dell’anno; b. entro il 20 febbraio dell’anno successivo, per i dati del secondo semestre dell’anno.

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4 I dati relativi agli incidenti occorsi in un anno possono essere rettificati o completa- ti dopo il 20 febbraio dell’anno successivo soltanto d’intesa con l’USTRA.

Art. 10 Inserimento di dati contenuti in altri registri 1 All’inserimento dei dati del registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) si applica l’articolo 5a capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 23 agosto 20009 con- cernente il registro delle autorizzazioni a condurre. 2 All’inserimento dei dati del registro automatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS) si applica l’articolo 7 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 3 settembre 200310 sul registro MOFIS.

Art. 11 Trasferimento di dati al registro di valutazione 1 I dati di cui all’articolo 8 lettere a–e sono trasferiti dal registro di rilevazione al registro di valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.

2 La pseudonimizzazione è effettuata:

a. per i dati personali, utilizzando il relativo numero di identificazione persona- le di FABER; b. per i dati del veicolo, utilizzando il relativo numero di matricola. 3 I dati delle persone che, seppur coinvolte nell’incidente, non conducevano alcun veicolo a motore possono essere trasferiti al registro di valutazione soltanto in forma anonimizzata.

Art. 12 Diritto di accesso 1 Hanno diritto di accesso al registro di rilevazione le persone competenti per la registrazione di incidenti stradali in virtù della legislazione cantonale in materia di polizia. Esse hanno accesso: a. ai dati da loro stesse registrati; e b. ai dati relativi agli incidenti occorsi nel loro territorio cantonale. 2 L’USTRA ha accesso al registro di rilevazione nella misura necessaria per adem- piere i compiti di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 3. Designa la persona autorizzata a questo scopo e disciplina le supplenze. 3 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione ha accesso al registro di rilevazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 4.

Art. 13 Diritto d’informazione e di rettifica 1 Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all’autorità competente per la registrazione dei dati secondo l’articolo 9.

9 RS 741.53 10 RS 741.56

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2 Fatto salvo il diritto procedurale cantonale, l’autorità competente informa sui dati in modo completo, gratuitamente e di norma per scritto entro 30 giorni dal ricevi- mento della richiesta di informazioni.

3 Chiunque può chiedere che i dati inesatti concernenti la propria persona siano

rettificati o rimossi dal registro di rilevazione.

Art. 14 Distruzione e archiviazione dei dati 1 I dati del registro di rilevazione sono distrutti al più tardi dieci anni dopo la data dell’incidente.

2 L’USTRA offre all’Archivio federale i dati non più necessari e destinati alla

distruzione.

Sezione 3: Registro di valutazione

Art. 15 Contenuto

1 Il registro di valutazione contiene:

a. in forma pseudonimizzata o anonimizzata, i dati di cui all’articolo 8 lettere a e b relativi alle persone e ai veicoli coinvolti in un incidente; b. i dati di cui all’articolo 8 lettere c e d relativi al luogo, al tipo e alle cause dell’incidente; c. gli schizzi dell’incidente raccolti nel registro di rilevazione secondo l’articolo 8 lettera e. 2 I dati sono inseriti a partire dal registro di rilevazione secondo l’articolo 11.

3 Il numero di identificazione personale di FABER e il numero di matricola non

sono visualizzati quando i dati sono trattati nel registro di valutazione.

Art. 16 Diritto di accesso

1 L’USTRA ha diritto di accesso al registro di valutazione.

2 I Cantoni hanno accesso:

a. ai dati che sono stati registrati nel registro di rilevazione dalle proprie autorità cantonali; b. ai dati relativi agli incidenti occorsi nel proprio territorio cantonale. 3 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione ha accesso al registro di valutazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 4. 4 I terzi hanno accesso nel quadro dei diritti di accesso attribuiti dall’USTRA secon- do l’articolo 5.

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Art. 17 Valutazione 1 L’USTRA può valutare i dati per gli scopi di cui all’articolo 2 capoverso 2 oppure metterli a disposizione di terzi che intendono effettuare valutazioni per questi scopi.

2 I Cantoni possono valutare i dati di cui all’articolo 16 capoverso 2.

3 Per un’analisi più approfondita delle cause d’incidente, i dati del registro possono essere collegati: a. con i dati contenuti in FABER e nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS), per esaminare il fattore d’influenza «essere uma- no»; b. con i dati contenuti in MOFIS, per esaminare il fattore d’influenza «veico- lo»; c. con i dati contenuti nel sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico, per esaminare il fattore d’influenza «infrastruttura».

Art. 18 Collegamento con dati contenuti in altre fonti 1 Al collegamento con i dati contenuti in FABER si applica l’articolo 5a capoverso 4 lettera b dell’ordinanza del 23 agosto 200011 concernente il registro delle autorizza- zioni a condurre. 2 Al collegamento con i dati contenuti in MOFIS si applica l’articolo 7 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 3 settembre 200312 sul registro MOFIS.

3 Al collegamento con i dati contenuti in ADMAS si applica l’articolo 12 capo-

verso 2 dell’ordinanza del 18 ottobre 200013 sul registro ADMAS. 4 L’accesso ai dati contenuti nel sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico e il loro utilizzo sono disciplinati: a. per quanto attiene ai geodati, dalla legge del 5 ottobre 200714 sulla geoin- formazione e dall’ordinanza del 21 maggio 200815 sulla geoinformazione; b. per quanto attiene ai dati tecnici concernenti l’infrastruttura, dalla legge federale dell’8 marzo 196016 sulle strade nazionali e dall’ordinanza del 7 novembre 200717 sulle strade nazionali.

11 RS 741.53 12 RS 741.56 13 RS 741.55 14 RS 510.62 15 RS 510.620 16 RS 725.11 17 RS 725.111

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Art. 19 Inserimento dei dati della rilevazione degli incidenti della circolazione stradale I dati raccolti nel quadro della rilevazione degli incidenti della circolazione stradale conformemente all’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 199318 sulle rilevazioni statistiche, sono inseriti nel registro di valutazione.

Art. 20 Distruzione e archiviazione dei dati 1 I dati del registro di valutazione sono distrutti non appena non sono più necessari.

2 L’USTRA offre all’Archivio federale i dati non più necessari e destinati alla

distruzione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 21 Disposizione transitoria Fino al 31 dicembre 2010, i Cantoni possono registrare e notificare secondo il diritto previgente i dati relativi agli incidenti stradali.

Art. 22 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2010.

2 L’articolo 7 entra in vigore il 1° gennaio 2011.

14 aprile 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

18 RS 431.012.1

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