AS 2010 2063
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen)
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen)
dell’11 dicembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20092, decreta:
Art. 1
1 I seguenti scambi di note sono approvati:
a. scambio di note del 21 agosto 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008); b. scambio di note del 24 ottobre 20084 tra la Svizzera e l’Unione europea con- cernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol. 2 Secondo l’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea del soddisfacimento dei requisiti costituzionali per gli scambi di note di cui al capoverso 1.
2009-0321 2063
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note RU 2010
Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri
Sostituzione di un’espressione: In tutto il testo, l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando designa l’Ufficio federale della migrazione.
2 In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all’estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome dell’Ufficio federale della migrazione (UFM). È fatto salvo l’articolo 98 capoverso 2. 2bis Contro questa decisione può essere fatta opposizione scritta all’UFM entro 30 giorni. L’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa si applica per analogia.
Art. 71, frase introduttiva e lett. c Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell’esecu- zione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri, in particolare: c. assicurando la collaborazione tra i Cantoni coinvolti e il Dipartimento fede- rale degli affari esteri (DFAE).
Art. 98b Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti
1 D’intesa con l’UFM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti
inerenti alla procedura di rilascio dei visti: a. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti; b. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustifica- tivi); c. riscuotere gli emolumenti; d. rilevare i dati biometrici nell’ambito del sistema centrale d’informazione visti; e. restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura. 2 Il DFAE e l’UFM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.
6 RS 142.20 7 RS 172.021
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3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.
Titolo prima dell’art. 101 Capitolo 14: Protezione dei dati, trattamento dei dati e sistemi d’informazione
Art. 109a Consultazione dei dati del sistema centrale d’informazione visti 1 Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/20088.
2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
a. l’UFM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità canto- nali di migrazione competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti; b. l’UFM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo in applicazione del regolamento (CE) n. 343/20039, nonché nell’ambito dell’esame di una domanda d’asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera; c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero; d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che proce- dono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.
8 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60. 9 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
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3 Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di
accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI10, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: a. fedpol; b. il SIC; c. il Ministero pubblico della Confederazione; d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. 4 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.
Art. 109b Sistema nazionale visti 1 L’UFM gestisce un sistema nazionale visti. Tale sistema è destinato alla registra- zione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l’interfaccia nazionale (N-VIS). 2 Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richie- denti il visto: a. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annul- lati, revocati o prorogati; b. fotografie e impronte digitali del richiedente; c. collegamenti tra determinate domande di visto. 3 Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, l’UFM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/200811.
10 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investiga- zione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129. 11 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
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Art. 109c Consultazione del sistema nazionale visti L’UFM può permettere l’accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità: a. Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali; b. rappresentanze svizzere all’estero e missioni: per l’esame delle domande di visto; c. Segreteria di Stato e Direzione politica del DFAE: per l’esame delle domande di visto di competenza del DFAE; d. Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS; e. autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri; f. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza internazionale in materia penale e di polizia:
1. per identificare le persone nell’ambito di scambi d’informazioni di
polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di pro- cedure d’estradizione, dell’assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità orga- nizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 200812 sui sistemi d’informazione di polizia della Confede- razione,
2. per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza
interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; g. autorità di ricorso della Confederazione: per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse; h. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta l’articolo 97a capoverso 1 del Codice civile14 e l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200415 sull’unione domestica registrata.
12 RS 361 13 RS 120 14 RS 210 15 RS 211.231
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Art. 109d Scambio d’informazioni con gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 Gli Stati membri dell’Unione europea per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200816 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3.
Art. 109e Disposizioni esecutive per i sistemi d’informazione visti Il Consiglio federale disciplina: a. a quali unità delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi 2 e 3 e 109b capoverso 3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni; b. la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3; c. la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti; d. l’elenco dei dati rilevati nel sistema nazionale visti e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 109c; e. la procedura di scambio d’informazioni di cui all’articolo 109d; f. la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione; g. le modalità relative alla sicurezza dei dati; h. la collaborazione con i Cantoni; i. la responsabilità del trattamento dei dati; j. l’elenco dei reati secondo l’articolo 109a capoverso 3.
Art. 120d Trattamento indebito di dati personali dei sistemi d’informazione visti Chi tratta dati personali del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d è punito con la multa.
Art. 120e Perseguimento penale 1 Le infrazioni di cui agli articoli 115–120 e 120d sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento. 2 L’UFM è competente per giudicare e perseguire in primo grado le infrazioni di cui agli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale
16 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60. 17 RS 313.0
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amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga disposizioni divergenti.
Art. 126b Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009 Fino all’entrata in vigore del sistema nazionale visti, gli articoli 190c e 120d hanno il tenore seguente: Art. 109c Disposizioni transitorie per il C-VIS Il Consiglio federale disciplina: a. a quali unità delle autorità di cui all’articolo 109a capoversi 2 e 3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni; b. la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle auto- rità di cui all’articolo 109a capoverso 3; c. la portata degli accessi online al C-VIS; d. la procedura di scambio d’informazioni di cui all’articolo 109d; e. l’elenco dei reati secondo l’articolo 109a capoverso 3. Art. 120d Trattamento indebito di dati personali nel C-VIS Chi tratta dati personali del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui all’articolo 109a è punito con la multa.
2. Legge federale del 20 giugno 200318 sul sistema d’informazione
per il settore degli stranieri e dell’asilo
Abrogati19
Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo il testo francese) e lett. e–g
1 L’UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di
richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: e. posti di confine delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d’identità; f. rappresentanze svizzere all’estero e missioni, per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito dell’applicazione della legislazione in materia di cittadi- nanza svizzera; g. abrogata
18 RS 142.51
19 Cfr. Disp. trans. della mod. dell’11 dic. 2009 (art. 18a).
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Art. 18a Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009 Fino alla loro abrogazione al momento dell’introduzione del sistema nazionale visti, gli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8a hanno il tenore seguente: Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a–c
1 Il sistema d’informazione contiene:
a. dati concernenti l’identità delle persone registrate; b. dati concernenti i compiti specifici dell’UFM di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 3; c. dati alfanumerici sul richiedente il visto e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati, le fotografie e le impronte digitali del richiedente, nonché i collegamenti tra determinate domande di visto; determinati dati sono comunicati attraverso un’interfaccia nazionale (N-VIS) al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) di cui all’articolo 109a capoverso 1 LStr, conforme- mente al regolamento (CE) n. 767/200820. Art. 8a Dati concernenti visti
1 Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, l’UFM,
le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Dire- zione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali possono inserire, modificare o cancellare nel sistema nazio- nale visti i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c.
2 Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al sistema
centrale d’informazione visti conformemente al regolamento (CE) n. 767/200821.
3 Il Consiglio federale determina a quali unità delle autorità di cui al capo-
verso 1 spettano le facoltà menzionate in tale disposizione.
20 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60. 21 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
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Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi di cui all’articolo 2.
Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009 Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 1° aprile 2010.22 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica dell’articolo 6 capoversi 2 e 2bis della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri entra in vigore il 15 maggio 2010.23
3 Le rimanenti modifiche entrano in vigore ulteriormente.
12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
22 FF 2009 7695 23 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
10 mag. 2010.
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