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AS 2010 2947

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

dell’11 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1; in esecuzione degli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 19892 sui diritti del fanciullo, ordina:

Sezione 1: Oggetto e provvedimenti

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per la prote- zione dei fanciulli e dei giovani; b. l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per il rafforza- mento dei diritti del fanciullo secondo gli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo; c. la concessione di aiuti finanziari federali per l’attuazione da parte di terzi di provvedimenti ai sensi delle lettere a e b.

Art. 2 Scopo dei provvedimenti

1 I provvedimenti devono contribuire a:

a. proteggere i fanciulli e i giovani:

1. da ogni forma fisica o psicologica di violenza, oltraggio, brutalità,

abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento e da ogni forma di abuso o molestia sessuale,

2. dai rischi connessi all’utilizzazione dei media, siano essi elettronici,

interattivi o di altro genere, segnatamente dalle rappresentazioni di vio- lenza o pornografia, dalle insidie e dalle molestie, comprese quelle ses- suali; b. prevenire i comportamenti violenti dei giovani; c. rafforzare i diritti del fanciullo.

RS 311.039.1

2009-2333 2947

Provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e RU 2010

2 I provvedimenti devono promuovere l’instaurazione di contatti tra gli attori pub- blici e privati e la loro collaborazione.

Art. 3 Tipi di provvedimenti

1 Sono considerati provvedimenti i programmi, le attività regolari e i progetti.

2 I provvedimenti servono alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.

3 I provvedimenti devono avere un effetto duraturo.

Art. 4 Provvedimenti della Confederazione La Confederazione può attuare i provvedimenti seguenti: a. programmi nazionali; b. progetti modello atti a sperimentare nuove strategie e metodi. Per attuare o sostenere i provvedimenti la Confederazione può fare capo a organiz- zazioni di diritto privato o pubblico.

3 La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o

privati. Consulta preventivamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

Art. 5 Provvedimenti di terzi La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica. I provvedimenti devono: a. essere attuati a livello nazionale o di regione linguistica; oppure b. poter essere riprodotti in diversi luoghi e poter essere attuati indipendente- mente dalla struttura amministrativa dei singoli Cantoni o Comuni.

Art. 6 Temi prioritari e obiettivi Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire temi prioritari e obiettivi per la concessione degli aiuti finanziari a programmi e progetti.

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Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 7 Principio La Confederazione concede aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annual- mente.

Art. 8 Ammontare 1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2 Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione del provvedimento conferente il diritto agli aiuti.

Art. 9 Calcolo Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione: a. del tipo e dell’importanza del provvedimento; b. dell’interesse della Confederazione al provvedimento; c. delle prestazioni dell’organizzazione medesima e dei contributi di organi federali o di terzi; d. dell’onere per la garanzia della qualità.

Art. 10 Versamento L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può versare gli aiuti finanziari a rate in funzione del grado di attuazione del provvedimento.

Sezione 3: Disposizioni procedurali

Art. 11 Base legale e contratti di prestazione 1 La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi (LSu). 2 L’UFAS concede gli aiuti finanziari per i programmi e le attività regolari sulla base di contratti di prestazione secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu. 3 I contratti di prestazione definiscono segnatamente gli obiettivi, la partecipazione finanziaria della Confederazione, i rendiconti richiesti e la garanzia della qualità. 4 I contratti di prestazione sono conclusi per una durata massima di quattro anni.

3 RS 616.1

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Art. 12 Richieste Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all’UFAS.

Art. 13 Direttive

1 Il DFI emana direttive concernenti la procedura di richiesta.

2 Le direttive stabiliscono segnatamente i documenti:

a. da presentare in vista della conclusione dei contratti di prestazione; b. da allegare alle richieste di sostegno per progetti.

Art. 14 Esame delle richieste e decisione 1 L’UFAS esamina se i provvedimenti menzionati nella richiesta soddisfano i requi- siti di cui agli articoli 3, 4 e 5 e decide se concedere gli aiuti finanziari. 2 Se ritiene una richiesta incompleta, l’UFAS segnala al richiedente la possibilità di completarla.

Art. 15 Condizioni e oneri La concessione degli aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condi- zioni e agli oneri seguenti: a. coordinamento con altri provvedimenti; b. collaborazione con altri attori; c. ricorso a specialisti; d. garanzia della qualità; e. valutazione dell’attuazione e degli effetti del provvedimento.

Sezione 4: Obbligo di informazione e di rendiconto

Art. 16 I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire all’UFAS informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli la con- sultazione dei documenti pertinenti. 2 Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all’articolo 4 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente all’UFAS della loro gestione e della loro contabilità.

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Sezione 5: Valutazione

Art. 17 1 L’UFAS valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia dei provvedimenti e degli aiuti finanziari della Confederazione.

2 L’UFAS può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Sezione 6: Tutela giurisdizionale ed entrata in vigore

Art. 18 Tutela giurisdizionale La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.

11 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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