AS 2010 3239
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Modifica del 30 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza per gli autisti del 19 giugno 19951 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 13 marzo 19642 sul lavoro, in particolare quelle relative alla compensazione del lavoro notturno.
Art. 2 lett. e–k Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti definizioni: e. è posto di lavoro:
1. la sede dell’impresa per la quale il lavoratore presta servizio,
2. il veicolo usato dal lavoratore per lo svolgimento della sua attività lavo-
rativa,
3. qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con il trasporto;
f. è durata del lavoro il periodo durante il quale il lavoratore è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, ed esercita la sua funzione o le sue attività; la durata del lavoro comprende inoltre le pause di durata infe- riore a 15 minuti; g. è tempo di disponibilità il periodo durante il quale il lavoratore, pur non essendo tenuto a rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate al fine di cominciare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori; h. è attività professionale, per il lavoratore il tempo di lavoro, per il conducente indipendente il tempo di guida nonché delle attività connesse con il tra- sporto; i. è periodo di riposo il periodo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
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j. è una settimana il periodo di tempo dalle 00.00 di lunedì alle 24.00 di domenica; k. è considerato equipaggio multiplo il caso in cui, durante il periodo di guida tra due periodi di riposo, a bordo del veicolo sono presenti più conducenti che prendono parte alla guida;
Art. 3 cpv. 3 3 I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all’estero devono osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 7–12, 14–14c, 18 capoverso 1 e, se sono lavoratori, articolo 6 capoverso 1.
Art. 4 cpv. 1, 2 lett. d–i, 4
1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:
a. con una velocità massima ammissibile non superiore a 40 km/h; b. usati da esercito, polizia, corpo pompieri, protezione civile o per incarico di queste istanze; c. usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, nella misura in cui la lunghezza della linea non superi i 50 km; d. usati nei servizi d’urgenza, per misure di salvataggio o per operazioni di tra- sporto non commerciale di aiuto umanitario; e. equipaggiati specialmente per compiti sanitari; f. equipaggiati specialmente per l’autosoccorso stradale e impiegati entro un raggio di 100 km dalla loro postazione; g. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione e manu- tenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento o che non sono ancora in circolazione come nuovi o trasformati; h. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t, non impiegati per trasporti commerciali di cose; i. di valore storico (veicoli d’epoca) e non usati per trasporti commerciali di cose o persone. 2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: d. veicoli equipaggiati specialmente per progetti mobili, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici; e. veicoli per la scuola guida, se non impiegati per trasporti commerciali di persone o cose; f. veicoli impiegati da maestri conducenti o centri di formazione periodica nel quadro della formazione pratica di guida o della formazione periodica pra- tica, a condizione che durante queste corse non vengano effettuati trasporti commerciali di persone o merci;
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g. veicoli usati dai servizi di canalizzazione, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete stradale e nettezza urbana, dai servizi di approvvi- gionamento idrico, elettrico e di gas come anche veicoli usati da fornitori di servizi di telecomunicazione e di radiotelevisione nonché per la rilevazione di emittenti e riceventi radiotelevisivi; h. veicoli usati per il trasporto di materiale da circo o per fiere e mercati; i. veicoli assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa, autorizzati a cir- colare su strada pubblica soltanto con il permesso dell’autorità (art. 33 dell’O del 20 nov. 19593 sull’assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1 lett. e dell’O del 27 ott. 19764 sull’ammissione alla circolazione di persone e vei- coli, OAC), o usati esclusivamente su strade all’interno di centri di smista- mento quali porti, interporti e terminali ferroviari.
4 Abrogato
Art. 5 Periodo di guida 1 Il periodo di guida tra un periodo di riposo giornaliero e quello immediatamente successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale non può superare 9 ore. Può essere esteso a 10 ore due volte in una settimana.
2 Il periodo di guida settimanale non può superare 56 ore.
3 Il periodo complessivo di guida sull’arco di due settimane consecutive non può
superare 90 ore.
Art. 6 Durata del lavoro 1 La durata media della settimana lavorativa del lavoratore non può superare 48 ore in un periodo di 26 settimane. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore. 2 Le ore di lavoro svolte presso diversi datori di lavoro vengono sommate tra loro. Ogni datore di lavoro è tenuto a chiedere per scritto al lavoratore di presentargli la distinta delle ore di lavoro svolte presso un altro datore di lavoro. Il lavoratore fornisce tali informazioni per scritto.
Art. 7 Tempo di disponibilità 1 Il tempo di disponibilità e la sua probabile durata devono essere conosciuti dal conducente anticipatamente affinché possa considerarlo tale. In caso contrario esso viene considerato durata del lavoro. 2 Durante il tempo di disponibilità non possono essere effettuati né periodi di riposo né pause dalla guida e dal lavoro.
3 RS 741.31 4 RS 741.51
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Art. 8 cpv. 2–5
2 La pausa di cui al capoverso 1 può essere suddivisa in una pausa di almeno
15 minuti, seguita da una pausa di almeno 30 minuti; queste pause vanno effettuate in modo da assicurare l’osservanza del capoverso 1. 3 Dopo un periodo di lavoro di 6 ore, i lavoratori devono effettuare una pausa di almeno 30 minuti. Se la durata complessiva del lavoro supera 9 ore, la pausa deve essere di almeno 45 minuti. Le pause possono essere suddivise in pause di almeno
15 minuti ciascuna.
4 Durante le pause di cui ai capoversi 1–3, il conducente non può esercitare alcuna attività professionale.
5 Le pause di cui ai capoversi 1–3 non sono considerate periodi di riposo.
Art. 9 Periodo di riposo giornaliero 1 Entro 24 ore dalla fine del periodo di riposo giornaliero o settimanale precedente, il conducente deve effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero. 2 Il periodo di riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore. Se di una durata complessiva di almeno 12 ore, può essere suddiviso in due parti. La prima deve essere di una durata ininterrotta di almeno 3 ore e la seconda di una durata ininter- rotta di almeno 9 ore. 3 Il conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. La durata minima di un periodo di riposo giorna- liero ridotto è di 9 ore. 4 Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è inferiore a 11 ore, tale periodo di riposo è considerato un periodo di riposo giorna- liero ridotto. 5 Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato, in modo da far risultare un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di risposo settimanale ridotto. 6 In caso di equipaggio multiplo, il conducente deve effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore dalla fine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. 7 In trasferta, i periodi di riposo giornaliero possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.
Art. 10 Abrogato
Art. 11 Periodo di riposo settimanale
1 Nel corso di due settimane il conducente deve effettuare due periodi di riposo
settimanale ciascuno di almeno 45 ore.
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2 Uno dei due periodi di riposo può essere ridotto fino a un minimo di 24 ore
(periodo di riposo settimanale ridotto). La riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto nel corso delle seguenti tre settimane. 3 Un periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di
24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.
4 Ciascun periodo di riposo effettuato a compensazione di un periodo di riposo
settimanale ridotto deve essere attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno
9 ore.
5 Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe. 6 In trasferta, i periodi di riposo settimanale ridotto possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.
Art. 11a Rinvio del periodo di riposo settimanale durante corse circolari transfrontaliere 1 In deroga all’articolo 11 capoverso 3, il conducente può rinviare l’inizio del periodo di riposo settimanale fino a un massimo di dodici periodi di 24 ore consecu- tivi a partire dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale regolare se: a. effettua un’unica corsa circolare transfrontaliera di persone (art. 8 cpv. 1 lett. f dell’O del 4 nov. 20095 sul trasporto di viaggiatori); b. la corsa circolare ha una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato diverso da quello in cui la corsa ha avuto inizio; e c. il veicolo è equipaggiato con un odocronografo digitale. 2 In caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il periodo di guida di cui all’articolo 8 capo- verso 1 deve essere ridotto a tre ore, tranne che in presenza di equipaggio multiplo. 3 Se il conducente rinvia il periodo di riposo settimanale, dopo il rinvio deve effettu- are: a. due periodi di riposo settimanale regolare; oppure b. un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore; la riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto nel corso delle tre settimane seguenti.
Art. 11b Viaggio di andata o di ritorno dal luogo di stazionamento del veicolo 1 Il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi dal suo domicilio al luogo ove nor- malmente inizia o termina il lavoro non è considerato durata del lavoro. Se il veicolo si trova in un luogo diverso da quello abituale, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza temporale rispetto alla normale durata del tragitto è considerata durata del lavoro.
5 RS 745.11
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2 Non è considerato durata del lavoro secondo il capoverso 1 il tempo trascorso dal lavoratore su un treno o una nave traghetto e durante il quale il lavoratore dispone di una cuccetta, di una branda o di un posto dove stendersi.
Art. 11c Equipaggio multiplo 1 In caso di equipaggio multiplo, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la corsa del veicolo è considerato tempo di disponibilità. 2 Durante la prima ora di equipaggio multiplo la presenza di un altro o più condu- centi è facoltativa, durante il periodo restante è obbligatoria.
Art. 11d Trasporti combinati
1 Il periodo durante il quale il conducente accompagna un veicolo trasportato a
bordo di un traghetto o di un treno è considerato tempo di disponibilità. Il condu- cente può conteggiare questo tempo come periodo di riposo giornaliero se dispone di una cuccetta, di una branda o di un posto dove stendersi. 2 In deroga all’articolo 9 capoverso 2 il conducente può interrompere questo periodo di riposo giornaliero al massimo due volte se: a. la durata complessiva delle interruzioni non supera l’ora; e b. il periodo di riposo non viene accorciato.
1 Le carte dell’officina sono rilasciate alle officine che dispongono di un per- messo corrispondente dell’autorità di immatricolazione (art. 101 dell’O del 19 giu. 19956 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e non soddi- sfano le condizioni per il rilascio di una carta dell’azienda. In casi motivati le carte dell’officina possono essere rilasciate anche alle officine che soddisfano le condi- zioni per il rilascio di una carta dell’azienda, se le loro attività aziendali non pregiu- dicano il sistema di sicurezza (art. 3 cpv. 1 lett. c ORECO7). 2 La richiesta di una carta dell’officina deve essere inoltrata all’Amministrazione federale delle dogane e contiene: b. permesso d’immatricolazione secondo l’articolo 101 OETV;
5 Se la carta del conducente è danneggiata, presenta guasti, è stata rubata o non si trova in possesso del conducente titolare, quest’ultimo deve stampare, all’inizio dell’attività professionale, i dati relativi al veicolo utilizzato e completare l’estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Al termine dell’attività professionale il conducente deve stampare i dati registrati dall’odocro- nografo e completare parimenti l’estratto con cognome, nome, numero della licenza
6 RS 741.41 7 RS 822.223
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di condurre, data e firma. Sono da annotare anche i periodi di tempo non registrati dall’odocronografo, durante i quali il conducente ha svolto altre mansioni rispetto alla guida, preso periodi di disponibilità, pause o periodi di riposo diversi rispetto all’estratto compilato all’inizio della sua attività lavorativa. Se durante l’attività professionale ha luogo un cambio di veicolo, per ogni veicolo deve essere allestito un estratto corrispondente. L’articolo 14c si applica per analogia.
1 Se guida un veicolo con un odocronografo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità d’esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la carta del con- ducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi precedenti sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).
3 Se guida alternativamente un veicolo con odocronografo analogico e un veicolo
con odocronografo digitale, il conducente deve poter presentare in ogni momento all’autorità: a. il disco e gli estratti della giornata in corso conformemente all’articolo 14b capoversi 4 e 5; b. i dischi e gli estratti dei precedenti 28 giorni durante i quali ha guidato un veicolo conformemente all’articolo 14b capoversi 4 e 5; c. la carta del conducente.
1 Mediante i mezzi di controllo disponibili, il datore di lavoro si accerta in continua- zione che siano state osservate le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. A tale scopo iscrive in un registro, per ogni lavoratore, le seguenti indica- zioni: a. il periodo di guida giornaliero; b. la durata della settimana lavorativa e l’attuale media settimanale; c. i tempi di disponibilità; d. i periodi di riposo giornalieri effettuati e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali di riposo; e. i giorni di riposo settimanali effettuati e, in caso di eventuale riduzione, la durata dei periodi di riposo ridotti; f. eventuali periodi di lavoro presso altri datori di lavoro. 4 Al più tardi alla fine del mese, il registro previsto nei capoversi 1 e 2 deve conte- nere tutte le iscrizioni relative al penultimo mese. Per i conducenti che svolgono l’attività all’estero il registro deve essere compilato appena possibile dopo il rientro in Svizzera. 4bis Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve consegnargli una copia del registro.
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6 L’autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo i capoversi 1 e 2 il conducente che esercita l’attività professionale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda ogni infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. La corrispondente decisione di dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona l’orario e il nome del conducente ed eventualmente del datore di lavoro; non può essere prorogata se, durante il periodo di dispensa, il conducente ha effettuato oltre
20 corse all’infuori dell’orario.
Titolo prima dell’art. 25 Sezione 8: Disposizioni transitorie
Art. 25 1 Fino al 31 dicembre 2013, il periodo di riposo di cui all’articolo 11a può essere rinviato anche se il veicolo è equipaggiato con un odocronografo analogico.
2 Fino al 31 dicembre 2013, il periodo di guida di cui all’articolo 11a non deve
obbligatoriamente essere ridotto a tre ore in caso di guida tra le 22.00 e le 6.00.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
30 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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