AS 2010 3301
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sugli studi IUFFP)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP)
del 22 giugno 2010
Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP), visti gli articoli 8 e 9 dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20051, emana il seguente regolamento:
Sezione 1: Offerta di formazione
Art. 1 Formazioni L’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) offre le seguenti formazioni: a. cicli di studio con certificato per formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d’arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica (art. 45 lett. c dell’O del 19 nov. 20032 sulla formazione professionale, OFPr); b. cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di scuola professio- nale a titolo principale e a titolo accessorio che insegnano conoscenze pro- fessionali (art. 46 cpv. 2 lett. b OFPr); c. cicli di studio con diploma per docenti di scuola professionale che insegnano materie di cultura generale (art. 46 cpv. 3 lett. a e c OFPr); d. cicli di studio con certificato per docenti con abilitazione all’insegnamento liceale (art. 46 cpv. 3 lett. b OFPr); e. cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di scuola specializ- zata superiore a titolo principale e a titolo accessorio (art. 12 cpv. 1 lett. b dell’O del DFE dell’11 mar. 20053 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori); f. ciclo di studio master M Sc in formazione professionale (art. 7 del- l’O IUFFP).
RS 412.106.12
2010-0389 3301
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Art. 2 Formazioni continue Lo IUFFP offre le seguenti formazioni continue: a. cicli di formazione continua con certificato (Certificate of Advanced Studies CAS), diploma (Diploma of Advanced Studies DAS) o master (Master of Advanced Studies MAS); b. cicli di formazione continua nel campo della formazione dei formatori, segnatamente i cicli che portano al conseguimento del certificato della Fede- razione svizzera per la formazione continua (certificato FSEA) o dell’atte- stato federale di formatore; c. moduli di formazione continua con assegnazione di punti di credito secondo le direttive di Bologna del 4 dicembre 20034 (punti di credito ECTS) impo- stati sotto forma di offerte di formazione continua autonome che possono essere computate sui cicli di formazione continua secondo le lettere a e b; d. corsi per periti d’esame nelle procedure di qualificazione con attestato di frequenza (art. 50 OFPr5); e. corsi di formazione continua con attestato di frequenza; f. offerte di formazione continua su mandato di terzi (art. 5 dell’O IUFFP).
Art. 3 Firma dei titoli di studio 1 I diplomi e i diplomi di master sono firmati dal presidente del Consiglio dello IUFFP nonché dal direttore dello IUFFP. 2 Il direttore dello IUFFP disciplina la firma dei certificati e degli attestati di fre- quenza.
Art. 4 Titolo 1 Chi supera la procedura di qualificazione di un ciclo di studio è autorizzato a portare i seguenti titoli: a. «Insegnante diplomato di scuola professionale» (art. 6 cpv. 2 lett. a del- l’O IUFFP), se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per insegnanti di scuola professionale che insegnano conoscen- ze professionali e del ciclo di studio con diploma per l’insegnamento della cultura generale; b. «Insegnante diplomato di scuola specializzata superiore» (art. 6 cpv. 2 lett. b dell’O IUFFP), se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di stu- dio con diploma per l’insegnamento di conoscenze professionali nelle scuole specializzate superiori;
4 RS 414.205.1 5 RS 412.101
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c. «Master of Science in formazione professionale» (art. 7 cpv. 2 del- l’O IUFFP), se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio master. 2 Per i titoli di master e di diploma è rilasciato un supplemento al diploma («Diplo- ma Supplement»), per i titoli di certificato è rilasciato un supplemento al certificato («Certificate Supplement»).
Art. 5 Garanzia della qualità Sulla base di un metodo standard, il direttore dello IUFFP provvede a una valuta- zione sistematica e periodica dei moduli di tutte le offerte di formazione svolti. I risultati confluiscono nell’ulteriore sviluppo delle offerte.
Sezione 2: Ammissione, durata degli studi e numero di punti di credito
Art. 6 Condizioni d’ammissione
1 Quali condizioni d’ammissione si applicano:
a. per i cicli di formazione secondo l’articolo 1 lettere a–e: i requisiti di qualifi- cazione indicati nelle rispettive disposizioni:
2. dell’ordinanza del DFE dell’11 marzo 20057 concernente le esigenze
minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori; b. per il ciclo di studio master M Sc secondo l’articolo 1 lettera f: i requisiti di qualificazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza IUFFP. 2 Per l’ammissione ai cicli di studio con diploma per docenti di scuola professionale a titolo principale nonché per docenti di scuola specializzata superiore a titolo prin- cipale sono inoltre necessari un titolo di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure la prova di una qualifica equivalente, eventualmente completata con una qualificazione complementare. 3 Il Consiglio dello IUFFP concretizza in direttive le condizioni d’ammissione ai cicli di formazione. 4 Per quanto riguarda i cicli di formazione, il Consiglio dello IUFFP istituisce una commissione d’ammissione. I compiti di tale commissione sono disciplinati median- te direttive emanate dal direttore dello IUFFP. 5 Le condizioni d’ammissione per i cicli di formazione continua sono disciplinate nei piani di studio.
6 RS 412.101 7 RS 412.101.61
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Art. 7 Durata dei cicli di formazione 1 La durata dei cicli di formazione secondo l’articolo 1 lettere a–e è retta dalle dispo- sizioni seguenti: a. articolo 45 e seguenti OFPr8; b. articolo 12 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del DFE dell’11 marzo
20059 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di for-
mazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. 2 La durata del ciclo di studio di master M Sc secondo l’articolo 1 lettera f è retta dall’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza IUFFP.
Art. 8 Numero di punti di credito relativi ai cicli di formazione continua I cicli di formazione continua equivalgono ai seguenti punti di credito ECTS: a. cicli di formazione continua con certificato: almeno 10 punti di credito ECTS; b. cicli di formazione continua con diploma: almeno 30 punti di credito ECTS; c. cicli di formazione continua con master: almeno 60 punti di credito ECTS.
Sezione 3: Date dei semestri, immatricolazione, exmatricolazione
Art. 9 Date dei semestri Il direttore dello IUFFP stabilisce annualmente le date dei semestri dello IUFFP d’intesa con le scuole universitarie svizzere.
Art. 10 Immatricolazione e iscrizione 1 Gli studenti dei cicli di studio con diploma, nonché quelli del ciclo di studio master M Sc e del ciclo di formazione continua MAS sono immatricolati allo IUFFP se: a. sono ammessi alla rispettiva formazione o formazione continua; e b. hanno pagato le tasse d’iscrizione e le tasse di frequenza entro i termini sta- biliti. 2 Gli studenti dei cicli di studio con certificato, nonché i partecipanti a un ciclo o a un modulo di formazione continua sono iscritti allo IUFFP se: a. sono ammessi alla rispettiva formazione o formazione continua; e b. hanno pagato le tasse d’iscrizione e le tasse di frequenza entro i termini sta- biliti.
8 RS 412.101 9 RS 412.101.61
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Art. 11 Exmatricolazione e revoca dell’iscrizione
1 L’exmatricolazione o la revoca dell’iscrizione avviene:
a. alla conclusione della formazione o formazione continua; b. su richiesta della persona interessata; c. per decisione dello IUFFP; d. se le tasse di frequenza non sono pagate entro i termini stabiliti. 2 Lo IUFFP decide l’exmatricolazione o la revoca dell’iscrizione di una persona se quest’ultima: a. è stata immatricolata o iscritta per errore oppure sulla base di dati non veri- tieri; b. non ha rispettato i termini per la proroga dell’immatricolazione o dell’iscri- zione, senza motivi gravi; oppure c. è stata esclusa da lezioni, corsi o procedure d’esame per motivi disciplinari.
Sezione 4: Impostazione delle offerte formative, svolgimento e computo delle prestazioni di studio
Art. 12 Piani di studio
1 Ogni ciclo di formazione e ogni ciclo di formazione continua è disciplinato in
modo dettagliato in un piano di studio. Tale piano contiene in particolare informa- zioni concernenti: a. le basi legali; b. gli obiettivi di studio; c. l’ammissione; d. la durata e la struttura; e. i relativi moduli; f. le misure di garanzia della qualità; g. la procedura di qualificazione; h. le attestazioni di formazione e il titolo di studio finale; i. l’entrata in vigore.
2 I piani di studio sono stabiliti dal Consiglio dello IUFFP.
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Art. 13 Moduli 1 Ogni ciclo di formazione e ciclo di formazione continua è composto da più moduli. Un modulo corrisponde almeno a 3 e al massimo a 10 punti di credito ECTS. Un punto di credito ECTS equivale a un carico di lavoro di 30 ore di studio.
2 La descrizione dei moduli contiene le indicazioni seguenti:
a. nome del modulo; b. livello del modulo; c. tipo di modulo; d. corsi o campi tematici previsti; e. numero di punti di credito ECTS con quote delle ore di studio in presenza, studio assistito, studio individuale e procedura d’esame; f. obiettivi didattici e competenze; g. procedura d’esame; h. conoscenze preliminari o moduli necessari; i. moduli successivi.
3 I moduli sono stabiliti dal direttore dello IUFFP.
Art. 14 Corsi con attestato di frequenza 1 Le offerte di formazione continua sotto forma di corsi con attestato di frequenza sono pubblicate in modo consono ai destinatari nell’ambito di un programma dei corsi a pubblicazione periodica. 2 I programmi dei corsi sono approvati dal responsabile nazionale del Dipartimento formazione continua dello IUFFP.
Art. 15 Presenza
1 L’insegnamento che comporta una presenza dev’essere seguito integralmente.
2I motivi delle assenze dovute a forza maggiore devono essere documentati e comunicati alla direzione degli studi. 3 Il direttore dello IUFFP emana direttive in merito alla gestione delle assenze.
4 I docenti tengono un controllo delle presenze.
Art. 16 Computo di prestazioni di studio regolamentate 1 Il responsabile nazionale del dipartimento dello IUFFP può computare sui cicli di formazione o di formazione continua le prestazioni di studio conseguite presso lo IUFFP o presso altre istituzioni paragonabili se il volume di ore di studio è equiva- lente e sono comprovate le competenze richieste. 2 Il direttore dello IUFFP emana direttive in merito al computo delle prestazioni di studio regolamentate sui cicli di formazione e sui cicli di formazione continua.
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Art. 17 Computo di competenze acquisite al di fuori dei cicli di studio regolamentati
1 Il responsabile nazionale del dipartimento dello IUFFP può computare le compe-
tenze acquisite al di fuori di cicli di studio regolamentati. 2 Il Consiglio dello IUFFP emana direttive sulla procedura inerente al computo di tali competenze.
3 Può essere ammesso alla procedura di computo chi ha un’esperienza documentata
di almeno cinque anni nel campo corrispondente al titolo finale.
Sezione 5: Procedura di qualificazione
Art. 18 Principi 1 La procedura di qualificazione per i cicli di formazione e i cicli di formazione continua è costituita dalle singole procedure d’esame. Queste comprendono gli esami di modulo e i relativi lavori finali richiesti. 2 Per conseguire l’attestato finale di modulo occorre aver frequentato le lezioni e i corsi del rispettivo modulo. 3 Per i cicli di formazione con titolo di master o diploma è richiesto un lavoro finale. Anche per i cicli di formazione continua possono essere previsti lavori finali. 4 I punti di credito ECTS possono essere utilizzati per conseguire il titolo finale fino a sei anni al massimo dopo la conclusione del semestre in cui sono stati acquisiti. Il responsabile nazionale del dipartimento dello IUFFP può concedere una proroga per motivi validi. 5 Il titolo finale di un ciclo di studio può essere acquisito soltanto se sono completa- mente adempiute le condizioni d’ammissione, se sono state pagate tutte le tasse d’iscrizione e di frequenza e se sono stati superati gli esami di modulo del rispettivo ciclo di studio e il lavoro finale. Le prestazioni di studio computate in virtù dell’articolo 16 e le competenze computate in virtù dell’articolo 17 sono tenute in considerazione per il rilascio dei titoli finali del ciclo di studio.
6 Gli esami di modulo e i lavori finali possono essere ripetuti due volte.
Art. 19 Esami di modulo 1 Gli esami di modulo possono comprendere lavori scritti, esami scritti oppure orali, nonché lezioni di prova. 2 La valutazione delle prestazioni si basa su criteri e indicatori che sono comunicati agli studenti prima degli esami.
3 L’esame di modulo deve essere svolto entro un semestre dalla conclusione del
modulo.
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4 I lavori scritti sono valutati da un esaminatore. L’esaminatore formula per scritto la motivazione relativa alla valutazione del lavoro. In caso di dubbio nonché di valuta- zione FX o F, l’esaminatore chiede il parere di un secondo esperto. 5 Gli esami orali sono svolti da due esaminatori. Essi redigono un verbale d’esame sull’oggetto e lo svolgimento dell’esame con le relative domande e risposte nonché i risultati.
6 Gli esami scritti sono valutati da un esaminatore. In caso di dubbio nonché di
valutazione FX o F, l’esaminatore chiede il parere di un secondo esperto. La valuta- zione del lavoro è formulata per scritto.
7 Le lezioni di prova sono seguite da due esaminatori. Essi redigono un verbale
sull’oggetto e lo svolgimento della lezione.
Art. 20 Lavori finali 1 Il lavoro finale, segnatamente il lavoro di master e il lavoro di diploma, si riferisce alle competenze acquisite nell’ambito dei moduli. Contiene elementi pratici e teorici. 2 Il lavoro finale è valutato da un esaminatore che attribuisce una nota globale. In caso di dubbio nonché di valutazione FX o F, l’esaminatore chiede il parere di un secondo esperto.
3 La nota globale è motivata per scritto.
Art. 21 Valutazione 1 I singoli esami di modulo e il lavoro finale sono valutati con una nota in base alla seguente scala: A = eccellente B = molto buono C = buono D = soddisfacente E = sufficiente FX = non superato – sono necessari miglioramenti F = non superato – sono necessari miglioramenti sostanziali
2 La procedura di qualificazione è superata se tutti gli esami di modulo nonché
l’eventuale lavoro finale sono valutati almeno con la nota E. 3 I risultati sono comunicati allo studente per scritto entro un mese dall’esame. Segnatamente in caso di valutazione FX o F, la comunicazione scritta contiene indicazioni riguardo ai miglioramenti da apportare o alla nuova impostazione da dare.
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Art. 22 Notifica di assenza, assenze ingiustificate e inosservanza delle scadenze nell’ambito della procedura di qualificazione 1 Per le notifiche di assenza presentate al più tardi 10 giorni prima del termine stabi- lito o concordato per la procedura d’esame non è necessario indicare motivi. 2 Dopo il termine di cui al capoverso 1, le notifiche di assenza sono ammesse soltan- to per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi la malattia, l’infortunio e il deces- so di un parente prossimo. Il candidato deve comunicare i motivi al responsabile del ciclo di studio in forma scritta, allegando i relativi mezzi di prova. 3 Se, in assenza di motivi gravi, un candidato non notifica la sua assenza tempesti- vamente, non si presenta a un appuntamento stabilito o concordato oppure non consegna il lavoro scritto o il lavoro finale entro il termine concordato, il responsa- bile del ciclo di studio attribuisce la nota F nella procedura d’esame.
Art. 23 Inganno nella procedura di qualificazione 1 Se il candidato tenta di influenzare il risultato di un esame di modulo tramite l’inganno o l’uso di mezzi ausiliari non autorizzati, l’esaminatore competente attri- buisce la nota F nella procedura d’esame. 2 Se nel lavoro finale lunghi passaggi sono ripresi da altri documenti senza che ne sia indicata la fonte, l’esaminatore attribuisce al lavoro finale la nota F.
3 L’inganno nell’ambito di una procedura di qualificazione comporta le misure
disciplinari secondo l’articolo 34 dell’ordinanza IUFFP.
Art. 24 Conservazione degli atti e pubblicazione dei lavori 1 Gli atti d’esame sono conservati finché tutte le decisioni inerenti alla rispettiva sessione d’esami sono passate in giudicato, ma almeno per tre anni.
2 Le pagelle e le decisioni della commissione d’esame sono conservate per dieci
anni. 3 Lo IUFFP può pubblicare i lavori finali o renderli accessibili in altra forma. Può archiviarli a tempo indeterminato. Sono salve le disposizioni sui diritti d’autore e la protezione dei dati.
Sezione 6: Opposizione e ricorso
Art. 25 Opposizione 1 Contro le decisioni dei responsabili nazionali dei dipartimenti dello IUFFP può essere fatta opposizione.
2 Le note delle procedure d’esame superate non possono essere oggetto di opposi-
zione.
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Art. 26 Termine, requisiti formali e contenuto dell’opposizione
1 L’opposizione dev’essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione della
decisione. Questo termine non è prorogabile. 2 L’opposizione dev’essere presentata per scritto al direttore dello IUFFP (Kirchlin- dachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen).
3 L’opposizione deve contenere una richiesta e una motivazione.
Art. 27 Ricorso Le decisioni su opposizione rese dal direttore dello IUFFP possono essere impu- gnate, per scritto e con indicazione delle relative motivazioni, davanti al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Sezione 7: Ordinamento disciplinare
Art. 28 Gli studenti che ostacolano in modo grave gli organi o i collaboratori dello IUFFP nello svolgimento del loro lavoro, che ostacolano altri studenti durante i loro studi o che disturbano in modo sconveniente i corsi e le lezioni possono essere oggetto delle misure disciplinari secondo l’articolo 34 dell’ordinanza IUFFP.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 29 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento degli studi IUFFP del 22 settembre 200610 è abrogato.
Art. 30 Disposizioni transitorie 1 Fino alla fine del 2009, i candidati che hanno svolto i precedenti «corsi didattici» con certificato sono autorizzati ad accedere ai cicli di studio per responsabili della formazione professionale a titolo principale computando i primi due moduli.
2 Fino all’inizio dell’anno accademico 2011/2012 compreso, i docenti di scuola
professionale a titolo principale che insegnano conoscenze professionali nonché i docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale possono accedere ai relativi cicli di formazione anche senza attestato di maturità o la prova di una com- petenza equivalente.
10 RU 2006 4261
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Art. 31 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2010.
22 giugno 2010 In nome del Consiglio dello IUFFP: Il presidente, Stefan C. Wolter Il segretario del Consiglio, Josef Kuhn
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