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AS 2010 3409

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Modifica dell’11 giugno 2010

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 26 settembre 20021 sulla messa in vigore del regola- mento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. c e d 1 Sulla sezione del Reno definita all’articolo 1 sono applicabili nel tenore in vigore:

c. l’Accordo europeo del 26 maggio 20002 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN); d. abrogata

Art. 7 cpv. 4

4 Per l’esecuzione dell’ADN3 è prescritto in particolare che:

a. i Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione dell’ADN, fatte salve le prescrizioni della lettera b; b. le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri dell’ADN sono: – l’Ufficio federale dei trasporti per i numeri: 1.2.1 1.5.1.1 1.8.2 1.8.3.2 (organismo di (in collaborazione controllo, società con i Porti Renani di classificazione) Svizzeri) 1.8.4 1.8.5.2 1.9 1.15.2 – l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per il numero: 1.2.1 (dispositivo elettrico del tipo «sicurezza certificata»)

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