AS 2010 395
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 20 gennaio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 239h 1 Le perdite di animali di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettere b–d della legge non sono indennizzate. 2 Le perdite di animali di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge sono indennizzate soltanto se l’effettivo interessato è stato vaccinato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2010.
20 gennaio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.401
2009-2851 395
Ordinanza sulle epizoozie RU 2010
396