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AS 2010 395

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 20 gennaio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 239h 1 Le perdite di animali di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettere b–d della legge non sono indennizzate. 2 Le perdite di animali di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge sono indennizzate soltanto se l’effettivo interessato è stato vaccinato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2010.

20 gennaio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.401

2009-2851 395

Ordinanza sulle epizoozie RU 2010

396

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