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AS 2010 4011

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Correzione

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune, OIFT)

del 21 dicembre 2006 (RU 2007 39; RS 743.011)

Art. 33 cpv. 1

Invece di: 1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione controlla che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l’ottenimento dell’attestato di sicurezza.

Leggasi: 1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione controlla che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l’attestato di sicurezza.

14 settembre 2010 Cancelleria federale

2010-2187 4011

Ordinanza sugli impianti a fune. Correzione RU 2010

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