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AS 2010 4587

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 24 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS supe- riore a 20 880 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3480 franchi.

Art. 5 Adattamento all’AVS (art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti Nuovi importi in fr. in fr.

20 520 20 880 23 940 24 360 82 080 83 520 3 420 3 480

Art. 24 cpv. 2bis 2bis Dopo il raggiungimento dell’età pensionabile AVS sono considerate redditi conteggiabili anche le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell’integrità e di prestazioni analoghe. L’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento dell’importo che, nel calcolo del sovrindennizzo eseguito immediatamente prima del raggiungimento dell’età

1 RS 831.441.1

2010-1716 4587

OPP 2 RU 2010

pensionabile, era considerato come guadagno presumibilmente perso dall’assicurato. L’importo deve essere adeguato al rincaro registrato tra il raggiungimento dell’età pensionabile e il momento in cui era stato effettuato il calcolo. L’ordinanza del 16 settembre 19872 sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evolu- zione dei prezzi è applicabile per analogia.

Art. 60b Casi speciali (art. 79b cpv. 2 LPP) 1 Per le persone provenienti dall’estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Dopo la scadenza del termine di cinque anni l’istituto di previdenza deve permettere agli assicurati che non hanno ancora riscattato tutte le prestazioni regolamentari di procedere al riscatto.

2 Il limite di riscatto giusta il capoverso 1 primo periodo non è applicabile se

l’assicurato fa trasferire i diritti o gli averi previdenziali acquisiti all’estero, a con- dizione che: a. il trasferimento sia effettuato direttamente da un sistema della previdenza professionale estero a un istituto di previdenza svizzero; b. l’istituto di previdenza svizzero permetta il trasferimento; e c. per il trasferimento l’assicurato non faccia valere nessuna deduzione dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

24 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 831.426.3

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