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AS 2010 5065

Legge sull'energia

Legge sull’energia (LEne)

Modifica del 18 giugno 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20091, decreta:

I La legge del 26 giugno 19982 sull’energia è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 4 4 I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull’indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne defini- scono il campo d’applicazione.

Art. 14 cpv. 3, primo periodo, e 5 3 Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali e, per i risanamenti energetici degli edifici, gli investimenti supple- mentari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali. …

5 Abrogato

Art. 14a Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11

1 La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali annuali per i pro-

grammi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia.

2 Il Consiglio federale stabilisce in particolare:

a. quali provvedimenti possono essere sostenuti; b. le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.

Art.15, rubrica Contributi globali per i programmi di cui all’articolo 13

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