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AS 2010 5753

Convenzione europea di estradizione

Correzione

Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RU 1967 850; RS 0.353.1)

Art. 12 Domanda e atti a sostegno Invece di:

1. La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per iscritto diplomatica.

Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.

Leggasi: 1. La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per via diplomatica. Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.

30 novembre 2010 Cancelleria federale

2010-2990 5753

Convenzione europea di estradizione. Correzione RU 2010

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